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Indennità di maternità
Pescatrici e pescatori autonomi della piccola pesca
Destinatari della norma
(circ.130/2013) (circ.128/2016)
Il novellato art. 66, comma 1, del citato Testo Unico prevede, in favore delle pescatrici e pescatori (dal 25 giugno 2015) (circ.128/2016) autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, la corresponsione di una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68 del medesimo testo normativo.
I soggetti destinatari della tutela in oggetto sono le pescatrici della piccola pesca e delle acque interne di cui all’art. 1, comma 3, della citata legge 13 marzo 1958, n.250, vale a dire:
- le pescatrici autonome addette alla pesca marittima costiera, iscritte nelle matricole della Gente di Mare di 3° categoria tenuti dalla Autorità Marittima competente territorialmente (Capitaneria di porto) che esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti (Art. 115 del cod. navigazione/regio decr. del 30 marzo 1942, n. 327);
- le pescatrici delle acque interne, iscritte nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle Amministrazioni Provinciali forniti di licenza ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, etc.
Ai fini dell’iscrizione nel regime assicurativo disciplinato dalla citata legge n. 13 marzo 1958, n.250, è richiesto il requisito dell’esercizio professionale della pesca quale attività esclusiva o prevalente, che, come precisato dalla circolare n. 196 del 23 settembre 1997, deve essere valutato sia in relazione al fattore temporale (attività che impegni l’interessato per il maggior periodo di tempo nell’anno) sia in relazione al reddito (attività che costituisca per l’interessato la maggior fonte di reddito).
L’iscrizione al suddetto regime previdenziale, che costituisce il presupposto per l’applicabilità della relativa tutela, avviene a seguito di apposita domanda alla sede Inps territorialmente competente e, come precisato nella citata circolare n.196 del 1997 (punto b.3), ha natura di un accertamento ricognitivo di una esistente situazione di fatto.