Eureka Previdenza

Benefici previsti per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%

Sindrome da talidomide - decorrenza del beneficio della maggiorazione

(msg.4274/2017)

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti circa l’esatto momento di attribuzione del beneficio in oggetto, in riferimento ai soggetti affetti da “sindrome da talidomide”.

In particolare, viene chiesto se la suddetta maggiorazione decorra dalla data della documentazione sanitaria o dall’inizio dell’attività lavorativa.

In proposito si forniscono i seguenti chiarimenti.

La sindrome da talidomide si configura come sindrome malformativa congenita, cioè presente fin dalla nascita, determinata dall’assunzione dell’omonimo farmaco durante alcune fasi della gravidanza, che può dare luogo ad un quadro malformativo che si estrinseca clinicamente in una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.


La norma in oggetto, dispone il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per  “i lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché invalidi per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 74 percento ovvero ascritta alle prime quattro categorie della Tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituita dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni”.

Per ciò che concerne l’ascrizione di tale patologia ad una delle prime quattro categorie della Tabella A, requisito che opera in alternativa del requisito di invalidità superiore al 74%, occorre fare alcune precisazioni.  Il Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163, “Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco”  all’art. 2, comma 6, dispone che: “Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l’infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto, nella forme dell'amelia, dell'emimelia, delle focomelia e della micromelia, è espresso, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, dalla Commissione medico-ospedaliera…”  e al comma 7, che: ”La commissione medico-ospedaliera….esprime,  altresì,  il  giudizio  di classificazione delle lesioni e delle infermità, secondo la  tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella  A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834”.


Ciò posto, in presenza di idonea documentazione sanitaria accertante la condizione malformativa sopra riportata (verbale CMO di riconoscimento del nesso di causalità e di classificazione delle lesioni e/o infermità, ai sensi  dell'art. 2, commi 6 e 7, del regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163) con ascrizione della stessa ad una delle prime 4 categorie della tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la maggiorazione di cui all’art. 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve essere attribuita, a domanda, ai fini pensionistici, dall’inizio dell’attività lavorativa per il servizio effettivamente prestato nella condizione invalidante presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, nel limite massimo di cinque (5) anni.

Allorché invece risulti attestata esclusivamente la condizione di invalidità civile superiore al 74%, non potendosi discriminare se e quanto a tale percentuale concorrano altre condizioni patologiche acquisite, la decorrenza del beneficio andrà valutata come per la generalità delle patologie invalidanti.

Benefici previsti per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%

Destinatari della norma

(circ.29/2002)

Sono da ricomprendere nell’ambito di applicazione della predetta normativa le seguenti categorie di lavoratori (circ.29/2002):

  1. i lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381. A norma di detto articolo "si considera sordomuto il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio";
  2. gli invalidi per qualsiasi causa (vedi circ. 92/2002), ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento.Sono ricompresi in tale categoria gli invalidi civili cioè i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74 per cento.(articolo 2, della legge 30 marzo 1971, n.118 ed articolo 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509).
  3. gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni.

Benefici previsti per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%

Periodi che danno titolo al riconoscimento

(circ.29/2002)

La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto (sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834) anche anteriormente al 1° gennaio 2002.


Lavoratori affetti da sordomutismo ai sensi dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (msg.13952/2008)

Sono stati prospettati casi in cui la maggiorazione in esame è stata concessa solo per i periodi di attività lavorativa successivi alla data di visita con la quale è stato riconosciuto lo stato di sordomutismo da parte della ASL.
Il beneficio previsto dalla disposizione in oggetto ai soggetti riconosciuti affetti da sordomutismo secondo le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, deve essere, invece, riconosciuto sin dall'inizio dell'attività lavorativa.
Infatti, a norma dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, "sí considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, dí lavoro o di servizio
Il termine conclusivo dell'età evolutiva va identificato con il compimento del dodicesimo anno di età (D.M. 5 febbraio 1992)”.


