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ASDI
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Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
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Contribuzione figurativa e Assegno al Nucleo Familiare
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Decadenza
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Decorrenza e durata
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Destinatari
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Finanziamento
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Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Misura
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Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
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Presentazione della domanda
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Regime fiscale
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Requisiti
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Ricorsi amministrativi e giudiziari
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Riduzione dell’importo
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Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato
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Sospensione
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Decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per
la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di
contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91.
Vigente al: 6-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
numeri 90 e 91, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre
1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, i procedimenti di concessione dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di
solidarieta'.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Art. 2
Esame congiunto della situazione aziendale
1. L'imprenditore che intende richiedere l'intervento straordinario
di integrazione salariale, direttamente o tramite l'associazione
imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne da' tempestiva
comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza
di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative operanti nella provincia.
2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e'
presentata, dall'imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei
lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della
situazione aziendale.
3. La richiesta di esame congiunto e' presentata:
a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio
sono ubicate le unita' aziendali interessate dall'intervento
straordinario di integrazione salariale, qualora l'intervento
riguardi unita' aziendali ubicate in una sola regione;
b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale dei rapporti di lavoro, qualora l'intervento riguardi
unita' aziendali ubicate in piu' regioni. In tal caso, l'ufficio
richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.
4. Agli incontri per l'esame congiunto della situazione aziendale
in sede regionale partecipano anche funzionari della direzione
provinciale del lavoro o della direzione regionale del lavoro, a
seconda che l'intervento di integrazione salariale straordinaria
riguardi unita' produttive ubicate in una sola provincia o in piu'
province della medesima regione.
5. Costituisce oggetto dell'esame congiunto il programma che
l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei
lavoratori interessati alla sospensione, nonche' delle misure
previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i
criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalita'
della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unita' produttive
interessate dalla sospensione. L'impresa e' tenuta ad indicare le
ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di
rotazione.
6. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di
esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a
quello in cui e' stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a
dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti.
Art. 3
Domanda d'intervento straordinario di integrazione salariale
1. Ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale e' riferita ad un periodo massimo di dodici
mesi.
2. L'impresa presenta o invia la domanda di cui al comma 1,
corredata dalla documentazione richiesta, entro venticinque giorni
dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in
cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di
lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale
trattamento straordinario di integrazione salariale decorre
dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione
della domanda stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non
trovano applicazione nei confronti delle aziende di cui all'articolo
6.
3. Il termine di presentazione della domanda di cui al comma 2 si
applica anche alle domande di proroga della concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale.
4. Le domande di cui ai commi 1 e 3, redatte in conformita' al
modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sono presentate o inviate al competente ufficio del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale indicato
nell'articolo 11.
5. Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale, la domanda di cui ai commi 1 e 3, e' contemporaneamente
presentata, oltre che al competente ufficio del Ministero del lavoro,
anche al Servizio ispezione del lavoro delle direzioni provinciali
del lavoro territorialmente competenti in base all'ubicazione delle
unita' aziendali interessate dall'intervento stesso.
6. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda di
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale
derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale
del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a
corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente
all'integrazione salariale non percepita, ai sensi dell'articolo 7,
comma 3, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
Art. 4
Accertamenti ispettivi
1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, il Servizio ispezione
delle direzioni provinciali del lavoro interessate, decorso almeno un
trimestre dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione
salariale, effettua gli accertamenti di propria competenza e ne
trasmette gli esiti, prima della scadenza del primo semestre, al
competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di cui all'articolo 11.
2. Decorsi i primi dodici mesi dall'inizio del trattamento
straordinario di integrazione salariale, il Servizio ispezione delle
direzioni provinciali del lavoro competenti, entro venti giorni dalla
presentazione di ciascuna domanda di proroga, svolge una verifica
intesa ad accertare la regolare attuazione del programma da parte
dell'impresa.
Art. 5
Comitato tecnico
1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, entro venti giorni dalla data di ricezione
della documentazione istruttoria, trasmessa dal competente ufficio
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui
all'articolo 11, esprime il proprio parere sui programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
riguardanti imprese con piu' di mille dipendenti, aventi unita'
aziendali situate in due o piu' regioni.
Art. 6
Amministrazione straordinaria e procedure concorsuali
1. Nel caso di imprese assoggettate alla procedura di
amministrazione straordinaria, sia nel caso in cui vi sia
prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia nel caso in cui la
continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata, nonche'
nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del
concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di
liquidazione coatta amministrativa, previo svolgimento dell'esame
congiunto, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, il
commissario, il curatore ovvero il liquidatore presentano o inviano,
all'ufficio indicato nell'articolo 11, la domanda intesa ad ottenere
il trattamento straordinario di integrazione salariale o le eventuali
proroghe, redatta in conformita' al modello stabilito dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e corredata dalla
documentazione richiesta.
