Eureka Previdenza

Decreto del 30 gennaio 2007 Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale - Espressione volontà

Attuazione  dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa
la   destinazione   del   TFR  maturando  e  disciplina  della  forma
pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).

(GU n.26 del 1-2-2007)

Capo I
Espressione della volonta' del lavoratore
circa la destinazione del TFR maturando

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2120 del codice civile;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n. 252, ed, in
particolare, gli articoli 8, concernente l'espressione della volonta'
del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto
maturando, e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica
complementare  alla  quale  affluiscono  le  quote  di  TFR maturando
nell'ipotesi  prevista  dall'art.  8,  comma 7, lettera b), n. 3) del
decreto legislativo medesimo;
  Visto  l'art.  1,  comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del  settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»;
  Visto  l'art.  1,  comma  756,  della citata legge n. 296 del 2006,
concernente  il  finanziamento  del  Fondo  di cui al comma 755 della
medesima legge e le prestazioni da esso erogate;
  Visto  l'art.  1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;
  Visto  l'art.  1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite
le modalita' di attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e
9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma
765 della predetta legge n. 296 del 2006;
  Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
                              Decreta:
                              Art. 1.
Modalita'  di  espressione  della  volonta'  del  lavoratore circa la
                   destinazione del TFR maturando
  1. I   lavoratori   dipendenti   del  settore  privato,  esclusi  i
lavoratori  domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al
31  dicembre  2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007,
la  volonta'  di  conferire  il  trattamento  di  fine rapporto (TFR)
maturando  ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: «Decreto»),
ovvero  di  mantenere  il  trattamento  di  fine  rapporto secondo le
previsioni   dell'art.   2120   del  codice  civile,  ferma  restando
l'applicazione  dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296.  Detta  manifestazione  di  volonta'  avviene  attraverso la
compilazione  del  modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve
essere  messo  a  disposizione  di  ciascun  lavoratore dal datore di
lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale e'
stata espressa la volonta' del lavoratore, al quale ne rilascia copia
controfirmata per ricevuta.
  2.  In  relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai
sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:
    a) in  caso  di  esplicito  conferimento  del TFR ad una forma di
previdenza  complementare, il datore di lavoro provvede al versamento
del  TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente
previsti,  a  decorrere  dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al
periodo  compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno
2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto;
in  tal  caso,  l'importo del trattamento di fine rapporto da versare
relativamente  alle  mensilita' antecedenti al mese di luglio 2007 e'
rivalutato,  secondo  i  criteri  stabiliti dall'art. 2120 del codice
civile,  in  ragione  del  tasso d'incremento del TFR applicato al 31
dicembre  2006,  rapportato  al  periodo intercorrente tra la data di
scelta e il 30 giugno 2007;
    b) in  caso  di  mancata  manifestazione  della volonta' entro il
termine  del  30  giugno  2007,  il  datore  di  lavoro  provvede  al
versamento  del  TFR  maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla
forma  pensionistica  complementare  individuata secondo i criteri di
cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
    c) in  caso  di manifestazione della volonta' di mantenere il TFR
di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, e' obbligato al versamento
del contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge
27  dicembre  2006, n. 296, secondo le modalita' di cui al decreto di
cui  all'art. 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n.
296.
  3.  I  lavoratori  che  alla  data  del 31 dicembre 2006 hanno gia'
effettuato   la   scelta  di  aderire  ad  una  forma  di  previdenza
complementare,  alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi
dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.
  4. I   lavoratori   dipendenti   del  settore  privato,  esclusi  i
lavoratori  domestici,  il  cui  rapporto di lavoro ha inizio in data
successiva  al  31  dicembre  2006,  che non abbiano gia' espresso in
maniera   tacita  o  esplicita  la  propria  volonta'  in  ordine  al
conferimento  del  trattamento  di  fine  rapporto,  relativamente  a
precedenti  rapporti  di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data
di  assunzione,  la  volonta'  di  conferire  il  trattamento di fine
rapporto  ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto,
ovvero  di  mantenere  il  trattamento  di  fine  rapporto secondo le
previsioni  di  cui  all'art.  2120 del codice civile, fermo restando
l'applicazione  dell'art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007.
Detta  manifestazione  di volonta' avviene attraverso la compilazione
del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a
disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di
lavoro  deve  conservare  il modulo con il quale e' stata espressa la
manifestazione  di  volonta'  dal lavoratore, al quale rilascia copia
controfirmata per ricevuta.
  5.  In  relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai
sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:
    a) in  caso  di  esplicito  conferimento  del trattamento di fine
rapporto  ad  una  forma  di  previdenza  complementare, il datore di
lavoro,  a  decorrere  dal  mese successivo a quello della scelta del
lavoratore,  provvede  al versamento del TFR a tale forma, unitamente
agli  altri  contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori
assunti  nei  primi  sei  mesi  dell'anno 2007  resta  inteso  che il
versamento non potra' avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso
l'importo  del TFR e' rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2,
lettera a);
    b) in  caso  di  mancata  manifestazione  della volonta' entro il
termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere
dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento
del  TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i
criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
    c) in  caso  di manifestazione della volonta' di mantenere il TFR
di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, e' obbligato al versamento
al  Fondo  istituito  dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale di
cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.
  6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima
della  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  avessero gia'
manifestato  al  datore di lavoro la propria volonta' di conferire il
TFR  ad  una  forma  pensionistica  complementare,  e' fatta salva la
decorrenza  degli  effetti  dalla  data della scelta gia' compiuta, a
condizione  che  tale  scelta sia confermata mediante la compilazione
del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30 giorni
dalla predetta pubblicazione.

