Eureka Previdenza

Indennità di maternità/paternità

Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

Diritto alle indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante

(circ.42/2016)

Il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità, rubricato “Automaticità delle prestazioni” prevede che “I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione  separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335, non   iscritti   ad   altre   forme   obbligatorie,   hanno   diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione  dei  relativi  contributi  previdenziali   da   parte   del committente”.

L’art. 64 ter sopra riportato, comporta il riconoscimento del diritto all’indennità per congedo di maternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.

La norma trova applicazione anche per  il riconoscimento dell’indennità per congedo di paternità laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 3 del D.M. 4 aprile 2002, sopra richiamati.

Non trova, invece, applicazione ai fini del diritto all’indennità di congedo parentale che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).

Indennità di maternità/paternità

Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

Diritto alle indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante

(circ.42/2016)

Il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità, rubricato “Automaticità delle prestazioni” prevede che “I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione  separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335, non   iscritti   ad   altre   forme   obbligatorie,   hanno   diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione  dei  relativi  contributi  previdenziali   da   parte   del committente”.

L’art. 64 ter sopra riportato, comporta il riconoscimento del diritto all’indennità per congedo di maternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.

La norma trova applicazione anche per  il riconoscimento dell’indennità per congedo di paternità laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 3 del D.M. 4 aprile 2002, sopra richiamati.

Non trova, invece, applicazione ai fini del diritto all’indennità di congedo parentale che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

Come noto, i decreti ministeriali del 4 aprile 2002 e del 12 luglio 2007 subordinano l’erogazione delle indennità economiche di maternità/paternità in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge 335/1995, all’accreditamento effettivo di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di maternità. A tali fini, l’aliquota richiesta è quella maggiorata per le prestazioni di maternità, ed è attualmente pari allo 0,72%.

Fermo restando quanto sopra, l’art. 64-ter introduce la possibilità di corrispondere l’indennità in argomento anche nei casi di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante, sulla base di contributi “dovuti”, secondo le indicazioni di seguito dettagliate.

Si precisa che queste nuove disposizioni si applicano in favore delle lavoratrici e dei  lavoratori “parasubordinati”,in quanto non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva (collaboratori o associati in partecipazione) che è in capo invece al committente/associante.

Si rammenta, infatti, che l’onere contributivo è ripartito tra committente/associante e collaboratore/associato - nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo (nel caso di committente) ovvero del 55% e 45% (nel caso di associante) - e che l’adempimento dell’obbligazione contributiva è interamente a carico del committente/associante, con diritto di rivalsa sul collaboratore/associato per la quota parte a carico di quest’ultimo.

Per le predette ragioni, la norma non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa.

Periodi di congedo di maternità/paternità indennizzabili

Periodi di congedo di maternità/paternità indennizzabili

In mancanza del requisito contributivo effettivo, è possibile indennizzare in base alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità ricadenti dall’anno 2015 in poi (art. 26 del decreto legislativo n.80/2015 cit.).

Con particolare riferimento all’anno 2015 si precisa quanto segue.

Sono indennizzabili, anche in forza alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore della riforma).

Sono, inoltre, interamente indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità “a cavaliere”, ossia in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma.

Invece, non possono essere indennizzate sulla base della contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei 3 mesi di contribuzione “effettiva” nei 12 mesi di riferimento. Analogamente, non è possibile indennizzare in base alla contribuzione dovuta ex art. 64 ter T.U. le giornate di congedo di maternità/paternità ricadenti nell’anno 2014. Inoltre, come detto, la contribuzione “dovuta”, non è utile per l’indennizzo del congedo parentale, indipendentemente dal momento di fruizione.

Si riportano a titolo esemplificativo le seguenti casistiche.

