Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Lavoratori intermittenti

(circ.45/2009)

Con circolare n. 17 dell’8 febbraio 2006 è stata illustrata la disciplina previdenziale del rapporto di lavoro intermittente.
Il contratto di lavoro intermittente, come definito dagli articoli da 33 a 40 del DLgs. 10 settembre 2003, n. 276, è uno speciale tipo di contratto di lavoro subordinato al quale si applica, per quanto compatibile, il complesso delle discipline stabilite per il rapporto di lavoro subordinato - limitatamente ai periodi nei quali il lavoratore svolge effettivamente la prestazione lavorativa oggetto del contratto – comprese le disposizioni vigenti in materia di minimale contrattuale e giornaliero (art. 7, c. 1, secondo periodo, legge n. 638/1983 e art. 1, c. 1, legge n. 389/1989). Non trova invece applicazione, neppure per analogia, la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale.
I lavoratori intermittenti sono identificabili dai codici “GO” (lavoratore intermittente a tempo indeterminato) e “HO” (lavoratore intermittente a tempo determinato), riportati nelle denunce mensili EMens, alla casella “tipo contribuzione”.
Qualora l’attività svolta dal lavoratore intermittente sia stata di durata inferiore a quella contrattualmente prevista per i lavoratori a tempo pieno, occupati presso la stessa azienda, il numero delle settimane loro riconoscibili come coperte da contribuzione deve essere riproporzionato in relazione alla durata effettiva della prestazione lavorativa, con un procedimento analogo a quello previsto per i lavoratori a tempo parziale.
I periodi di contribuzione maturata per lavoro intermittente vengono esposti in estratto conto come “normali” periodi di lavoro dipendente e non come periodi di lavoro part-time, anche se in corrispondenza degli stessi vengono indicate le “settimane utili”, pari al rapporto ottenuto dividendo il totale delle ore retribuite nel periodo per l’orario contrattuale settimanale del corrispettivo lavoratore a tempo pieno.
Poiché, come detto, al lavoro intermittente non si applica, neppure per analogia, la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale, i lavoratori occupati con tale tipo di contratto non possono avvalersi dell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 564/1996 per integrare volontariamente i periodi in argomento.
Va peraltro precisato che a tali lavoratori è riconosciuta la possibilità di integrare la contribuzione obbligatoria (vedi capitolo dedicato) fino alla concorrenza di una “retribuzione convenzionale”, il cui valore settimanale corrisponde al minimale di retribuzione previsto per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi e determinato annualmente in applicazione dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983 e successive modificazioni.

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