Capo II
Forma pensionistica complementare presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale

                               Art. 2.
                            Denominazione
  1. La  forma  di  previdenza complementare a contribuzione definita
costituita  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS)  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1, del Decreto, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  assume  la  denominazione di «Fondo
complementare I.N.P.S.», di seguito definito «FONDINPS».
  2.  Per  quanto  non  espressamente  previsto dal presente decreto,
FONDINPS e' disciplinato dalle norme del Decreto.

                               Art. 3.
        Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
  1. Le  risorse  di  FONDINPS  costituiscono  patrimonio  separato e
autonomo rispetto al patrimonio dell'INPS.
  2. Il  patrimonio  di  FONDINPS  e'  destinato all'erogazione delle
prestazioni agli aderenti e non puo' essere distratto da tale fine.
  3. Sul  patrimonio di FONDINPS non sono ammesse azioni esecutive da
parte  dei  creditori  dell'INPS  o  di  rappresentanti dei creditori
stessi, ne' da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti
dei creditori stessi.
  4. L'INPS  si  dota  di  strumenti  e procedure atte a garantire la
separatezza  patrimoniale,  amministrativa  e  contabile  di FONDINPS
rispetto al complesso delle attivita' svolte dallo stesso Istituto.

                               Art. 4.
                       Comitato amministratore
  1. FONDINPS  e'  amministrato  dal Comitato amministratore previsto
dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
  2. Il  suddetto  Comitato  e' composto da nove componenti, nominati
con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
d'intesa   con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
rappresentanza  paritetica  dei  lavoratori e dei datori di lavoro. I
componenti  del  Comitato  devono essere in possesso dei requisiti di
professionalita'  e  onorabilita'  stabiliti  con  il  decreto di cui
all'art. 4, comma 3, del Decreto.
  3.  I  componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e
non  possono  essere  nominati  per  piu'  di  due  volte,  anche non
consecutive.  I  compensi  dei componenti del Comitato sono stabiliti
con  il  decreto di nomina e possono essere determinati in misura che
varia in funzione dell'entita' del patrimonio di FONDINPS.
  4.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al comma 2, e' nominato il
responsabile  della  forma  pensionistica  complementare FONDINPS, il
quale  deve  essere  in possesso dei requisiti di professionalita' ed
onorabilita'  previsti  per i responsabili delle forme pensionistiche
complementari dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.
  5. Alle riunioni del Comitato amministratore di FONDINPS assiste il
direttore   generale  dell'INPS  o  un  suo  rappresentante  all'uopo
delegato.
  6. Nei  confronti  dei componenti del Comitato amministratore e del
responsabile  di FONDINPS si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394,
2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.

                               Art. 5.
                  Servizi amministrativo-contabili
  1. Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  6,  comma 3,  del
Decreto,   al   fine   di   garantire  la  separatezza  patrimoniale,
amministrativa  e  contabile,  e'  stipulata apposita convenzione tra
l'INPS  e  FONDINPS  per  la  gestione  dei  servizi amministrativi e
contabili di FONDINPS e per le modalita' di raccolta dei contributi e
di erogazione delle prestazioni.

                               Art. 6.
                     Destinatari e contribuzione
  1.  Per  i  lavoratori  di cui all'art. 1, l'adesione a FONDINPS e'
consentita  in  forma  individuale,  secondo  le  modalita' tacite di
conferimento  del  trattamento  di  fine  rapporto di cui all'art. 8,
comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto.
  2. L'aderente  puo'  decidere  di destinare a FONDINPS una quota di
contribuzione  a  proprio  carico nella misura e secondo le modalita'
determinate dal regolamento di FONDINPS.
  3. L'aderente   ha  la  facolta'  di  sospendere  e  di  riattivare
successivamente,  secondo le modalita' determinate dal regolamento di
FONDINPS,  la contribuzione volontaria, fermo restando l'obbligo, per
i soggetti di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto,
del versamento del TFR maturando.

                               Art. 7.
                       Scelte di investimento
  1.   Il   TFR   conferito  tacitamente  e'  destinato,  al  momento
dell'adesione,  al comparto avente le caratteristiche di cui all'art.
8, comma 9, del Decreto.
  2. FONDINPS  puo'  articolarsi  in piu' comparti la cui politica di
investimento  e'  deliberata  dal  Comitato  di  cui  all'art.  4 del
presente decreto.
  3.  L'aderente puo' successivamente decidere di variare il comparto
di  destinazione,  nel  rispetto  del  periodo  minimo  di un anno di
permanenza nel comparto.

                               Art. 8.
                            Portabilita'
  1.  Nel  rispetto  dell'art.  9, comma 3, del Decreto, la posizione
individuale  costituita  presso  FONDINPS  puo' essere trasferita, su
richiesta  del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare
dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

                               Art. 9.
                             Regolamento
  1.  Le  modalita' di funzionamento di FONDINPS sono disciplinate da
un  apposito  regolamento, emanato sulla base degli schemi deliberati
dalla   Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione  (COVIP)  ed
approvato   dalla   stessa   Commissione   ai   sensi   del  Decreto.
Successivamente   alla   approvazione   del   regolamento,  la  COVIP
provvedera'    ad    iscrivere   FONDINPS   nell'albo   delle   forme
pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 gennaio 2007

                                          Il Ministro del lavoro
                                        e della previdenza sociale
                                                 Damiano
Il Ministro dell'economia
      e delle finanze
       Padoa Schioppa

                                                        Allegato

    ---->  Vedere Allegato da pag. 32 a pag. 35 della G.U.  <----

Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2007

Modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 1,
commi  755  e  756  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al
Fondo  per  l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice
civile (Fondo tesoreria).

