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La pensione di inabilità
Inabilità per gli iscritti a due o più forme assicurative
Presentazione della domanda di inabilità
(circ.140/2013)
La domanda di pensione di inabilità va presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore è iscritto.
Tale ente promuove il procedimento, provvedendo all’accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge n. 222 del 1984.
Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Qualora al momento della domanda di pensione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, sceglie la gestione presso cui presentare la domanda.
Riguardo all’accertamento della sussistenza dei requisiti amministrativi l’ente/gestione che riceve la domanda (Ente istruttore) dovrà contattare gli altri Enti/gestioni presso i quali è stato iscritto il lavoratore e che dovranno risultare nella domanda presentata dallo stesso lavoratore.
Una volta ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto ed i periodi cui si riferiscono tali contributi, l’Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del requisito amministrativo utile per il diritto alla pensione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
Pertanto, dopo aver acquisito il parere sanitario che riconosce la sussistenza dello stato di inabile in favore del richiedente, dovrà essere data comunicazione agli altri Enti/gestioni interessati affinchè comunichino le quote di pensione di propria competenza.