  1. Per i periodi di congedo di maternità/paternità con data di inizio coincidente o successiva al 25 giugno 2015, il diritto all’indennità è riconosciuto anche nel caso in cui, nei 12 mesi di riferimento, in mancanza di contribuzione effettiva,  il requisito delle 3 mensilità di contribuzione risulta perfezionato in tutto o in parte mediante la contribuzione dovuta.
    Esempio 1 (inizio congedo in data coincidente o successiva al 25 giugno 2015)
    Periodo di congedo di maternità dal 26 giugno 2015 al 26 novembre (data presunta coincidente con la data effettiva) richiesto per il mese di dicembre 2015 – 12 mesi di riferimento per la verifica del requisito contributivo: giugno 2014/maggio 2015.Compenso pagato nell’anno 2015 al quale corrisponde una contribuzione dovuta, con aliquota maggiorata, utile a coprire 3 mesi di contributi. In assenza di versamento dei contributi da parte del committente, ed in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, il congedo di maternità è indennizzabile mediante la contribuzione dovuta: nell’esempio, ipotizzando l’iscrizione alla Gestione separata in data antecedente al 1° gennaio 2015, i 3 mesi di contributi sono attribuiti, in modo simulato ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015.
  2. Per i periodi di congedo di maternità/paternità “a cavaliere”, ossia per il congedo obbligatorio la cui data di inizio è antecedente al 25 giugno 2015 ma la cui durata si protrae ininterrottamente oltre tale data, l’indennità è riconosciuta per l’intero periodo di congedo, quindi anche per le giornate antecedenti al 25 giugno 2015, se nei 12 mesi di riferimento sussiste il requisito minimo contributivo (3 mesi) perfezionato eventualmente anche con la contribuzione dovuta (esempio 2).
    Esempio 2 (inizio del congedo in data precedente al 25 giugno 2015 e perdurante oltre tale data)
    Periodo di congedo di maternità “a cavaliere” dal 17 maggio 2015 al 17 ottobre (data presunta coincidente con la data effettiva) – 12 mesi di riferimento per la verifica del requisito contributivo: maggio 2014/aprile 2015. Compenso pagato nell’anno 2014 al quale corrisponde una contribuzione dovuta, con aliquota maggiorata, utile a coprire 8 mesi di contributi. In assenza di versamento dei contributi da parte del committente, ed in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, il congedo è indennizzabile in base ai mesi di contribuzione dovuta: nell’esempio, ipotizzando l’iscrizione alla Gestione separata in data antecedente al 1° gennaio 2014, gli 8 mesi di contributi dovuti sono attribuiti, in modo simulato, ai mesi compresi tra gennaio ed agosto 2014.
  3. Se il congedo di maternità/paternità è iniziato nell’anno 2014 e si è protratto oltre (o fino) il 25 giugno 2015, il congedo è indennizzabile per le giornate dal 1° gennaio 2015 in poi e non per le giornate di congedo ricadenti nell’anno 2014  (esempio 3).
    Esempio 3 (inizio del congedo nell’anno 2014 e durata dello stesso oltre la data del 25 giugno 2015)
    Periodo di congedo di maternità anticipata ed ordinaria “a cavaliere” dal 15 dicembre 2014 al 27 giugno 2015 (senza soluzione di continuità) – 12 mesi di riferimento per la verifica del requisito contributivo: dicembre 2013/novembre 2014.Compenso pagato nell’anno 2014 al quale corrisponde una contribuzione dovuta, con aliquota maggiorata, utile a coprire 5 mesi di contributi. In assenza di versamento dei contributi da parte del committente, ed in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, il congedo è indennizzabile in base ai mesi di contribuzione dovuta: nell’esempio, ipotizzando l’iscrizione alla Gestione separata a febbraio 2014, i 5 mesi di contributi dovuti sono attribuiti in modo simulato ai mesi compresi tra febbraio e giugno 2014.  Pertanto, nel caso in esame, il congedo è indennizzato per tutte le giornate di congedo ricadenti nel 2015, precisamente dal 1° gennaio 2015 al 27 giugno 2015 mentre non sono indennizzate le giornate ricadenti nel 2014 (ossia dal 15 dicembre 2014 al 31 dicembre 2014).
  4. I congedi di maternità/paternità il cui termine ultimo sia in data antecedente al 25 giugno 2015 sono indennizzabili esclusivamente sulla base della contribuzione effettivamente versata.
    Esempio 4 (periodo di congedo di maternità concluso prima del 25 giugno 2015)
    Periodo di congedo di maternità dal 15 gennaio 2015 al 15 giugno 2015 (data presunta coincidente con la data effettiva) – 12 mesi di riferimento per la verifica del requisito contributivo: gennaio 2014/dicembre 2014.In questo esempio il congedo di maternità ricade sotto la normativa previgente quindi è indennizzato solo in presenza di contribuzione effettiva nei 12 mesi di riferimento.
  5. Il congedo di maternità/paternità non può essere indennizzato nei casi in cui il requisito contributivo minimo delle 3 mensilità non sia rinvenibile nei 12 mesi di riferimento, né attraverso contribuzione effettiva né attraverso la contribuzione dovuta.
    Esempio 5 (periodo di congedo di maternità iniziato dopo il 25 giugno 2015 in carenza del requisito delle 3 mensilità)
    Periodo di congedo di maternità dal 26 giugno 2015 al 26 novembre (data presunta coincidente con la data effettiva) – 12 mesi di riferimento per la verifica del requisito contributivo: giugno 2014/maggio 2015.Compenso pagato nell’anno 2015 al quale corrisponde un debito contributivo, con aliquota maggiorata, utile a coprire solo 2 mesi di contributi. In assenza di altri contributi versati o dovuti, il congedo non è indennizzabile per carenza del requisito contributivo.

Istruttoria per l’erogazione delle prestazioni in base alla contribuzione “dovuta”

Istruttoria per l’erogazione delle prestazioni in base alla contribuzione “dovuta”

Come detto, fermo restando il requisito dei 3 mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti all’inizio del periodo di congedo di maternità/paternità, la disciplina introdotta dall’art. 64 ter del T.U. consente l’erogazione delle prestazioni anche sulla base di contributi dovuti (e non versati) da parte del committente/associante.