(GU n.26 del 1-2-2007)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2120 del codice civile;
  Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  Visto  l'art.  1,  comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del  settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»;
  Visto  l'art.  1,  comma 756,  della  citata legge n. 296 del 2006,
concernente  il  finanziamento  del  Fondo  di cui al comma 755 della
medesima e le prestazioni da esso erogate;
  Visto  l'art.  1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione  a  quanto previsto al citato
comma 757 della predetta legge n. 296 del 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Finanziamento  del  «Fondo  per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del  settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
                       2120 del codice civile»
  1.   Il   Fondo  istituito  dall'art.  1,  comma 755,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, e' finanziato da
un  contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile
maturata  da  ciascun  lavoratore del settore privato a decorrere dal
1° gennaio   2007,   e   non   destinata  alle  forme  pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  2.  La  retribuzione  da prendere a riferimento ai fini del calcolo
del  contributo  e'  determinata  per  ciascun  lavoratore secondo le
disposizioni  di  cui  all'art.  2120 del codice civile. Dal predetto
contributo  i  datori di lavoro detraggono l'ammontare corrispondente
all'importo  del  contributo  di  cui all'art. 3, ultimo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.
  3.  Ai  fini  dell'accertamento  e della riscossione del contributo
previsto  dall'art.  1,  comma 756,  della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale  obbligatoria,  con  esclusione  di  qualsiasi forma di
agevolazione contributiva.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  successivo  art.  3,  il
versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro
mensilmente,  salvo  conguaglio  a  fine  anno  o alla cessazione del
rapporto  di  lavoro,  con  le  modalita' e i termini previsti per il
versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
  5.  Sono  obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro
del  settore  privato,  esclusi  i  datori  di  lavoro domestico, che
abbiano  alle  proprie  dipendenze  almeno  cinquanta  addetti, per i
lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di
fine rapporto (TFR), l'art. 2120 del codice civile.
  6.  Per  le  aziende  in attivita' al 31 dicembre 2006, il predetto
limite  dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media
annuale  dei  lavoratori  in forza nell'anno 2006. Per le aziende che
iniziano  l'attivita'  successivamente  al  31 dicembre  2006 ai fini
dell'individuazione  del  limite  numerico si prende a riferimento la
media  annuale  dei  lavoratori  in  forza nell'anno solare di inizio
attivita'.
  7.  Nel  predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori
con  contratto  di  lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia
del  rapporto  di  lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli
non  destinatari  delle  disposizioni di cui all'art. 2120 del codice
civile.  I lavoratori  con  contratto di lavoro a tempo parziale sono
computati  in  base  alla  normativa  di  riferimento.  Il lavoratore
assente e' escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in
sua  sostituzione  sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del
computo  di  cui  al  presente  comma,  i datori di lavoro rilasciano
all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (I.N.P.S.) apposita
dichiarazione.
  8.  L'obbligo  contributivo  di  cui  al  comma 1  non  ricorre con
riferimento  ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore
a  tre  mesi,  ai  lavoratori  a  domicilio,  agli impiegati quadri e
dirigenti  del  settore  agricolo nonche' ai lavoratori per i quali i
CCNL  prevedono  la  corresponsione periodica delle quote maturate di
TFR ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.
  9.  I  datori  di  lavoro  integrano  le denunce individuali di cui
all'art.  44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con:
    a) l'indicazione  dei  lavoratori  che  al 31 dicembre 2006 hanno
aderito  ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano
integralmente il TFR;
    b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente
dal  lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 allegato al decreto
ministeriale  di  cui  all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ovvero attraverso modalita' tacite, e con l'indicazione
degli  importi  del  contributo  di  cui  al  comma 1,  nonche' delle
correlate prestazioni di cui all'art. 2.
  10.  Entro  venti  giorni  dalla data di pubblicazione del presente
decreto,  la  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi pensione (COVIP)
individua, d'intesa con l'I.N.P.S., le informazioni circa i contratti
e  gli  accordi  collettivi relativi al conferimento del TFR ai fondi
pensione,   necessarie   al   fine   di  consentire  all'I.N.P.S.  di
riscontrare  le  informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori
di  lavoro. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni
relative  alla  scelta effettuata dal lavoratore, l'I.N.P.S. comunica
ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine,
la  COVIP  trasmette  all'I.N.P.S. le informazioni raccolte dai fondi
pensione  circa  i  contratti  e  gli  accordi collettivi relativi al
conferimento  del  TFR.  In  fase  di  prima  applicazione,  entro il
28 febbraio  2007  la  COVIP comunica all'I.N.P.S. le informazioni di
cui al periodo precedente relativamente ai fondi pensione negoziali.

