Eureka Previdenza

ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

(circ.47/2016)

Il decreto interministeriale citato, all’articolo 4, prevede che la percezione dell’ASDI sia compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

A tal proposito, si richiamano brevemente le indicazioni già fornite sul punto in materia di NASpI nella Circolare INPS n. 94 del 2015, punti 2.10 e 2.11, cui si rinvia per completezza.

ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

(circ.47/2016)

Il decreto interministeriale citato, all’articolo 4, prevede che la percezione dell’ASDI sia compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

A tal proposito, si richiamano brevemente le indicazioni già fornite sul punto in materia di NASpI nella Circolare INPS n. 94 del 2015, punti 2.10 e 2.11, cui si rinvia per completezza.

Disciplina comune

Disciplina comune

Tanto per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, quanto per l’avvio di attività autonoma o di impresa individuale, le comunicazioni descritte nel dettaglio nei punti b) e c) del presente paragrafo devono essere veicolate  tramite il modello ASDI – com, allegato alla presente circolare (all. 1).

Qualora nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare - tramite l’ASDI – com - una nuova dichiarazione “a montante”,  comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione dello stesso. In tal caso, si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito.

Come previsto dall’articolo 4, comma 3 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, la comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto è utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d). Esclusivamente a tal fine, il valore dell’ISEE, di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera d), è aggiornato dall’INPS, sostituendo il reddito annuo dichiarato, oggetto della comunicazione, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria. Ai soli fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, con analoga modalità vanno dichiarate anche le variazioni derivanti dall’avvio di una attività lavorativa da parte di altri componenti il nucleo familiare.

Pertanto, se a seguito del ricalcolo il valore dell’ISEE supera quello previsto per l’accesso all’ASDI, la prestazione viene posta in decadenza, a far data dalla rioccupazione o dall’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione dell’ISEE.

Nuovo rapporto di lavoro subordinato

Nuovo rapporto di lavoro subordinato

In caso di nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato,  il soggetto percettore di ASDI deve sempre comunicare all’Inps, mediante il modello ASDI – com, il reddito presunto derivante dall’attività, entro il termine di 30 giorni dall’inizio della stessa.

In relazione all’importo del reddito presunto ed alla durata dell’attività, si possono configurare le seguenti fattispecie:

  • in caso di reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione (attualmente pari ad Euro 8.000,00) e durata dell’attività superiore a 6 mesi  si ha la decadenza dalla prestazione;
  • in caso di reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione con durata dell’attività lavorativa non superiore a 6 mesi l'ASDI è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione, l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo ancora spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa, nei limiti indicati al paragrafo 8 della presente circolare;
  • in caso di reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, l’indennità ASDI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa individuale

Avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa individuale

In caso di avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di ASDI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.

In tal caso, l'indennità ASDI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un'apposita autodichiarazione (tramite l’allegato modello ASDI – com) concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione, il lavoratore è tenuto  a  restituire  l’ASDI  percepito  dalla  data  di inizio dell'attività lavorativa in argomento.

Svolgimento del tirocinio

Svolgimento del tirocinio

Nelle “Linee guida in materia di tirocini”, adottate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, il  24 gennaio 2013, è stabilito che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e la partecipazione allo stesso non fa perdere lo stato di disoccupazione. Pertanto, lo svolgimento dello stesso e la percezione della relativa indennità sono compatibili con l’erogazione dell’ASDI.

L’indennità di tirocinio, dal punto di vista fiscale, è considerata reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente (cfr. art. 50 del D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR). Pertanto l’indennità di tirocinio deve essere dichiarata nell’ISEE; tuttavia, non trattandosi di attività lavorativa, non vi è l‘obbligo di aggiornare l’ISEE a seguito dell’avvio di un tirocinio, fermo restando l’aggiornamento richiesto nel mese di gennaio.

Twitter Facebook