Eureka Previdenza

La pensione ordinaria di inabilità

 

 

 

Contestuale diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed in una delle gestioni dei lavoratori autonomi

(msg.7145/2015)

Nei confronti degli assicurati che facciano valere contribuzione versata in più gestioni l’articolo 20 della legge 22 luglio 1966, n. 613, al 2° comma, dispone che in favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

Peraltro l’Istituto ha fornito istruzioni nell’ipotesi in cui alla data della domanda di pensione tutti i requisiti risultino perfezionati sia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con la sola contribuzione versata in tale gestione, sia in una gestione dei lavoratori autonomi con il cumulo di tutta la contribuzione versata in più gestioni, riconoscendo la facoltà per l’interessato di chiedere la liquidazione della prestazione in una gestione diversa.

Tale liquidazione deve essere effettuata solo su espressa richiesta dell’interessato (v. circolari n. 36 del 1990 p. 13, n. 54 del 1991 p. 4).

Parimenti, nell’ipotesi di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia che, come noto, opera d’ufficio al compimento dell’età ed in presenza dei relativi requisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984, l’Istituto con messaggio n. 12389 dell’11 marzo 1993 ha chiarito che il predetto principio deve ritenersi operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale è stato liquidato l’assegno di invalidità, anche nei casi in cui risultino perfezionati in una gestione diversa.

Con lo stesso messaggio è stato inoltre precisato che il criterio in questione trova di norma applicazione su richiesta degli interessati, in quanto non è ipotizzabile la rilevazione in via automatica dei casi in cui si possa procedere alla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia in una gestione assicurativa diversa.

Ciò posto, si precisa che la domanda dell’interessato è ammissibile fino alla data di liquidazione del trattamento pensionistico.


Contestuale diritto a pensione sia nell'AGO dei lavoratori dipendenti che in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. (circ. 36/90).
La liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi secondo i nuovi criteri di cui all'art. 6, commi 8, 9 e 10 della legge 11 novembre 1983, n. 638, può risultare più vantaggiosa per l'interessato, rispetto al trattamento liquidato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. E' possibile pertanto - nel rispetto della "ratio" della vigente normativa ispirata al criterio di riservare al richiedente la prestazione il trattamento di maggior favore - liquidare all'interessato la prestazione a carico della gestione speciale in quanto più favorevole.
Peraltro, allo scopo di evitare successive contestazioni, e' indispensabile che il trattamento più favorevole sia liquidato soltanto previa espressa richiesta dell'interessato da presentarsi, da ritenersi irrevocabile (circ. 54/91).
La pensione va liquidata nella gestione speciale nella quale l'assicurato ha contribuito per ultimo e l'accertamento dei requisiti per il diritto va effettuato secondo le disposizioni che regolano la gestione nella quale si liquida la prestazione (art. 21 legge 613/1966).

 

La pensione di inabilità

Inabilità per gli iscritti a due o più forme assicurative

Rinvio alle norme della gestione che liquida la pensione di inabilità

(circ.140/2013)

Si applicano le norme della gestione che liquida ed eroga la pensione per quanto riguarda:

La pensione di inabilità

Inabilità per gli iscritti a due o più forme assicurative

Ricorsi (circ.140/2013)

I provvedimenti assunti dall’Ente istruttore potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalità previste per gli altri provvedimenti di competenza della gestione liquidatrice.
Le altre gestioni dovranno concorrere alla fase istruttoria del ricorso per quanto di competenza.
La decisione del ricorso è deliberata previa acquisizione del parere di tutte le gestioni pensionistiche coinvolte nel cumulo per la parte di rispettiva competenza.

La pensione di inabilità

Inabilità per gli iscritti a due o più forme assicurative

Riflessi sulla pensione di reversibilità

(circ.140/2013)

L’articolo 1, comma 240, della legge n. 228/2012 esplica riflessi sulla pensione ai superstiti derivante da pensione di inabilità.
Pertanto, ove il titolare di pensione di inabilità liquidata con decorrenza successiva al 1° gennaio 2013 deceda, i superstiti conseguono un’unica pensione ai superstiti.
Peraltro, qualora l’assicurato entro il 31 dicembre 2012 abbia presentato domanda di pensione di inabilità e sia stato riconosciuto in possesso dei relativi requisiti amministrativi e sanitari entro tale data, ma deceda successivamente alla stessa data senza essere titolare della pensione di inabilità, trovano applicazione nei confronti dei superstiti i previgenti criteri di riconoscimento del diritto e di attribuzione del trattamento ai superstiti.
Ciò in quanto con circolare n. 139 del 1994, relativamente alla situazione del richiedente la pensione di inabilità che non cessa l’attività lavorativa, è stato affermato, sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (1), che il diritto alla pensione di inabilità sorge per la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo.

Infatti la cessazione dell’attività è configurata come mera condizione di erogabilità, con la conseguenza che i superstiti di assicurato, che abbia conseguito i requisiti di legge per il diritto alla pensione di inabilità, hanno titolo ad una pensione indiretta calcolata sulla base dell’anzianità contributiva accreditata nel fondo a carico del quale l’interessato aveva presentato la domanda di pensione di inabilità, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data del decesso del dante causa e la data di compimento dell'età pensionabile di questi.

(1) Sentenza 

La Corte di Cassazione ha affermato il principio che la "rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi o albi sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto" e che la concreta erogabilità della pensione di inabilità deve essere stabilita con "una decorrenza che, in caso di rinuncia o di cancellazione effettuate successivamente alla presentazione della domanda di pensione, va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione".
La stessa Corte di Cassazione ha chiarito la portata di tali affermazioni precisando che il diritto alla pensione di inabilità "sorge, anche se non è di per sé operativo, per la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo" (v. sentenza n. 7782 del 1993).
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che, ove l'assicurato in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo per la pensione di inabilità e quindi già avente diritto alla prestazione, deceda prima della cancellazione dagli albi o elenchi indicati nel comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 222 del 1984, o prima della rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione, "tale situazione non è di ostacolo all'ottenimento, nella ricorrenza degli altri requisiti di legge, della pensione di riversibilità da parte dei superstiti, dato che il decesso dell'assicurato durante l'iter amministrativo facente seguito alla presentazione della domanda della pensione di inabilità porta, di per sè all'avveramento (per fatto naturale) della condizione rappresentata dalla rinuncia a trattamenti incompatibili o dalla cancellazione.
In tale ipotesi, il già verificatosi sorgere del diritto alla pensione di inabilità, anche se non operativo, in capo all'assicurato, determina, al momento della morte dell'assicurato stesso, l'immediato ed automatico sorgere in capo agli aventi causa dal defunto, nella ricorrenza dei requisiti di legge, del diritto alla pensione di riversibilità (ragguagliata al contenuto economico della pensione di inabilità)" (v. sentenza n. 7783 del 1993).

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