                               Art. 2.
                    Prestazioni erogate dal Fondo
  1.  Il  Fondo  eroga  le  prestazioni secondo le modalita' previste
dall'art.  2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata
a decorrere dal 1° gennaio 2007.
  2.  Le  prestazioni  di  cui  al comma 1 sono erogate dal datore di
lavoro  anche  per  la  quota  parte  di  competenza del Fondo, salvo
conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo
riferiti  al  mese  di  erogazione  della  prestazione  e, in caso di
incapienza,  sull'ammontare  dei  contributi  dovuti complessivamente
agli enti previdenziali nello stesso mese.
  3.  Gli  enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al
Fondo   le  informazioni  necessarie  ad  ottemperare  agli  obblighi
previsti dal comma 2.
  4.  L'importo  di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro
non puo', in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al
Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva.
Qualora  si  verifichi  tale ipotesi, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicare  immediatamente  al Fondo tale incapienza complessiva e il
Fondo   deve   provvedere,   entro   trenta   giorni,  all'erogazione
dell'importo  delle  prestazioni per la quota parte di competenza del
Fondo stesso.
  5.  Le  anticipazioni  di  cui all'art. 2120 del codice civile sono
calcolate  sull'intero  valore del TFR maturato dal lavoratore. Dette
anticipazioni  sono  erogate  dal  datore  di lavoro nei limiti della
capienza   dell'importo   maturato  in  virtu'  degli  accantonamenti
effettuati    fino    al    31 dicembre   2006.   Qualora   l'importo
dell'anticipazione  non  trovi  capienza su quanto maturato presso il
datore  di  lavoro,  la differenza e' erogata secondo le disposizioni
del presente articolo.

                               Art. 3.
      Manifestazioni di volonta' circa la destinazione del TFR
  1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art.
1, comma 5:
    a) con  rapporto  di  lavoro  in  essere  al 31 dicembre 2006 che
conferiscono  a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007
e  il  30 giugno 2007, secondo modalita' tacite o esplicite, l'intero
TFR  maturando  a  forme  pensionistiche complementari, non e' dovuto
alcun  contributo  al  Fondo  istituito dall'art. 1, comma 755, della
legge  27 dicembre  2006,  n. 296. Per i lavoratori che, nel medesimo
periodo,  manifestano  la volonta' di mantenere, in tutto o in parte,
il  proprio  TFR,  il  datore  di  lavoro  versa al predetto Fondo il
contributo  di  cui  all'art.  1,  comma 1,  del  presente decreto, a
decorrere  dal  mese successivo alla consegna da parte del lavoratore
del  modello TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui all'art. 1,
comma 765,  della  predetta  legge  n.  296  del 2006, per un importo
corrispondente  alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore
a  decorrere  dal  1° gennaio  2007,  maggiorata  delle rivalutazioni
riferite    alle   mensilita'   antecedenti   quella   dell'effettivo
versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, in ragione del
tasso  d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato
al  periodo  intercorrente  tra  il  1° gennaio  2007  e  la  data di
versamento;
    b) il  cui  rapporto  di lavoro e' iniziato in data successiva al
31 dicembre  2006,  che non abbiano gia' espresso la propria volonta'
in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti
di lavoro e conferiscono, secondo modalita' tacite o esplicite, detto
TFR   a   forme   pensionistiche   complementari   entro   sei   mesi
dall'assunzione, il contributo al Fondo e' dovuto fino al momento del
conferimento  del  TFR.  Per  i lavoratori che, nel medesimo periodo,
manifestano la volonta' di mantenere, in tutto o in parte, il proprio
TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui
all'art.  1,  comma 1,  del  presente  decreto,  a  partire  dal mese
successivo  alla  consegna  da  parte del lavoratore del modello TFR2
allegato   al  decreto  ministeriale  di  cui  al  predetto  art.  1,
comma 765,  per  un importo corrispondente alla quota di TFR maturata
per  il  medesimo  lavoratore  a  decorrere dalla data di assunzione,
maggiorata  delle  rivalutazioni riferite alle mensilita' antecedenti
quella  dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice
civile,  con  applicazione,  comunque,  per  il periodo successivo al
31 dicembre  dell'anno  precedente,  del  tasso  d'incremento del TFR
applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 gennaio 2007

                                          Il Ministro del lavoro
                                        e della previdenza sociale
                                                 Damiano
Il Ministro dell'economia
      e delle finanze
       Padoa Schioppa

Decreto 31 agosto 2007

Facolta'  di  riscatto  dei  periodi  di  aspettativa  per  motivi di
famiglia    e    adeguamento   delle   tabelle   per   l'applicazione
dell'articolo 13  della  legge  12 agosto  1962,  n.  1338,  ai sensi
dell'articolo  1,  commi  789 e 790, della legge 27 dicembre 2007, n.
296.

(GU n.258 del 6-11-2007)

