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ASDI
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Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
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Contribuzione figurativa e Assegno al Nucleo Familiare
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Decadenza
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Decorrenza e durata
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Destinatari
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Finanziamento
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Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Misura
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Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
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Presentazione della domanda
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Regime fiscale
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Requisiti
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Ricorsi amministrativi e giudiziari
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Riduzione dell’importo
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Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato
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Sospensione
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Messaggio 9917 del 24 dicembre 2014
Oggetto:
Durata speciale della indennità per i lavoratori in mobilità salvaguardati secondo la disciplina prevista dalla c.d. “salvaguardia dei 55.000 - seconda salvaguardia”
Si richiama l’attenzione degli operatori di Sede territoriale relativamente alla norma che dispone l’applicazione ai destinatari della salvaguardia pensionistica - di cui all’art. 22, comma 1 lettera a) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ( c.d. seconda salvaguardia), così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. a), della legge n. 147 del 2014 (cfr. msg. 8881 del 19.11.2014)[1] - della disciplina ordinaria in materia di durata dell’indennità di mobilità prevista dall’art. 7, commi da 1 a 4, della legge n. 223 del 1991 in vigore alla data del 31.12.2011.
La durata ordinaria dell’indennità di mobilità finora prescritta dalle norme vigenti e valida per i licenziamenti fino al 30.12.2014, dovrà, pertanto, essere ulteriormente mantenuta solo limitatamente ai lavoratori salvaguardati ai fini pensionistici, ai sensi e per gli effetti della predetta normativa relativa alla c.d. “seconda salvaguardia”.
Conseguentemente, posto che la durata di cui all’articolo 7, commi da 1 a 4, della legge 223 del 1991 è rivolta unicamente ai predetti lavoratori in mobilità ordinaria a cui verrà rilasciata la certificazione della citata salvaguardia, è necessario che le domande di mobilità di questi lavoratori siano specificamente identificate dal codice di intervento 210 la cui presenza nella procedura Dsweb non determinerà l’applicazione della riduzione della durata dell’indennità di mobilità, prevista dal regime transitorio, ex art. 2 comma 46 della legge n. 92 del 2012, nonostante che la data di licenziamento intervenga nel periodo dal 31-12-2014 al 30-12-2016.
L’elenco dei lavoratori nei confronti dei quali deve essere inserito il predetto codice di intervento - comunicato a questo Istituto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art 3, comma 2 del DM del 8.10 2012 - verrà trasmesso alle Sedi regionali e territoriali (con una cadenza temporale che tenga conto delle predette comunicazioni ministeriali) dalla Direzione Centrale delle Prestazioni a sostegno del reddito con appositi messaggi, contenenti i dati identificativi informativi relativi ai singoli lavoratori, previsti nel predetto decreto ministeriale.
Le singole Direzioni regionali avranno cura di creare un file unico degli elenchi dei lavoratori via via trasmessi da questa Direzione centrale, estrapolando dagli stessi - sulla base della residenza del lavoratore – quelli di propria competenza e implementeranno detto elenco regionale con l’indicazione della Struttura territoriale competente. La Direzione regionale avrà cura, altresì, di aggiornare l’elenco in parola e comunicare gli aggiornamenti alle Strutture territoriali.
Gli operatori del sostegno del reddito di Sede territoriale dovranno gestire le relative domande di mobilità con il seguente percorso istruttorio:
verificare che il soggetto, che abbia presentato domanda di mobilità a seguito di licenziamenti a far data dal 31.12. 2014, sia presente nel predetto elenco unico regionale;
verificare che prima del predetto licenziamento, l’istante abbia usufruito, senza soluzione di continuità, della prestazione Cigs fino alla data del licenziamento stesso;
istruire e definire la predetta domanda di mobilità, inserendo – ove il lavoratore sia presente nel predetto elenco regionale - il codice di intervento 210; ciò permetterà di erogare l’indennità di mobilità secondo la durata di cui all’art 7, commi da 1 a 4 della legge n. 223/1991;
inviare all’operatore della linea prodotto/servizio assicurato pensionato una nota con la quale chiede se il lavoratore che ha presentato la domanda di mobilità, rientri o meno nella salvaguardia ai sensi della predetta legge n. 135 del 2012 (seconda salvaguardia) e, conseguentemente, sia stato destinatario della connessa certificazione di salvaguardia;
in caso di risposta positiva (cioè di presenza di certificazione di salvaguardia), non si dovrà procedere ad ulteriori operazioni e, pertanto, la prestazione di mobilità rimarrà con la durata connessa allo specifico codice intervento 210 (durata speciale ex art. 7, commi da 1 a 4 della legge n. 223/1991, posto che la durata ordinaria per i licenziati dal 31.12.2014 sarà quella prevista nel décalage di cui all’art. 2 comma 46 della legge n. 92 del 2012);
in caso di risposta negativa (ovvero, assenza di certificazione di salvaguardia), bisognerà, invece, intervenire in “variazione” sulla procedura Dsweb, eliminando il codice intervento 210 in modo tale che la stessa procedura automaticamente applichi il regime transitorio sulla durata dell’indennità di mobilità. Al riguardo, si richiama l’attenzione su tale ultimo adempimento al fine di evitare che dal mancato intervento di variazione possa derivare l’erogazione illegittima di prestazioni indebite connesse alla maggiore durata della mobilità e, conseguentemente, le relative responsabilità.
Le Direzioni Regionali avranno il compito di monitorare, verificando in maniera puntuale, che tutti i soggetti salvaguardati di propria competenza ex lege n. 135 del 2012 e successive integrazioni e modificazioni, licenziati dal 31-12-2014 al 30-12-2016, siano stati gestiti correttamente dalle Strutture territoriali competenti, secondo le predette indicazioni.
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Sabatini