Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Pensioni Prestazioni legate al reddito Trattamento minimo Cristallizzazione - Bititolarità
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 22283
Integrazione al trattamento minimo
Cristallizzazione - Bititolarità
(circolare 244/83)
Se il reddito che esclude o limita l'integrazione al TM sopraggiunge successivamente alla data di decorrenza della pensione integrata al trattamento minimo, in base all'art. 6 comma 7 della legge 638/83 l'integrazione resta attribuita nella misura spettante alla data di cessazione del diritto della stessa integrazione. La pensione continuerà ad essere corrisposta nello importo in pagamento alla data di cessazione dal diritto al l'integrazione al TM finché l'importo stesso non sarà superato , per effetto della perequazione delle pensioni, dall'importo della pensione a calcolo.
Poiché i redditi devono essere valutati con riferimento all'intero anno solare, la pensione sarà cristallizzata all'importo in pagamento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si è verificato il superamento del limite di reddito.
Per le pensioni in essere alla data del 1° ottobre 1983, la presenza di redditi influenti in tale anno determina la cristallizzazione nell'importo in pagamento al 30 settembre 1983.