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE


                           di concerto con


             IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA


                                e con


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che
riconosce,  anche  per  i periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, ai
lavoratori  dipendenti  di  datori  di  lavoro  pubblici o privati la
facolta'  di  riscattare  i  periodi  di  aspettativa  per  motivi di
famiglia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
e successive modificazioni;
  Visto,  in  particolare, il successivo comma 790 della citata legge
n.  296  del 2006 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, diconcerto con il Ministro delle politiche
per  la  famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la
definizione  delle  modalita' di esercizio della facolta' di riscatto
di  cui  al precedente comma 789, nonche' l'adeguamento delle tabelle
emanate  per  l'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338;
  Visti i commi 2 e 4 dell'art. 4 della citata legge n. 53 del 2000;
  Visto  il decreto 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, recante disposizioni attuative
dell'art. 4 della predetta legge;
  Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del predetto decreto che,
ai fini della fruizione del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della
citata  legge n. 53 del 2000, definiscono i gravi motivi di famiglia,
individuano le patologie specifiche, ed indicano la documentazione da
produrre a corredo dell'istanza di congedo;
  Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
19 febbraio  1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  129  del  13 maggio  1981,  con  il  quale  sono state
approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista
dall'anzidetta norma;
  Considerato  che  il  citato  comma 790 della legge n. 296 del 2006
dispone che siano adeguate le predette tariffe;
  Viste  le  nuove  tariffe  elaborate  dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, trasmesse con nota dell'8 marzo 2007;
  Ritenuto che i criteri adottati dal predetto Istituto sono idonei a
fornire  una  adeguata  copertura  finanziaria  degli oneri derivanti
dall'applicazione  del  citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 4, comma 2, della legge
8 marzo  2000,  n.  53,  e  successive  modificazioni,  i  lavoratori
dipendenti  di  datori di lavoro pubblici o privati che esercitano la
facolta'  di  riscatto  di  cui  all'art.  1,  comma 789, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  devono  comprovare,  per  i  periodi di
aspettativa  antecedenti  al  31 dicembre  1996  e  nell'ambito dello
svolgimento  di  un  rapporto di lavoro subordinato, la ricorrenza di
gravi  motivi  di  famiglia,  come definiti dall'art. 2, comma 1, del
decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
  I  predetti  lavoratori, all'atto della presentazione della domanda
di riscatto agli Enti previdenziali interessati, devono produrre, con
riferimento  a ciascuno dei casi di cui al predetto comma 1 dell'art.
2,  la  documentazione, di data certa, prevista dall'art. 3, commi 1,
2, e 3 del predetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
  I  soggetti  in  costanza  di  lavoro al 1° gennaio 2007, e cessati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
devono  presentare  la  domanda di riscatto, corredata dalla relativa
documentazione,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto medesimo.
  Gli   enti  previdenziali  interessati  accertano,  anche  mediante
scambio  di  informazioni,  la  scopertura  contributiva  del periodo
oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.

                               Art. 2.
  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le   tariffe   per  il  calcolo  della  riserva  matematica  ai  fini
dell'applicazione  dell'art.  13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
sono  adeguate  nelle  misure contenute nelle tabelle allegate che ne
costituiscono parte integrante (allegato 1).
  Per  le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  e non ancora definite, continuano ad
applicarsi   le   tariffe   approvate  con  il  decreto  ministeriale
19 febbraio 1981.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 31 agosto 2007

          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               Damiano


             Il Ministro delle politiche per la famiglia
                                Bindi


              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 298

                                                           Allegato 1
TARIFFA DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338/1962
AGGIORNAMENTO  PREVISTO  DALL'ART.  1, COMMI 789 E 790 DELLA LEGGE N.
296/2006

         ---->  Vedere immagini da pag. 35 a pag. 43  <----

Decreto Legislativo 169 del 12 settembre 2007

Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

Vigente al: 10-12-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina

del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma

organica della disciplina delle procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5-bis, della citata

legge 14 maggio 2005, n. 80, inserito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 5 del 2006 e del regio decreto n. 267 del 1942;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del

Senato della Repubblica e dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 7 settembre 2007;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;


E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


1. L'articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.».

Art. 2.


Modifiche al Titolo II, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


1. All'articolo 9-bis, primo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 le parole «La sentenza che dichiara l'incompetenza e' trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento che dichiara l'incompetenza e' trasmesso».

2. All'articolo 10, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, dopo le parole «salva la facolta», sono aggiunte le seguenti:

«per il creditore o per il pubblico ministero».

3. All'articolo 14, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi».

4. L'articolo 15, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). - Il

procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il

debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del

tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto

all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali informazioni urgenti.

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati

dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi.

Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle

parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti

cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei

debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 1.».

5. L'articolo 16, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento). - Il tribunale

dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura;

2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture

contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si

procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura;

5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o

personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione

ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.».

6. All'articolo 17, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267, dopo le parole «codice di procedura civile,» sono aggiunte le seguenti «al pubblico ministero,».

7. L'articolo 18, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Reclamo). - Contro la sentenza che dichiara il fallimento

puo' essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.

Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione della corte d'appello competente;

2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel

comune in cui ha sede la corte d'appello;

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si

basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende

avvalersi e dei documenti prodotti.

Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo

quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della

notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del

ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve

essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve

intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di

una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il

termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche

d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede sul ricorso con sentenza.

La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a cura della

cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.

La sentenza che rigetta il reclamo e' notificata al reclamante a

cura della cancelleria.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta

giorni dalla notificazione.

Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti degli atti

legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati

dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.».

8. All'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «l'appello» sono sostituite dalle

parole «il reclamo» e le parole «il collegio» sono sostituite dalle parole «la corte d'appello»;

b) il secondo comma e' abrogato.

9. L'articolo 20 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e'

abrogato.

10. All'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi secondo, terzo, quarto e quinto, le parole «Corte di

appello» e «Corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «corte d'appello»;

b) nel secondo comma, le parole «quindici giorni» sono sostituite

dalle seguenti: «trenta giorni».

Art. 3.


Modifiche al Titolo II, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


1. All'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il

secondo comma e' abrogato.

2. All'articolo 25, primo comma, n. 6), del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, le parole: «agli avvocati» sono sostituite dalla seguente: «ai difensori».

3. L'articolo 26, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del

tribunale). - Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, puo' essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.

Il reclamo e' proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei

creditori e da chiunque vi abbia interesse.

Il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni,

decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.

La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.

Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il

reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello

competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;

2) le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel

comune in cui ha sede il giudice adito;

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si

basa il reclamo, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende

avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del

ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve

essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve

intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima

dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il

termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalita' per questa previste.

All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i

mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il

collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato».

4. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il

secondo comma e' abrogato.

5. All'articolo 32, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, le parole «giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter.».

