-
ASDI
-
Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
-
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
-
Contribuzione figurativa e Assegno al Nucleo Familiare
-
Decadenza
-
Decorrenza e durata
-
Destinatari
-
Finanziamento
-
Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
-
Misura
-
Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
-
Presentazione della domanda
-
Regime fiscale
-
Requisiti
-
Ricorsi amministrativi e giudiziari
-
Riduzione dell’importo
-
Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato
-
Sospensione
- Dettagli
- Visite: 27336
Messaggio 9916 del 24 dicembre 2014
Oggetto:
Regime transitorio della durata dell’indennità di mobilità ordinaria ai sensi dell’art. 2, comma 46, della legge 28 giugno 2012 n. 92 - come modificato dall’art 46 bis comma 1 lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Adeguamento della procedura DSWEB .
Allegati: Nessun Allegato
Corpo del messaggio:
Sono pervenuti alla scrivente Direzione numerosi quesiti dalle Strutture territoriali dell’Istituto nonché da enti di patronato e da associazioni di categoria dei datori di lavoro, sull’applicazione dell’art. 2 comma 46 della legge n. 92 del 2012, che ha introdotto un regime transitorio sulla durata dell’indennità di mobilità che è abrogata dal 1 gennaio 2017.
Sul punto si ribadisce quanto riportato nella Circolare n. 2 del 2013.
In tale Circolare, infatti, al punto 2.1 veniva indicato che ai lavoratori collocati in mobilità (cioè iscritti in lista di mobilità) dal 01/01/2015 al 31/12/2016, ovvero licenziati dal 31-12-2014 al 30-12-2016, dovrà applicarsi una graduale riduzione della durata dell’indennità di mobilità ordinaria (décalage) secondo la tabella presente nella citata circolare, che per completezza si riporta di seguito.
Si ricorda che ai fini del calcolo della durata dell’indennità la data da prendere in considerazione è la data di licenziamento (ultimo giorno di lavoro) con conseguente iscrizione nelle liste di mobilità dal giorno successivo a detto licenziamento; pertanto quest’ultimo, per l’applicazione del regime della durata antecedente al predetto décalage, potrà avvenire fino al 30.12.2014. Se, al contrario detto licenziamento avverrà tra il 31.12.2014 e il 30.12.2016 si dovrà applicare il regime transitorio in parola (décalage). I lavoratori, infine, licenziati il 31.12.2016, non possono essere iscritti in lista di mobilità atteso che dal 1 gennaio 2017, è abrogato l’istituto della mobilità.
Età e ubicazione sede di lavoro | Lavoratori licenziati dal 31/12/2014 al 30/12/2015 | Lavoratori licenziati dal 31/12/2015 al 30/12/2016 |
---|---|---|
Centro Nord fino a 39 anni | 12 | 12 |
Centro Nord da 40 a 49 anni | 18 | 12 |
Centro Nord da 50 anni in su | 24 | 18 |
Mezzogiorno fino a 39 anni | 12 | 12 |
Mezzogiorno da 40 a 49 anni | 24 | 18 |
Mezzoggiorno Sud da 50 anni in su | 36 | 24 |
Per la gestione del regime transitorio si è proceduto ad adeguare la procedura dsweb per le domande di mobilità ordinaria in maniera tale da allineare la stessa al regime in argomento.
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Sabatini