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La pensione di inabilità
Inabilità per gli iscritti a due o più forme assicurative
Requisiti per il diritto
(circ.140/2013)
Fermi restando i requisiti amministrativi e sanitari di cui alla legge n. 222 del 1984, la verifica dei primi deve essere effettuata tenendo conto di tutti i periodi contributivi presenti nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma.
In caso di periodi contributivi coincidenti si dovrà tener conto degli stessi una sola volta.
Le sedi avranno cura di verificare la presenza di contribuzione in più gestioni anche con la consultazione del casellario degli attivi.
Nel caso di presenza di contribuzione ex Enpals e contribuzione Inps AGO-Fpld, ai soli fini del diritto alla pensione di inabilità, non trova più applicazione la disciplina dettata dall'articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971, ma si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, qualora la domanda di pensione di inabilità venga presentata dal dipendente in attività di servizio al proprio datore di lavoro, l’interessato dovrà indicare gli eventuali periodi di contribuzione versata o accreditata presso altre forme assicurative previste dal più volte citato comma 240.
L’Amministrazione Pubblica che ha ricevuto l’istanza di pensione, al fine di verificare i requisiti prescritti per l’avvio dell’accertamento sanitario dello stato di inabilità previsto dall’articolo 4 del DM n. 187 del 1997, è tenuta a chiedere alla competente Sede Inps - Gestione Dipendenti Pubblici la certificazione degli eventuali ulteriori periodi contributivi.