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Lavoratori cessati per accordi individuali - Lettera G

(msg.13343/2012)

Lavoratori, di cui alla lettera g), il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410411 e 412-ter del codice di procedura civile di cui all’articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14.

L’articolo 2 del decreto interministeriale stabilisce che tali lavoratori devono aver risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

Il contingente numerico complessivo per queste categorie di lavoratori, lettere g) e h), è stato determinato in complessive n. 6.890 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 2 dell’articolo 2, relativamente ai lavoratori di cui alle lettere g) e h) stabilisce che tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di risoluzione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del Lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base delle disposizioni normative o regolamentari.

Il comma 3 del più volte citato articolo 2 dispone altresì che tali lavoratori devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente normativa avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.

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