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Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Attribuzione della doppia annualità di cui all’articolo 5, comma 4
(circ.122/2007)
La più volte citata “Direttiva” è intervenuta anche a dirimere anche la questione interpretativa legata al campo di applicazione dell’articolo 5, comma 4, della legge 3 agosto 2004, n.206.
Come noto, il suddetto articolo 5, comma 4, della legge 3 agosto 2004, n.206 recita testualmente che “In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico”
Con la circolare n.113 del 2005 la doppia annualità è stata attribuita ai soli superstiti delle vittime di atti di terrorismo, che al momento del decesso, ancorché fosse avvenuto successivamente all’evento terroristico stesso, fossero già titolari di pensione.
Nel paragrafo 8 della “Direttiva” è, invece, chiaramente esplicitato che “non rileva al fine dell’individuazione dei beneficiari della norma, la circostanza che il dante causa fosse deceduto in attività di servizio o in posizione di quiescenza. E’ dunque ininfluente al fine dell’applicazione della norma la circostanza che il familiare superstite fosse titolare del diritto a pensione di reversibilità o di pensione indiretta.”
E’ di tutta evidenza, quindi, che si sia addivenuti ad una lettura “atecnica” del termine pensione di reversibilità in ragione degli obiettivi perseguiti dal legislatore con le disposizioni in oggetto.
Peraltro, proprio in questa chiave e tenuta presente la primaria esigenza di far scaturire dall’applicazione dell’articolo 5, comma 4, un beneficio tangibile, e non solo simbolico, nei riguardi di coloro cui la norma è rivolta – spesso soggetti la cui pensione ai superstiti ha avuto decorrenza assai remota nel tempo- la doppia annualità di tale pensione va attribuita prendendo a riferimento l’importo del trattamento pensionistico alla data di decorrenza degli effetti economici della legge n. 206 del 2004. Ciò anche in coerenza con quanto già previsto dal nostro ordinamento in materia di assegnazione di due annualità del trattamento pensionistico ai superstiti delle vittime del terrorismo (art. 15 del DPR n.510 del 1999).
Considerato, inoltre, che chiaro intento del legislatore è, soprattutto, quello di fornire adeguato risarcimento alle vittime, e ai loro familiari, di eventi terroristici accaduti nel passato, si ritiene che il beneficio vada concesso anche a coloro che, pur titolari del trattamento ai superstiti al momento del decesso della vittima, hanno perso, alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, tale titolarità, prendendo a riferimento, in questo caso, l’importo della pensione al momento della perdita del diritto.
Al riguardo, l’importo della pensione ai superstiti da considerare ai fini del calcolo delle due annualità è quello rideterminato in base alle norme speciali introdotte dalla legge in oggetto (cfr., in particolare, paragrafi 6 e 7).
Il comma 105 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni, il diritto alla doppia annualità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 3 agosto 2004, n.206.