Eureka Previdenza

Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

Attribuzione della doppia annualità di cui all’articolo 5, comma 4 

Esempi di attribuzione della doppia annualità

(msg.18133/2009) (circ.122/2007)

Doppia annualità spettante a soggetti aventi diritto alla pensione ai superstiti in caso di vittima di evento terroristico deceduta al momento dell’evento stesso.

L’aliquota di reversibilità è pari al 100 per cento indipendentemente dal numero di contitolari. Ne consegue che la pensione ai superstiti spettante agli aventi diritto è sempre pari all’ultima retribuzione del soggetto al momento dell’evento. (articolo 4, commi 2 e 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206).
Si ipotizzi che la pensione ai superstiti alla decorrenza sia pari a 1.000 euro e la pensione di reversibilità spetti al coniuge insieme a tre figli aventi diritto.

Gli importi spettanti sono:

600 euro al coniuge (aliquota di reversibilità pari al 60%, essendo presenti più di due contitolari);
133,33 euro a ciascun figlio (aliquota di reversibilità pari a 40% diviso 3).

Primo figlio

Nel mese di ottobre 1987 il maggiore dei tre figli perde il diritto alla pensione ai superstiti e l’importo della pensione perequato dalla decorrenza è pari a euro 1.139,76.
Al primo figlio deve essere liquidata una doppia annualità pari alla quota di contitolarità a lui spettante al momento della perdita del diritto alla pensione ai superstiti moltiplicata per 26:

€ 1.139,76*13,33/100 = € 151,93
€ 151,93*26 = € 3.950,18

Secondo figlio

Dopo la cessazione della contitolarità del primo figlio le aliquote di reversibilità dei tre contitolari rimanenti sono le seguenti:

60% al coniuge
20% a ciascuno dei figli contitolari rimasti.

Nel mese di gennaio 1990 il secondo figlio perde il diritto alla pensione ai superstiti il cui importo perequato dalla decorrenza è pari a euro 1.624,32.
Al secondo figlio deve essere liquidata una doppia annualità pari alla quota di contitolarità a lui spettante al momento della perdita del diritto alla pensione ai superstiti moltiplicata per 26. La quota di contitolarità va calcolata sull’importo della pensione ai superstiti al netto della quota già riconosciuta al primo figlio a titolo di doppia annualità:

€ (1.624,32-151,93)*20/100 = € 294,48
€ 294,48*26 = € 7.656,48

Terzo figlio

Dopo la cessazione della contitolarità dei due figli le aliquote di reversibilità dei due contitolari rimanenti sono le seguenti:

60% al coniuge
20% al figlio rimasto.

La quota di contitolarità spettante a ciascuno dei contitolari va, però, calcolata sull’intero importo della pensione ai superstiti. Pertanto per mantenere la proporzione circa la quota di contitolarità spettante ad entrambi le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

75% al coniuge;
25% al figlio

Nel mese di ottobre 1993 il terzo figlio perde il diritto alla pensione ai superstiti il cui importo perequato dalla decorrenza è pari a euro 2.071,48.
Al terzo figlio deve essere liquidata una doppia annualità pari alla quota di contitolarità a lui spettante al momento della perdita del diritto alla pensione ai superstiti (25%) moltiplicata per 26. La quota di contitolarità va calcolata sull’importo della pensione ai superstiti al momento della perdita del diritto al netto della quota già riconosciuta ai primi due figli a titolo di doppia annualità:

€ (2.071,48-151,93-294,48)*25/100 = € 406,27
€ 406,27*26 = € 10.563,02

Coniuge

Al coniuge avente ancora diritto alla pensione ai superstiti va attribuita la doppia annualità in base al valore della pensione al mese di settembre 2004.
L’importo perequato a tale ultima data della pensione è di euro 2.811,86.
La doppia annualità va calcolata sulla quota di reversibilità spettante al coniuge che è pari all’intera pensione cui vanno detratti quanto già erogato ai figli. L’importo risultante va moltiplicato per 26.

€ (2.811,86-151,93-294,48-406,27) = 1.959,18
€ 1.959,18*26 = € 50.938,68


Doppia annualità spettante a soggetti aventi diritto alla pensione ai superstiti in caso di vittima di evento terroristico che ha riportato al momento dell’evento un grado di invalidità inferiore all’80 per cento e non è destinatario dell’articolo 4, comma 2bis, della legge n. 206 del 2004.


In questo caso la pensione ai superstiti va determinata applicando le usuali aliquote di reversibilità. Pertanto, supponiamo che il dante causa percepisca al momento del decesso una pensione pari a 1.000 euro e abbiano diritto alla pensione ai superstiti il coniuge e un figlio.

Gli importi spettanti sono:

600 euro al coniuge (aliquota di reversibilità pari al 60%);
200 euro al figlio (aliquota di reversibilità pari al 20%).

Figlio

Nel mese di febbraio 1990 il figlio perde il diritto alla pensione ai superstiti e l’importo della pensione perequato dalla decorrenza è pari a euro 1.299,56.
Al primo figlio deve essere liquidata una doppia annualità pari alla quota di contitolarità a lui spettante proporzionalmente all’altro contitolare al momento della perdita del diritto alla pensione ai superstiti, moltiplicata per 26:

€ 1.299,56*25/100 = € 324,89
€ 324,89*26 = € 8.447,14

Coniuge

Al coniuge avente ancora diritto alla pensione ai superstiti va attribuita la doppia annualità in base al valore della pensione al mese di settembre 2004.
L’importo perequato a tale ultima data della pensione è di euro 2.249,49.
La doppia annualità va calcolata su tale ultimo importo cui va detratto quanto già erogato al figlio. L’importo risultante va moltiplicato per 26.

€ (2.249,49-324,89) = 1.924,60
€ 1.924,60*26 = € 50.039,60

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