Art. 7
Contratti di solidarieta'
1. L'impresa, che abbia stipulato un contratto collettivo aziendale
con i sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, prevedendo una riduzione
dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la
riduzione o la dichiarazione di un esubero di personale anche
derivante da un suo piu' razionale impiego, presenta o invia la
domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale,
redatta in conformita' al modello stabilito dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, all'ufficio indicato nell'articolo 11,
corredata dalla documentazione richiesta.
2. Nell'ambito della durata massima del trattamento di integrazione
salariale previsto dalle norme vigenti, l'accordo di cui al comma 1
non puo' avere validita' superiore ai ventiquattro mesi. La relativa
domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale,
nonche' ogni eventuale domanda di proroga, puo' essere riferita ad un
periodo massimo di dodici mesi.
Art. 8
Termini di conclusione del procedimento
1. Il decreto di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale e' emanato, sulla base del programma approvato
con il decreto di cui al comma 5, entro i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte
dell'ufficio di cui all'articolo 11 nei casi di crisi aziendale e,
relativamente alla concessione del primo semestre, nei casi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;
b) trenta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di
cui all'articolo 11, della relazione ispettiva di cui all'articolo
4, comma 1, relativamente alla concessione del secondo semestre
dei primi dodici mesi di intervento nei casi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale. Nel caso in cui le
verifiche ispettive siano svolte dai Servizi ispezione di piu'
direzioni provinciali del lavoro, il termine decorre dalla data di
ricezione dell'ultima relazione;
c) sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte
dell'ufficio di cui all'articolo 11 nei casi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale per i periodi successivi
ai primi dodici mesi di intervento.
2. Relativamente ai programmi di ristrutturazione, conversione o
riorganizzazione aziendale riguardanti imprese con piu' di mille
dipendenti, aventi unita' aziendali situate in due o piu' regioni, il
decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, e' adottato entro i seguenti termini:
a) sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di
cui all'articolo 11, della domanda relativa al primo semestre;
b) trenta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di
cui all'articolo 11, della verifica ispettiva di cui all'articolo
4, comma 1, relativamente alla concessione del secondo semestre
dei primi dodici mesi di intervento, ovvero sessanta giorni
qualora il predetto ufficio ritenga necessario sottoporre la
situazione verificata al vaglio del comitato tecnico di cui
all'articolo 5. Nel caso in cui le verifiche ispettive siano
svolte dai Servizi ispezione di piu' direzioni provinciali del
lavoro, il termine decorre dalla data di ricezione dell'ultima
relazione;
c) novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte
dell'ufficio di cui all'articolo 11 per i periodi successivi ai
primi dodici mesi di intervento.
3. Nei casi di cui all'articolo 6, il decreto di concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale e' adottato entro
trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte
dell'ufficio di cui all'articolo 11.
4. Nei casi di cui all'articolo 7, il decreto di concessione del
trattamento di integrazione salariale e' adottato entro trenta giorni
dalla data di ricezione della domanda da parte del competente ufficio
di cui all'articolo 11.
5. Il decreto di approvazione del programma che l'impresa intende
attuare o delle sue eventuali proroghe e' adottato almeno dieci
giorni prima del termine di conclusione del procedimento di cui al
presente articolo.
Art. 9
Validita' ed efficacia del provvedimento di concessione
1. Il decreto di concessione dell'intervento straordinario di
integrazione salariale ha validita' annuale.
2. Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale, il decreto di concessione dell'intervento straordinario di
integrazione salariale relativo ai primi dodici mesi ha validita'
semestrale.
3. Nei casi di cui al comma 2, per il secondo semestre dei primi
dodici mesi di intervento e per gli eventuali successivi periodi
annuali, il trattamento straordinario di integrazione salariale e'
concesso subordinatamente al positivo esito degli accertamenti di cui
all'articolo 4 relativi alla regolare attuazione del programma di cui
all'articolo 8, comma 1.
Art. 10
Sospensione dei termini
1. I termini di cui agli articoli 4, 5 e 8 sono sospesi, per
motivate esigenze istruttorie ravvisate dalla direzione generale
della previdenza e assistenza sociale relativamente alle ipotesi di
cui agli articoli 4 e 8 e dal Comitato tecnico nel caso di cui
all'articolo 5, per il tempo strettamente necessario all'espletamento
delle attivita' ad esse connesse, e comunque per un periodo non
superiore a venti giorni, prorogabili di altri dieci in presenza di
difficolta' tecniche nell'espletamento dell'istruttoria.
Art. 11
Ufficio competente alla ricezione delle domande
1. Le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale
disciplinati dal presente regolamento sono presentate o inviate,
anche per via telematica, al competente ufficio della Direzione
generale della previdenza e assistenza sociale.
Art. 12
Operazioni di conguaglio
1. Al fine di evitare il pagamento di interessi passivi a carico
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, con delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
fissati i termini entro cui l'azienda procede alle operazioni di
conguaglio del trattamento straordinario di integrazione salariale e
sono determinate le modalita' di presentazione delle relative denunce
a credito dei datori di lavoro.
Art. 13
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si
intendono abrogati:
l'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1987,
n. 56;
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 40