Si precisa che la contribuzione “dovuta” sussiste solo se il committente/associante ha pagato il compenso alla lavoratrice o al lavoratore parasubordinato, ma non ha effettuato il versamento della relativa contribuzione.

Premesso ciò, se nei 12 mesi di riferimento non sono rinvenuti 3 mesi di contributi effettivamente versati, oppure se i mesi di contributi versati sono inferiori a 3, occorre procedere, mediante consultazione dell’archivio della gestione separata, nel seguente modo:

  1. verificare l’esistenza di compensi erogati alla lavoratrice e la contribuzione dovuta nella misura dell’aliquota piena (ossia comprensiva dell’aliquota maggiorata per le prestazioni di maternità). Gli operatori di sede possono visualizzare tali dati, per l’anno o gli anni di interesse, all’interno della casella “Presenza periodi non accreditati” cliccando la voce “SI”. La maschera successiva contiene le informazioni necessarie sulla contribuzione dovuta, in quanto presenta il compenso versato dal committente/associante alla lavoratrice interessata, con la valorizzazione della relativa contribuzione dovuta, calcolata in base all’aliquota denunciata dal committente/associante, che, come detto, per le prestazioni di maternità deve essere maggiorata, attualmente, dello 0,72%. Si rammenta che l’aliquota maggiorata è dovuta se le lavoratrici non sono assicurate ad altra forma previdenziale obbligatoria e se non sono pensionate. Pertanto, se l’aliquota visualizzata risulta non corretta, perché ad esempio è stato riscontrato che la lavoratrice era contemporaneamente assicurata per la maternità presso altra gestione previdenziale obbligatoria, l’operatore non procede alla liquidazione della prestazione e segnala tale circostanza all’Anagrafica e flussi, per i conseguenti adempimenti;
  2. calcolare il numero delle mensilità accreditabili ed i mesi solari coperti dalla contribuzione “dovuta”.

Individuata la contribuzione dovuta, occorre:

  • reperire l’importo mensile contributivo riferito all’anno in cui è stato pagato il compenso (importo come noto rivalutato annualmente e che, nell’anno 2015, è pari ad euro 398,03 – rif. circolare Inps n. 78 del 2015);
  • procedere, quindi, dividendo la predetta contribuzione dovuta per questo importo mensile contributivo in modo da ottenere il numero di mensilità accreditabili;
  • individuato il numero di mensilità riconoscibili in base alla contribuzione dovuta, occorre procedere con l’attribuzione di tali mensilità ai mesi solari. A tale fine trovano applicazione le stesse regole previste per l’accreditamento della contribuzione effettiva: le mensilità dovute si attribuiscono a decorrere dal mese di gennaio dell’anno di versamento del compenso oppure, in caso di prima iscrizione, dal mese di iscrizione (rif. citata circolare Inps n. 47 del 1999 par. 1).

Si ribadisce che la contribuzione dovuta può andare anche ad integrazione della contribuzione versata per cui, nei 12 mesi di riferimento, è possibile che il requisito delle 3 mensilità sia soddisfatto, ad esempio, con 2 mensilità effettivamente accreditate e con 1 mensilità di contribuzione ancora dovuta.

E’, invece, da escludersi l’indennizzo di periodi di congedo di maternità/paternità qualora nei 12 mesi di riferimento non sia rinvenibile alcuna contribuzione, né versata né dovuta, ovvero una contribuzione, versata o dovuta, inferiore alle suddette richieste 3 mensilità.

Si sottolinea che la simulazione con la quale si attribuiscono mesi di contribuzione dovuta ha effetto ai soli fini del riconoscimento delle prestazioni di maternità; nessun altro effetto può scaturire sulla posizione contributiva, su prestazioni pensionistiche o altre prestazioni.

Restano immutati, ai fini dell’erogazione delle prestazioni in argomento, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in ragione della specificità dell’evento (congedo di maternità o paternità per parto, adozione o affidamento); per tali aspetti si rinvia, oltre che alle disposizioni di legge vigenti, anche alle istruzioni contenute in circolari e messaggi nel tempo emanati, alcune delle quali richiamate in premessa.

Rimangono, altresì, ferme le condizioni di indennizzo del congedo parentale previgenti alla riforma: pertanto l’indennità di congedo parentale può essere corrisposta solo a condizione che nei 12 mesi antecedenti al congedo di maternità risultano almeno 3 mesi di contribuzione effettiva. Il riconoscimento dell’indennità di maternità/paternità in base alla contribuzione dovuta non è quindi sufficiente per il riconoscimento dell’indennità di congedo parentale.

Il pagamento della prestazione, come di consueto, è effettuato direttamente dalla Strutture periferiche in favore delle lavoratrici e dei lavoratori richiedenti.

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