6. All'articolo 33, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo le parole: «Relazione al giudice» sono

aggiunte: «e rapporti riepilogativi.»;

b) nel primo comma le parole «dell'istruttoria penale» sono

sostituite con «delle indagini preliminari in sede penale.».

7. All'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole «scelti dal curatore.» e'

aggiunta la seguente frase: «Su proposta del curatore il comitato dei creditori puo' autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purche' sia garantita l'integrita' del capitale»;

b) il terzo comma e' abrogato.

8. All'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Nel richiedere

l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.»;

b) al secondo comma, le parole «approvati dal medesimo ai sensi

dell'articolo 104-ter» sono sostituite dalla seguente: «autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo».

9. All'articolo 37-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma, e' sostituito dal seguente: «Conclusa

l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutivita' dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40»;

b) nel terzo comma, le parole «allo stato» sono soppresse.

10. All'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, dopo le parole «In caso di inerzia, di

impossibilita» sono inserite le seguenti: «di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, o»;

b) il settimo comma e' sostituito dai seguenti:

«Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto

compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal curatore

durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.».

Art. 4.


Modifiche al Titolo II, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267


1. All'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole da «L'imprenditore» a «sono tenuti»

sono sostituite dalle seguenti: «Il fallito persona fisica e' tenuto»;

b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:

«La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica e'

consegnata al curatore.».

2. All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il

secondo comma e' inserito il seguente:

«Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti

esentati dal divieto di cui all'articolo 51.».

3. All'articolo 53, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, le parole da «disponendo» fino a «relative», sono sostituite dalle seguenti: «determinandone le modalita' a norma dell'articolo 107».

4. All'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del terzo comma e' sostituita dalla seguente:

«c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi

dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;»;

b) alla lettera d) del terzo comma dopo le parole «sia

attestata», sono aggiunte le seguenti: «da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)».

5. All'articolo 70, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, dopo le parole «atti estintivi di», sono aggiunte le seguenti: «posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque».

6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto»;

b) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno»;

c) il settimo comma e' sostituito dai seguenti:

«In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita

immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto

preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado».

7. L'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 72-bis (Contratti relativi ad immobili da costruire). - I

contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».

8. All'articolo 72-quater, secondo comma, del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole « del bene stesso» sono inserite le seguenti: «avvenute a valori di mercato».

9. L'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 73 (Vendita con riserva di proprieta). - Nella vendita con

riserva di proprieta', in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.

Il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del

contratto.».

10. L'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o periodica). - Se il

curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi gia' erogati.».

11. L'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda). - Il fallimento non e'

causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato dall'articolo 111, n. 1.».

12. L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). - Il fallimento del

locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.

Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a

quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facolta' di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.

In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque

tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.

Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in prededuzione ai sensi

dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.».

13. L'articolo 80-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

abrogato.

Art. 5.


Modifiche al Titolo II, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


1. All'articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, la parola «annotato» e' sostituita dalla seguente: «trascritto».

2. All'articolo 89, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, le parole: «e delle» sono sostituite dalle seguenti: «e alle».

Art. 6.


Modifiche al Titolo II, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


1. All'articolo 93, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, n. 4), le parole «anche in relazione alla

graduazione del credito,» sono soppresse;

b) il settimo comma e' abrogato.

2. L'articolo 95, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267 e' sostituito dal seguente: «Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza.».

3. All'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) dopo le parole «con decreto», sono aggiunte le seguenti:

«succintamente motivato»;

2) il secondo periodo e' soppresso;

b) il secondo comma e' abrogato.

4. L'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 99 (Procedimento). - Le impugnazioni di cui all'articolo

precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.

Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del

fallimento;

2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel

comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si

basa l'impugnazione e le relative conclusioni;

4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non

rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del

ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve

essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve

intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima

dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di

una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il

termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.

Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione

ed all'espletamento dei mezzi istruttori.

Il giudice delegato al fallimento non puo' far parte del collegio.

Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione,

impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei

successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.».

5. All'articolo 101, secondo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.».

6. All'articolo 102, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma primo le parole «e sentiti il comitato dei creditori

ed il fallito» sono sostituite dalle seguenti «e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito»;

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni

di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo».

7. All'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo

il primo comma e' aggiunto il seguente: «Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.».

Art. 7.


Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


1. All'articolo 104-ter, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Entro

sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.

Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in

ordine alle modalita' e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

a) l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio

dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;

b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro

contenuto;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da

esercitare ed il loro possibile esito;

d) le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda, di

singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti»;

b) al quarto comma, il secondo periodo e' soppresso;

c) dopo il settimo comma e' inserito il seguente:

«Il programma approvato e' comunicato al giudice delegato che

autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.».

2. Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI».

3. Prima dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

le parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI» sono soppresse.

4. All'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella

rubrica, la parola «Vendita», e' sostituita dalla seguente: «Cessione».

5. Prima dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

le parole: «Sezione III DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI» sono soppresse.

6. All'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in

esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati.»;

b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

«Il curatore puo' prevedere nel programma di liquidazione che le

vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.»;

c) al secondo comma, dopo le parole «Per i beni immobili» sono

inserite le seguenti: «e gli altri beni iscritti nei pubblici registri».

7. All'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al

secondo comma le parole «Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri,».

8. L'articolo 108-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

abrogato.

Art. 8.


Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267


1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:

«Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si

applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51.»;

b) al secondo comma, le parole «sentito il comitato dei

creditori» sono soppresse;

c) nel terzo comma, dopo la parola: «reclamo» sono aggiunte le

seguenti: «al giudice delegato» e le parole «nelle forme di cui all'articolo 26.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art.

