Eureka Previdenza

Decreto 293 del 20 luglio 1989

Regolamento recante i criteri e le modalita' per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.

Vigente al: 24-1-2015

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge n. 291, con cui si dispone, tra l'altro, che le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili, nonche' dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento, devono essere presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, anziche' alle commissioni sanitarie provinciali presso le unita' sanitarie locali, come precedentemente stabilito;

Visto il comma 10 del citato art. 3 della legge 291, con cui si dispone che con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennita' previsti dalle leggi sopraindicate e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, dando comunicazione di tali revoche alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita';

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 1 luglio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A il seguente regolamento ministeriale:

Art. 1.

1. La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, ha lo scopo di accertare che i requisiti sanitari e giuridico-economici condizione per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennita' previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili e dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente norme in materia di indennita' di accompagnamento, riconosciuti in base alle disposizioni legislative all'epoca vigenti, permangono tuttora, qualora cio' sia richiesto per continuare ad avvalersi delle provvidenze accordate.

2. Le verifiche di cui sopra sono disposte secondo un programma annuale in relazione alle risorse di medici e di funzionari disponibili in modo da effettuarne un numero adeguato in proporzione alla consistenza in essere delle pensioni, degli assegni e delle indennita' per le grandi ripartizioni geografiche di Italia che saranno individuate dall'amministrazione.

3. Il programma annuale, di cui al comma precedente, e' predisposto ((dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra)) ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. La sussistenza dei requisiti sanitari e' accertata mediante visita diretta dell'interessato da parte di medici diversi da quelli che visitarono per la prima volta il beneficiario della pensione, dell'assegno o dell'indennita'.

2. L'accertamento dei suddetti requisiti e' espletato con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidita' vigenti all'epoca della concessione del beneficio.

3. Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, puo' presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge.

4. A conclusione di ogni verifica deve essere presentata per ciascun nominativo interessato apposita relazione sull'esito della stessa all'ufficio di cui al successivo art. 7.

5. Da tale relazione deve risultare per ogni interessato: a) l'indicazione delle malattie e delle minorazioni risultanti dalla documentazione esistente in fascicolo all'epoca del primo accertamento sanitario; b) la natura delle provvidenze economiche (pensione, assegno, indennita') accordate sulla base degli accertamenti sanitari all'epoca effettuati; c) l'anamnesi e i risultati degli esami obiettivi e degli accertamenti effettuati in occasione della nuova visita, nonche' della documentazione sanitaria eventualmente in possesso degli interessati, in particolare di accertamenti clinici effettuati presso strutture pubbliche e di cartelle cliniche di eventuali ricoveri ospedalieri riguardanti un periodo di tempo successivo alla concessione di pensione, assegno o indennita'; d) il giudizio sulla corrispondenza delle malattie e delle minorazioni accertate nella nuova visita, rapportate per quanto possibile all'epoca della prima visita e quelle riscontrate al momento della prima visita e che costituirono il presupposto per la concessione delle provvidenze economiche; e) la proposta per la conferma delle provvidenze accordate o per la loro revoca; f) ogni altro elemento o notizia ritenuti utili.

Art. 3.

1. La verifica dell'esistenza dei requisiti giuridico-economici che all'epoca motivarono la concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennita' ai sensi delle leggi vigenti, e la loro attuale permanenza, e' effettuata sulla base della documentazione acquisita agli atti del fascicolo dell'interessato oppure da questi presentata personalmente al momento degli accertamenti sanitari, da riscontrarsi con dati, notizie o certificati riferiti all'epoca da richiedersi d'ufficio ai competenti Ministeri o enti.

2. Al termine di ogni verifica deve essere presentata per ciascun

nominativo interessato apposita relazione sull'esito della stessa all'ufficio di cui al successivo art. 7 il quale provvede a riunire tale relazione a quella concernente gli accertamenti sanitari effettuati, ai fini dei successivi adempimenti di competenza.

3. Da tale relazione deve risultare per ogni interessato: a)

l'indicazione della situazione giuridica e di quella economica come risulta dagli atti esistenti in fascicolo; b) la natura delle provvidenze economiche (pensioni, assegno, indennita') concesse sulla base della documentazione giuridico-economica all'epoca presentata; c) il giudizio sulla situazione giuridica e su quella economica come viene a risultare per effetto della nuova documentazione acquisita, con riferimento sia alla situazione attuale che a quella esistente all'epoca e che costitui' il presupposto per la concessione delle provvidenze economiche; d) la proposta per la conferma delle provvidenze accordate o per la loro revoca; e) ogni altro elemento o notizia ritenuti utili.

Art. 4.

1. I medici e i funzionari incaricati delle verifiche di cui al

precedente art. 1, che nello svolgimento del loro incarico vengono a conoscenza di un reato, devono farne rapporto senza ritardo all'autorita' giudiziaria ai sensi della disciplina contenuta nel vigente codice di procedura penale.

Art. 5.

1. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari dispone le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti nei confronti dei titolari di pensione, di assegno o di indennita' e a tal fine incarica ufficiali medici o medici civili convenzionati appartenenti alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile o alla commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, nonche' dipendenti funzionari per la verifica dei requisiti giuridico-economici e, ove occorra, per l'espletamento di adempimenti amministrativi di supporto agli accertamenti sanitari. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari", contenute nel comma 1 del presente articolo, sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".

Art. 6.

1. Agli ufficiali medici militari e ai dipendenti

dell'Amministrazione dello Stato, incaricati di effettuare le verifiche di cui al precedente art. 1 fuori dell'ordinaria sede di servizio compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e successive modificazioni.

