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Prima Salvaguardia - 65.000
L’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2-ter e quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011 continuano ad applicarsi a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Tali lavoratori continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia o anzianità:
- sulla base dei requisiti vigenti anteriormente al 6/12/2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;
- sulla base del regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 122/2010 (finestra mobile).
La salvaguardia si applica entro i limiti delle risorse stabilite, fino al 2019, dal comma 15 dell’articolo 24 citato in premessa .
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 24 luglio 2012 , ha determinato in 65.000 unità il limite massimo numerico dei beneficiari della deroga di cui al richiamato comma 14, nonché le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento.
Con messaggio n. 12196 del 20/07/2012, pubblicato sul sito internet dell’Istituto, sono state fornite le prime indicazioni in merito al processo di verifica del diritto a pensione dei potenziali beneficiari della salvaguardia in argomento, che maturano i requisiti per il diritto e per l’accesso al trattamento pensionistico sino al 2019.
Il presente messaggio (msg.13343/2012) contiene le prime istruzioni operative al riguardo e, in allegato, fornisce un riepilogo della normativa vigente alla data del 5 dicembre 2011 a cui fare riferimento ai fini della individuazione dei requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche nei confronti dei potenziali beneficiari delle disposizioni in oggetto (Allegato 4).
Prima Salvaguardia - 65.000
Tipologie di lavoratori e criteri di salvaguardia
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio:
Lavoratori di cui all’ARTICOLO 24, COMMA 14, LEGGE 214/2011 come modificato ed integrato dall’articolo 6, comma 2-ter, e quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 |
DECRETO INTERMINISTERIALE ATTUATIVO ARTICOLO 24 COMMA 15 LEGGE 214/2011 Criteri per la definizione della platea |
---|---|
MOBILITA’ ORDINARIA, lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni |
Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011 Data cessazione attività entro il 4/12/2011 Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità(art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991) |
MOBILITA’ LUNGA lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni |
Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011 Data cessazione attività entro il 4/12/2011 |
TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28,della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011 NONCHE’ Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età |
PROSECUTORI VOLONTARI lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione |
Autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011 non rioccupati dopo l’autorizzazione con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013 |
ESONERATI lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 |
Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011 |
IN CONGEDO PER ASSISTENZA FIGLI DISABILI lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151 |
In congedo al 31/10/2011 beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione perfezionamento requisito contributivo entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo |
lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011: in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale |
Data cessazione entro il 31/12/2011 Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro Decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013 |
Il decreto interministeriale del 1° giugno 2012, inoltre, ripartisce fra le categorie sopra indicate i posti disponibili:
Nelle prime tre categorie rientrano anche i soggetti (cd. “10mila”) già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 ( cd. “finestra mobile”). Tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della suddetta deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214/2011 e s.m.i.
Tipologia lavoratore |
Numero |
---|---|
in mobilità ordinaria |
25.590 |
in mobilità lunga |
3460 |
con prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore |
17.710 |
autorizzati ai versamenti volontari |
10.250 |
con esonero in corso |
950 |
in congedo per assistenza figli con disabilità |
150 |
cessati |
6.890 |
TOTALE |
65.000 |
Prima Salvaguardia - 65.000
Lavoratori in mobilità lunga - Lettera B
(msg.13343/2012 punto2.2)
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 3.460 unità.
Potenziali destinatari sono:
- i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006;
- i lavoratori ultracinquantenni inseriti nel programma di reimpiego di cui alla legge n. 127/2006.
In merito ai requisiti pensionistici che le suindicate categorie devono maturare si specifica quanto segue.
- Per i lavoratori di cui alla lettera a) i requisiti per la pensione di anzianità da perfezionare sono quelli di cui alla tabella C allegata alla legge n. 449/1997 (circ. n. 116/2003).
- Per i soli lavoratori destinatari della legge n. 176/1998, i requisiti dell’età per la pensione di vecchiaia sono 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini. (vedi circ. n. 185/1998 punto 2.2.3).
- Per i lavoratori di cui alla lettera b) i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità sono quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART E COMM), vigenti anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Prima Salvaguardia - 65.000
Lavoratori in mobilità ordinaria - Lettera A
(msg.13343/2012 punto2.1)
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 25.590 unità.
Potenziali destinatari sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 con cessazione dell’attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti pensionistici, previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART E COMM), vigenti anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223.
Nel computo di detti lavoratori devono essere considerati anche quelli per i quali interventi legislativi successivi hanno esteso l’applicazione della legge n. 223/1991 come:
- l’articolo 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni per i lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200, da aziende costituite per l’espletamento di attività’ di logistica, che occupino più di 200 dipendenti, o che occupino più di 50 dipendenti fino a 200 (in procedura dsweb codice intervento 013) e per i lavoratori licenziati da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (in procedura dsweb codice intervento 014);
- l’art. 1 bis del D.L. n. 249 del 5 ottobre 2004 convertito in legge n. 291 del 3 dicembre 2004 integrato e modificato dell’articolo 2, commi 1 e 2 del D.L. n. 134 del 28 agosto 2008, convertito in legge n. 166 del 27 ottobre 2008 per i lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate” (in procedura dsweb codice intervento 562 o 747 );
- l’articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società da questi derivate (in procedura dsweb codice intervento 561 o 747).
Si specifica che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola.