36.».

2. All'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, la parola: «debiti» e' sostituita dalla seguente: «crediti».

3. All'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma e' abrogato;

b) nel terzo comma, le parole: «secondo un criterio

proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto delle rispettive cause di prelazione»;

c) al quarto comma, le parole da «se l'importo» fino a «costo

della vita», sono soppresse.

4. All'articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, dopo le parole «formale dello stato passivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore».

Art. 9.


Modifiche al Titolo II, Capo VIII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


1. All'articolo 118, secondo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Ove si tratti di fallimento di societa' il curatore

ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese»;

b) dopo le parole «della societa» sono inserite le seguenti: «nei

casi di cui ai numeri 1) e 2)».

2. All'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il

seguente:

«Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione

e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato.»;

b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:

«Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il

termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato.»;

3. L'articolo 120, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267, e' sostituito dal seguente:

«Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio

del fallito e le conseguenti incapacita' personali e decadono gli organi preposti al fallimento.».

4. All'articolo 121, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n.

267, la parola: «appellata» e' sostituita dalla seguente: «reclamata»;

5. All'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) Il primo comma e' sostituito dal seguente:

«La proposta di concordato puo' essere presentata da uno o piu'

creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata tenuta la contabilita' ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non puo' essere presentata dal fallito, da societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.»;

b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio,

pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.»;

c) al quarto comma:

1) dopo le parole: «La proposta presentata» sono inserite le

seguenti: «da uno o piu' creditori o»;

2) nel secondo periodo le parole «Il terzo» vengono sostituite

dalle seguenti: «Il proponente».

6. All'articolo 125, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole «comitato dei creditori e» sono

soppresse e dopo le parole «della liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «ed alle garanzie offerte»;

b) i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice

delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sara' considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni ne' superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole

classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma.»;

7. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono sostituiti dal seguente:

«Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la

maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.»;

b) nel comma quarto le parole: «una sentenza emessa» sono

sostituite dalle seguenti: «un provvedimento emesso»;

8. L'articolo 129, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 129 (Giudizio di omologazione). - Decorso il termine

stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che

il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con

ricorso a norma dell'articolo 26.

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il

tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi

istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma

dell'articolo 17.».

9. L'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 131 (Reclamo). - Il decreto del tribunale e' reclamabile

dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria

della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.

Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18,

secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del

ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve

essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve

intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima

della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di

una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non puo' aver luogo oltre il

termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalita' per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche

d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede con decreto motivato.

Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle

parti, a cura della cancelleria, ed e' impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.».

10. L'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 137 (Risoluzione del concordato). - Se le garanzie promesse

non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore puo' chiederne la risoluzione.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto

compatibili.

Al procedimento e' chiamato a partecipare anche l'eventuale

garante.

La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di

fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva.

La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla

scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli

obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o piu' creditori con liberazione immediata del debitore.

Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito

verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilita' per effetto del concordato.».

11. L'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 138 (Annullamento del concordato). - Il concordato omologato

puo' essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non e' ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 137.

La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di

fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva. Essa e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi

dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.».

Art. 10.


Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


1. All'articolo 142, terzo comma, lettera a), del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, le parole: «non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «estranei all'esercizio dell'impresa».

2. All'articolo 144, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, le parole: «rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.» sono sostituite dalle seguenti: «alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado».

Art. 11.


Modifiche al Titolo II, Capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


1. All'articolo 147, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, la parola: «appello» e' sostituita dalla seguente: «reclamo».

Art. 12.


Modifiche al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


1. Nella rubrica dell'articolo 160 la parola «Condizioni» e'

sostituita dalla parola «Presupposti».

2. All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo

il primo comma e' inserito il seguente:

«La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio,

pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, inragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.».

3. All'articolo 161, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono

essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano medesimo.»;

b) dopo il quarto comma e' aggiunto il comma seguente:

«La domanda di concordato e' comunicata al pubblico ministero».

4. L'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 162 (Inammissibilita' della proposta). - Il Tribunale puo'

concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non

ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.

Contro la sentenza che dichiara il fallimento e' proponibile

reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilita' della proposta di concordato.».

5. All'articolo 163, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole «verificata la completezza e la

regolarita' della documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo,»;

b) al secondo comma, n. 4), le parole: «che si presume necessaria

per l'intera procedura» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato puo' disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo comma»;

c) al terzo comma, le parole «quarto comma», sono sostituite

dalle seguenti: «primo comma».

6. All'articolo 166, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17».

Art. 13.


Modifiche al Titolo III, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267


1. All'articolo 168, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, le parole «fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo».

Art. 14.


Modifiche al Titolo III, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


1. L'articolo 173, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del

fallimento nel corso della procedura). - Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.

All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui

all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il

debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilita' del concordato.».

Art. 15.


Modifiche al Titolo III, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267


1. All'articolo 175, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo

il primo comma e' aggiunto il seguente:

«La proposta di concordato non puo' piu' essere modificata dopo

l'inizio delle operazioni di voto».

2. L'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - Il

concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la

garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di

concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge

del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato».

3. All'articolo 178 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il

quarto comma e' sostituito dal seguente:

«Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax

o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.».

Art. 16.


Modifiche al Titolo III, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


1. All'articolo 179, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, le parole «raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178» sono sostituite dalle seguenti: «raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177».