2. Lo stesso trattamento economico di missione compete ai medici

civili convenzionati, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, incaricati delle verifiche, intendendosi equiparato a tal fine al dirigente superiore il medico civile eventualmente designato a presiedere la commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidita' civile e al primo dirigente gli altri medici civili.

3. L'onere relativo fara' carico al capitolo 6073 per il personale

dell'Amministrazione dello Stato, al capitolo 6123 per il personale appartenente agli ufficiali medici militari e al capitolo 6128 per i medici civili convenzionati dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1989 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 7.

1. I beneficiari di pensione, di assegno o di indennita' convocati a visita a termine del precedente art. 4 sono sottoposti agli accertamenti da parte dei medici incaricati presso le strutture delle commissioni mediche periferiche o della commissione medica superiore o presso quelle del Servizio sanitario nazionale o della Sanita' militare, come previsto dall'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291. ((Le strutture del Servizio sanitario nazionale e della sanita' militare sono tenute ad effettuare gli accertamenti richiesti, per il tramite del presidente della commissione medica periferica, dai medici incaricati di effettuare le verifiche entro il termine di 30 giorni dalla richiesta)).

2. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari comunica ai presidenti delle cennate commissioni le opportune indicazioni ai fini del coordinamento e del migliore espletamento degli adempimenti necessari per gli accertamenti sanitari cui devono essere sottoposti i beneficiari suddetti. ((1))

3. ((La Direzione generale comunica all'interessato la data e il luogo in cui deve essere sottoposto a visita per gli occorrenti accertamenti sanitari mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento da inviarsi trenta giorni prima)). Con la medesima comunicazione si avverte l'interessato che: a) ove non si presenti alla visita senza giustificato motivo sara' sospesa la provvidenza di cui e' titolare; b) ove lo ritenga puo' farsi assistere nella visita da un suo medico di fiducia; c) puo' consegnare personalmente il certificato di nascita; il certificato di cittadinanza italiana; la dichiarazione di responsabilita', ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, circa la propria situazione reddituale con riferimento all'anno precedente quello della visita medica per cui e' stato convocato; d) la dichiarazione di non essere ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche che provvedono alla sua assistenza. L'interessato puo' chiedere di essere visitato a domicilio qualora si trovi nella obiettiva impossibilita' di muoversi, presentando all'uopo domanda alla suddetta Direzione generale con allegato certificato medico attestante tale impossibilita' ((da trasmettere mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento)).

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari", contenute nel comma 2 del presente articolo, sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".

Art. 8.

1. La verifica dei requisiti giuridico-economici e' effettuata dai funzionari all'uopo incaricati contemporaneamente agli accertamenti sanitari effettuati dai medici incaricati sulla base della documentazione che i visitandi possono presentare in quella circostanza oppure presso ((La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra)) sulla base degli atti risultanti dai fascicoli trasmessi, su richiesta di tale Direzione generale, dalle competenti prefetture, ovvero, secondo le esigenze, nell'uno e nell'altro modo suindicati.

2. Ai fini di detta verifica i funzionari incaricati si avvalgono di ogni altra certificazione, dichiarazione, dati e notizie ritenuti opportuni da richiedersi ai competenti Ministeri o enti o agli stessi titolari di pensioni, di assegni o di indennita' per il tramite della cennata Direzione generale. ((Tali Ministeri ed enti devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data della sua ricezione)).

3. Gli interessati devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta risultante dal timbro postale. In mancanza di risposta si procedera' alla sospensione della provvidenza economica, con le modalita' di cui al comma 3 del precedente art. 7.

Art. 9.

1. La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari esamina le relazioni trasmesse dai medici e dai funzionari incaricati della verifica e in ordine alle proposte contenute nella relazione dei medici concernenti gli accertamenti sanitari provvede ad acquisire il parere della commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidita' civile. ((1))

2. Qualora la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la regolarita' del riconoscimento delle malattie o delle minorazioni e su di essa vi sia parere favorevole della commissione medica superiore e analogamente concluda la proposta dei funzionari circa i requisiti giuridico-economici, il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ne prende atto e di cio' viene data comunicazione al beneficiario della provvidenza e alla prefettura competente, nonche' ai medici e ai funzionari incaricati della verifica. ((1))

3. Ove il parere della commissione medica superiore sia diverso da quello risultante dalla relazione di verifica del medico, il direttore generale dispone ulteriori accertamenti, anche attraverso visita diretta dell'interessato da parte della stessa commissione medica superiore. A conclusione di tali nuovi accertamenti, ove dovesse permanere diversita' di giudizi, si procede all'adozione del provvedimento conseguente al parere reso dalla commissione medica superiore.

4. Nel caso in cui la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la revoca della provvidenza economica e il parere della commissione medica superiore sia conforme, oppure quando la proposta contenuta nella relazione di verifica del funzionario concluda per la revoca della provvidenza economica, il direttore generale sottopone al Ministro il decreto di revoca della pensione, dell'assegno o dell'indennita' e la comunicazione del decreto stesso alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita', a termine del comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291. Tale revoca ha effetto dal 1› giorno del bimestre di pagamento delle somme dovute per detti benefici successivo alla data del cennato decreto di revoca.

5. Copia del decreto di revoca e' notificato all'interessato, con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, ed e' trasmessa, altresi', con la necessaria urgenza, alla prefettura e alla ragioneria provinciale dello Stato competenti, nonche' all'Istituto nazionale per la previdenza sociale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari", contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".

Art. 10.

1. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari presenta al Ministro, entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento, una relazione illustrativa delle verifiche effettuate nell'anno precedente, contenente ogni elemento e dato per informare sull'attivita' svolta, nonche' eventuali proposte ritenute opportune per migliorare l'andamento del servizio. ((1))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addi' 20 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1989

Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 41

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari", contenute nel comma 1 del presente articolo, sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".

 
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