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La pensione di Inabilità
Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
Cause di incompatibilità sopravvenute
(art. 2 comma 5)
La pensione di inabilità è incompatibile:
- con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione;
- con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali;
- con i trattamenti (ordinari e speciali) dell'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
La legge fa obbligo al titolare di pensione di inabilità di dare immediata comunicazione all'Istituto del verificarsi di una delle anzidette cause di incompatibilità senza peraltro prevedere alcuna sanzione in caso di inosservanza dell'obbligo da parte dell'interessato.
Ricevuta la comunicazione del pensionato o comunque accertata l'insorgenza di una causa di incompatibilità deve procedersi alla revoca della pensione di inabilità a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificata la causa di incompatibilità con contestuale recupero delle eventuali somme indebitamente percepite .
Verificandosi l'ipotesi anzidetta deve essere accertato d'ufficio se, alla data dalla quale ha effetto la revoca, esistevano i requisiti sanitari per il diritto all'assegno di invalidità: in caso affermativo si procederà alla liquidazione di quest'ultima prestazione fermo restando che, in questo caso, le somme indebite da recuperare saranno rappresentate dalla differenza tra i ratei di pensione di inabilità eventualmente percepiti dopo la data di decorrenza della revoca e quelli spettanti per lo stesso periodo a titolo di assegno per invalidità.