2. L'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 180 (Giudizio di omologazione). - Se il concordato e' stato

approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori

dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la

regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi

istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordatoqualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e

al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori.

Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o

irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o

su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.».

3. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «nella sentenza» vengono sostituite dalle seguenti:

«nel decreto»;

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116

in quanto compatibili.

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in

quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni

iscritti in pubblici registri, nonche' le cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.

Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.».

4. L'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). -

L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista

efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori

per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168, secondo comma.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro

interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai

sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.».

5. L'articolo 182-ter ultimo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:

«Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo comma

anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione e' espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e gia' consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.».

6. L'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 183 (Reclamo). - Contro il decreto del tribunale puo' essere

proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.

Con lo stesso reclamo e' impugnabile la sentenza dichiarativa di

fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.».

Art. 17.


Modifiche al Titolo III, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267


1. L'articolo 186, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sosituito dal seguente:

«Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). - Ciascuno

dei creditori puo' richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa

importanza.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla

scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi

derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto

compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale».

Art. 18.


Modifiche al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


1. All'articolo 195, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, la parola «appello» e' sostituita dalla seguente: «reclamo».

2. L'articolo 209, commi secondo e terzo, del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, sono sostituiti dal seguente:

«Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di

rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.».

3. L'articolo 211 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

abrogato.

4. L'articolo 213, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 213 (Chiusura della liquidazione). - Prima dell'ultimo

riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.

Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e' data

comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, ed e' data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.

Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso

al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 26.

Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il

bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.»;

5. L'articolo 214, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 214 (Concordato). - L'autorita' che vigila sulla

liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di societa'.

La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria del

tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

I creditori e gli altri interessati possono presentare nella

cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla

liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.

Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135.

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di

sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.».

6. L'articolo 215, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato). - Se il

concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.

Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo'

essere annullato a norma dell'articolo 138.

Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione

amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.».

Art. 19.


Disciplina transitoria in materia di esdebitazione


1. Le disposizioni di cui al Capo IX «della esdebitazione» del

Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.

2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino

chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione puo' essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.

Art. 20.


Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114


1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 114, la lettera a) e' abrogata.

Art. 21.


Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313


1. Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della

Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) articolo 3 (L), comma 1, lettera q);

b) articolo 5 (L), comma 2, lettera i);

c) articolo 24 (L), comma 1, lettera n);

d) articolo 25 (L), comma 1, lettera n);

e) articolo 26 (L), comma 1, lettera b).

2. Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio

2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.

Art. 22.


Entrata in vigore e disciplina transitoria


1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

3. Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche

alle procedure concorsuali pendenti.

4. L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti

alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 settembre 2007


NAPOLITANO


Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Mastella, Ministro della giustizia

Padoa Schioppa, Ministro

dell'economia e delle finanze

Bersani, Ministro dello sviluppo

economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

Decreto del Ministero del Lavoro del 31 luglio 2007

Ricostruzione  della  posizione assicurativa dei soggetti rimpatriati
dall'Albania,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1164, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.

(GU n.231 del 4-10-2007)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  riconosce,  a  decorrere  dall'anno  2008, ai cittadini italiani
rimpatriati   dall'Albania   la   facolta'  di  ottenere  a  domanda,
dall'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  (INPS),  la
ricostruzione,    nell'assicurazione    generale   obbligatoria   per
l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i  superstiti,  delle  posizioni
assicurative  relative  a  periodi  di  lavoro dipendente ed autonomo
effettivamente  svolti  nel  predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31
dicembre 1997;
  Visto,   in   particolare,   il   secondo   periodo   della  citata
disposizione,  che  demanda  ad  un decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, la disciplina delle modalita' di attuazione;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Visto l'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
                              Decreta:
                              Art. 1.
  1. Possono  avvalersi della facolta' di cui all'art. 1, comma 1164,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i seguenti soggetti rimpatriati
dall'Albania entro il 31 dicembre 1997:
    a) cittadini  italiani  in  possesso  della cittadinanza italiana
entro la data del 31 dicembre 1997;
    b) coniugi,  di  cittadinanza  italiana, dei soggetti di cui alla
lettera a);
    c) discendenti  in  linea  retta,  di  cittadinanza italiana, dei
soggetti di cui alla lettera a);
    d) coniugi,  di  cittadinanza  italiana, dei soggetti di cui alla
lettera c).
  2. I soggetti di cui al comma 1, devono, a corredo della domanda di
ricostruzione  della  posizione  assicurativa da presentare all'INPS,
produrre  idonea documentazione, di data certa, comprovante i periodi
di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti in Albania dal
1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997.

                               Art. 2.
  1. La ricostruzione della posizione assicurativa nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
da'  titolo al riconoscimento, ai fini del calcolo della pensione, di
una  anzianita' contributiva corrispondente al periodo effettivamente
lavorato   in  Albania  di  valore  pari  alla  retribuzione  mensile
determinata  sul  minimale  di  contribuzione  vigente  in Italia nei
periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori.
  2. La ricostruzione, i cui effetti decorrono dalla erogazione della
prestazione   pensionistica,   e'   riconosciuta   entro   i   limiti
dell'anzianita'  contributiva  massima valutabile. Analoga decorrenza
vale anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione.
  3. L'importo  dei contributi versati a titolo di riscatto di lavoro
all'estero  direttamente dai soggetti di cui all'art. 1 per i periodi
per  i  quali  viene  effettuata  la  ricostruzione  e' rimborsato, a
domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi
gia' goduti della corrispondente pensione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 31 luglio 2007
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 219

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