Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro ASDI Norme Decreti DE 2009
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Decreto Ministeriale 163 del 2 ottobre 2009
Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco. (09G0171)
Vigente al: 4-11-2017
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», il quale stabilisce che l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e' riconosciuto «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia»;
Visto l'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, che prevede, al comma 1-bis, che «l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965» e, al comma 1-ter, che «con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le modalita' di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1-bis»;
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, convertito con modificazioni con legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'articolo 3 che prevede misure di assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide;
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»;
Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie»;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n. 121, che dispone che le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 85/2008, di cui al punto precedente, a norma del quale, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di riorganizzazione, per i Ministeri interessati dagli accorpamenti, restano in vigore transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti;
Tenuto conto del parere interlocutorio n. 1942/2009 reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 giugno 2009;
Visto il parere n. 5529/09 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dell'11 settembre 2009;
Vista la nota n. 3100 del 23 settembre 2009, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e micromelia e nati negli anni dal 1959 al 1965.
2. L'indennizzo di cui al comma 1, di seguito denominato indennizzo per i talidomidici, consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava della tabella A, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
3. L'indennizzo di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. L'importo dell'indennizzo per i talidomidici, stabilito ai sensi del presente articolo, e' corrisposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, mensilmente e posticipatamente, con le medesime modalita' adottate per la liquidazione dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, ed e' interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.
5. L'indennizzo per i talidomidici e' corrisposto per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato e' incapace di intendere e di volere l'indennizzo e' corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo.
6. In caso di assenza di congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo per i soggetti talidomidici e interamente corrisposto al danneggiato.
7. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 4, l'indennizzo e' erogato al danneggiato o, se questi e' incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.
Art. 2
1. I soggetti, che intendono ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano le relative domande al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, da ora denominata «Direzione generale», entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La domanda, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:
a) dati anagrafici del danneggiato e dell'eventuale rappresentante nel caso di incapace;
b) indicazioni del danno per il quale si chiede l'indennizzo;
c) elenco della documentazione allegata;
d) indirizzo al quale inviare ogni comunicazione;
e) firma del richiedente o del rappresentante;
f) data di presentazione.
3. L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive indicate nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) certificato di nascita del danneggiato;
b) certificato di residenza;
c) codice fiscale;
d) nomina del rappresentante nel caso di danneggiato incapace.
4. La documentazione sanitaria, da allegare alla domanda di cui al comma 2, concernente l'entita' delle lesioni o dell'infermita' da cui e' derivata la menomazione permanente del soggetto, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, sara' indicata nelle linee guida da emanare con apposita circolare del Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.
5. La Direzione generale provvede all'istruttoria delle domande di cui al comma 1 e all'acquisizione dei giudizi di cui ai commi 6 e 7.
6. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermita' da cui e' derivata la menomazione permanente del soggetto, nella forme dell'amelia, dell'emimelia, delle focomelia e della micromelia, e' espresso, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, dalla Commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il giudizio tiene conto della documentazione prodotta nonche' dei criteri di cui all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14.
7. La commissione medico-ospedaliera, nel formulare il giudizio diagnostico sulle infermita' o sulle lesioni riscontrate nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, ai sensi del precedente comma, esprime, altresi', il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermita', secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e trasmette il verbale relativo alle proprie valutazioni alla Direzione generale.
8. La Direzione generale notifica all'interessato le valutazioni espresse nel verbale di cui al comma 7 e provvede all'istruttoria per la liquidazione dell'indennizzo.
Art. 3
1. Nel caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni, l'interessato puo' presentare domanda di revisione al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'evento.
2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui all'articolo 2.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente regolamento si provvede a carico del capitolo 2409 «Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati, ecc..» dello stato di previsione del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali per l'anno 2009 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 ottobre 2009
Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 224
Decreto del Presidente della Repubblica 189 del 30 luglio 2009
Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (09G0197)
Vigente al: 25-7-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta in Lisbona l'11 aprile 1997;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ed, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, gli articoli 49 e 50;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, l'articolo 38;
Visto il parere del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale espresso nella seduta del 16 settembre 2003;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 25 settembre 2003;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nella seduta dell'8 ottobre 2003;
Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, cosi' come attestato dalla nota del 10 ottobre 2003, protocollo n. 785-03/P/rg;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a il seguente regolamento:
Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai sensi del presente decreto si intendono:
a) per «Ministero»: il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per «istituti di istruzione superiore»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, nonche' della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio;
c) per «istituti di istruzione superiore stranieri»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi diversi da quelli di cui alla lettera b), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale.
2. Il presente decreto si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997», di seguito denominati: «titoli di studio».
3. Le procedure disciplinate dal presente decreto sono finalizzate al riconoscimento dei titoli di studio per finalita' diverse da quelle accademiche di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, e da quelle, relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, nonche' dagli articoli 49 e 50 del decreto Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.
Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi
1. Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.
2. Per i fini di cui al comma 1, gli interessati inviano la domanda al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti:
a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;
b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.
Riconoscimento dei titoli di studio da parte del Ministero
1. Sono di competenza del Ministero le valutazioni concernenti il riconoscimento:
a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonche' ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata;
b) dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali;
c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente.
2. Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio per le finalita' di cui al comma 1 inviano al Ministero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti:
a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero:
1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;
2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
4) documentazione comprovante la finalita' per la quale e' richiesto il riconoscimento del titolo di studio;
b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore:
1) titolo di studio tradotto;
2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
3) documentazione comprovante la finalita' per la quale e' richiesto il riconoscimento del titolo di studio.
3. Il provvedimento conclusivo e' adottato dal Ministero entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di riconoscimento e quello di diniego sono comunicati all'interessato e all'amministrazione interessata.
4. Il riconoscimento di titoli di studio, ai fini della registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' di competenza del Ministero, previa istanza dell'interessato. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento della corrispondenza della documentazione prodotta ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), il Ministero adotta il provvedimento di riconoscimento. Tale provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento di diniego di riconoscimento e' notificato all'interessato e all'amministrazione interessata.
Riconoscimento dei titoli di studio da parte di altre amministrazioni
1. Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalita' di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento e' comunicato all'interessato e al Ministero.
2. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, e' di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero.
3. La valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri, e' di competenza di quest'ultima amministrazione, che puo' richiedere il parere del Ministero relativamente all'idoneita' del titolo di studio.
4. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali, e' di competenza del Ministero degli affari esteri, che puo' richiedere il parere del Ministero.
Istanza di riesame
1. Avverso i provvedimenti di diniego di cui agli articoli 3 e 4 l'interessato o l'amministrazione interessata possono presentare istanza di riesame, producendo ulteriore documentazione, entro trenta giorni dalla notifica.
Art. 6
Norme finali
1. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano ferme restando le disposizioni relative all'ammissione con riserva in materia di pubblici concorsi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 76