Rapporto lavorativo part-time orizzontale o part-time verticale (msg.4228/2008)

Con le circolari n. 29 del 30 gennaio 2002 e n. 92 del 16 maggio 2002 sono state fornite istruzioni per l’applicazione della normativa in oggetto.
Nelle predette circolari è stato, tra l’altro, precisato che il beneficio di cui all’articolo 80, comma 3, è riconosciuto limitatamente agli anni di servizio effettivamente svolti nel periodo successivo al riconoscimento dello stato di invalidità nella misura di legge, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Relativamente all’entità del beneficio, la norma stabilisce che l'anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74 per cento o ascrivibile alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al DPR n. 915 del 1978, nonché in condizioni di sordomutismo. Per periodi di lavoro inferiori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
La maggiorazione contributiva in argomento è utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.
Ciò posto si forniscono chiarimenti in merito ai criteri di attribuzione della maggiorazione in esame nei confronti dei destinatari che hanno svolto o svolgono attività lavorativa con contratto part-time, nonché ai casi in cui l’anzianità contributiva subisce una contrazione per effetto del mancato rispetto del minimale di cui all’articolo 7 della legge n. 638 del 1983.
Nei casi di rapporto lavorativo part-time orizzontale o part-time verticale con attività svolta in alcuni giorni di ciascuna settimana, la maggiorazione, ai fini del diritto a pensione, deve essere riconosciuta con riferimento ai periodi coperti da contribuzione per il diritto a pensione, con esclusione, comunque, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato da attività lavorativa.
La maggiorazione contributiva da attribuire per il calcolo dell’importo della pensione deve essere, invece, determinata in misura proporzionale all’orario svolto.
Nel caso di rapporto di lavoro part-time verticale caratterizzato da prestazione lavorativa concentrata in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno, la maggiorazione contributiva sia per il diritto sia per la misura della pensione deve essere riconosciuta con riferimento ai soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa.
Nei casi in cui il soggetto si trovi in una delle condizioni previste dall’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, ma l’anzianità contributiva accreditabile subisca una contrazione per effetto dell’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638 del 1983, la maggiorazione contributiva in esame deve essere comunque attribuita con riferimento alle settimane in cui risulti versata contribuzione per effettiva attività lavorativa senza tenere conto della suddetta contrazione.

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Natura ed entità del beneficio

(circ.29/2002)

Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.
Quanto all'entità del beneficio, la norma stabilisce che l'anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74 per cento. Per periodi di lavoro inferiori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l'acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria.
Considerato che a proposito dell’analoga normativa introdotta per i privi della visita, l’articolo 2 della legge 28 marzo 1992, n. 120 (abrogato dal dlgs 50/2007), ha disposto che il beneficio "della maggiorazione dell’anzianità contributiva" prevista dall’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 per i centralinisti non vedenti valga "anche agli effetti dell’anzianità assicurativa", il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva e dell'anzianità assicurativa.

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Riconoscimento della maggiorazione sui supplementi di pensione

(msg.13952/2008)

Sono state più volte prospettate le situazioni di un soggetto titolare di una prestazione pensionistica con decorrenza antecedente a febbraio 2002, che richiede un supplemento di pensione con decorrenza pari o successiva a tale data.
E’ stato chiesto se in questi casi sia possibile riconoscere il beneficio in parola sul supplemento di pensione e per quali periodi di attività lavorativa.
Nella circolare n. 29 del 2002 è stato precisato che la norma in oggetto esplica i suoi effetti dall'anno 2002 e, quindi, per le pensioni con decorrenza febbraio 2002 per tutti i periodi di lavoro, anche anteriori all'anno 2002, che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione o di supplementi.
Nella medesima circolare è stato chiarito che la maggiorazione va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento.
Pertanto nella fattispecie in esame la maggiorazione contributiva ex articolo 80 della legge n. 388 del 2000 può essere attribuita sul supplemento di pensione, maggiorando i soli periodi di attività lavorativa svolti successivamente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico principale e fino alla decorrenza del supplemento stesso.

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