Si precisa inoltre che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
Va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria.
Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che, con specifici interventi, detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia.
Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Prima Salvaguardia - 65.000
Lavoratori dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito - Lettera C
(msg.13343/2012)
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 17.710 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari sono i soggetti titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dei Regolamenti di settore:
- alla data del 4 dicembre 2011;
- nonché da data successiva al 4 dicembre 2011 sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data, a condizione che l’accesso alla prestazione risulti autorizzato dall’INPS e che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previgenti, fermo restando il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore.
Si fa presente, con riguardo al Fondo settore tributi erariali di cui al DM n. 375/2003, che - ove necessario - le Sedi possono procedere all’accredito manuale della contribuzione correlata all’assegno straordinario fino alla data di marzo 2008, come indicato nel messaggio n. 39845 del 6 dicembre 2005, utilizzando le informazioni contenute nel quadro D della domanda di assegno.
Si precisa, con riferimento ai titolari di assegno straordinario del Fondo settore credito di cui al DM n. 158/2000, iscritti alla gestione ex INPDAP, che il periodo contributivo presso la predetta gestione è stato validato secondo le indicazioni della circolare INPDAP n. 12 del 27/02/2004.
Per i titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, (cioè per le decorrenze della prestazione dal 1° gennaio 2012 in poi), si evidenzia che i potenziali beneficiari della deroga potrebbero non risultare inseriti nelle liste SICO-SALVAGUARDATI di cui al messaggio n. 12196 del 20/07/2012 (e quindi potrebbero non ricevere la relativa lettera); pertanto qualora gli stessi dovessero richiedere un appuntamento presso la Sede INPS, quest’ultima avrà comunque cura di verificare la posizione assicurativa individuale ed accertare l’eventuale diritto del soggetto interessato per la conseguente segnalazione nell’applicativo MONITORAGGIO 65MILA in corso di predisposizione.
Nel fare riserva di illustrare con successivo messaggio le modalità per l’autorizzazione da parte dell’INPS delle domande di assegno straordinario per i lavoratori che intendano usufruire della salvaguardia in argomento, ad integrazione del messaggio n. 7223 del 27 aprile 2012 si fa presente che:
- con riferimento alle domande di prestazione straordinaria già presentate alla Sede di competenza, qualora il lavoratore interessato perfezioni il requisito anagrafico di 62 anni nel periodo massimo di permanenza nel Fondo, come previsto dal citato decreto interministeriale dell’1.6.2012, la domanda deve essere esaminata secondo le modalità per l’autorizzazione da parte dell’INPS;
- con riferimento alle domande di prestazione straordinaria presentate dalle aziende esodanti successivamente all’entrata in vigore del citato DI 1° giugno 2012, come precisato in premessa, si rimanda alle specifiche istruzioni che verranno impartite con successivo messaggio.
Limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 2, lettera c), del decreto interministeriale 1° giugno 2012, già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che, per effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, conseguono il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore verrà assicurata a carico dei Fondi di solidarietà la prosecuzione dell’erogazione dell’assegno straordinario fino al conseguimento della pensione.
L’articolo 2, lettera c), del decreto interministeriale 1° giugno 2012 ha inoltre stabilito che possono accedere alla salvaguardia i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà successivamente a tale data, fermo restando che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento del 62mo anno di età, anche nei casi in cui il soggetto maturi i requisiti per accedere al pensionamento da data anteriore.
Esaurimento del contingente con l’ultima decorrenza utile al 1° gennaio 2015 (msg.9611/2014)
Come è noto, il decreto 1° giugno 2012 ha determinato in 17.710 unità il contingente numerico dei lavoratori titolari di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di settore interessati dalla concessione del beneficio della deroga in oggetto.
Il citato decreto del 1° giugno ha anche previsto che al beneficio possano essere ammessi i soggetti autorizzati dall’INPS, al quale la legge affida il complessivo monitoraggio del numero del lavoratori beneficiari della salvaguardia (articolo 24, comma 15).
L’Istituto effettua il monitoraggio delle domande di assegno straordinario presentate, per i lavoratori che intendano avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di riforma, secondo il criterio – stabilito dalla legge - della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Come altresì noto, il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e il successivo decreto attuativo dell’8 ottobre 2012 pubblicato nella GU n. 17 del 21 gennaio 2013, ha previsto l’ampliamento del sopra richiamato contingente, per ulteriori 1.600 unità.
Il messaggio n. 20944 del 19 dicembre 2012 ha illustrato le modalità di presentazione delle domande di assegno straordinario in salvaguardia, le quali hanno carattere di prenotazione e sono acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.
Dal monitoraggio effettuato per l’individuazione - tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da gennaio 2012 - dei destinatari della normativa in salvaguardia, è risultato che il contingente dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, pari a 19.310 unità (17.710 decreto del 1° giugno 2012 + 1.600 legge n. 135/2012), che potranno usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della normativa previgente la riforma per l’accesso al pensionamento, è da considerarsi esaurito con l’ultima decorrenza utile al 1° gennaio 2015 (cessazione rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2014).
In considerazione tuttavia della natura dinamica del predetto monitoraggio, la Direzione centrale pensioni continuerà ad effettuare tale attività, illustrata nel richiamato messaggio n. 20944, con cadenza mensile al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nei plafond assegnati, aggiornando i dati relativi.