Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro ASDI Norme Decreti DE 1981
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Sospensione
Decreto Legge 791 del 22 dicembre 1981
Disposizioni in materia previdenziale.
Vigente al: 14-8-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare immediate
disposizioni in materia previdenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.
Art. 2.
I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 e' altresi' dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non puo' comunque essere superiore a lire 2 milioni, con il limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF risulti inferiore a L. 1.250.000. (2)
Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente e' versato con le modalita' e nei termini stabiliti per il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155. (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni,
con L. 28 febbraio 1986, n. 45 ha disposto (con l'art. 4 comma 9-ter) che "le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, restano
confermate per l'anno 1986."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, con L. 29 febbraio 1988, n. 48 ha disposto (con l'art. 6 comma 2) che "a decorrere dal 1 gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54". Ha inoltre disposto (con l'art. 6 comma 27) che "per reddito di impresa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attivita' per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi."
Art. 2-bis
((L'importo del contributo volontario dovuto per l'anno 1982 dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e' pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a mese)).
Art. 3.
I contributi base e di adeguamento giornalieri relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Per l'anno 1982 e' dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici ((, coloniche e mezzadrili, e dai rispettivi concedenti,)) alla gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti, ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Tale contributo aggiuntivo aziendale non puo' essere comunque inferiore a L. 20.000 e superiore a L. 500.000.
((Il contributo previsto dal comma precedente e' stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984.
Le misure minime e massime del contributo previste dal comma precedente sono ridotte della meta')).
I titolari delle aziende diretto-coltivatrici sono tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare una certificazione catastale comprovante il reddito agricolo ((di cui al secondo comma)).
Il contributo aggiuntivo aziendale ((di cui al secondo ed al terzo comma)) e' versato con le modalita' e nei termini di cui all'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.
Art. 4.
Il contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1982, del 50 per cento dell'importo del contributo stesso dovuto dagli iscritti alla data del 31 dicembre 1981.
Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con la stessa periodicita' e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica.
Art. 5.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico restano confermati i miglioramenti previsti dall'art. 14-quater, terzo e quarto comma, e 14 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.
Art. 6.
Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria. ((5))
L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. (4)
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. (4)
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 11 febbraio 1988, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1988, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, ultima proposizione, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.l.
22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facolta' di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo."
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 8 maggio 1990, n. 226 (in
G.U. 1a s.s. 16/05/1990, n. 20) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri."
Il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni e' equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti.
Art. 8.
In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1982 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1981 per la predetta categoria, ulteriormente aumentata secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
Art. 9.
A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incompatibile con le pensioni dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonche' dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.
A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale di cui al sesto comma dell'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.
Art. 10.
Per l'anno 1982, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS non puo' eccedere la misura di lire 5.500 miliardi.
In presenza di eventuali maggiori esigenze finanziarie, rispetto al limite di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione dell'INPS presenta tempestivamente ai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale un piano di riassorbimento di dette maggiori esigenze proponendo, se del caso, l'adeguamento dei necessari contributi previdenziali, che sara' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.
Le anticipazioni di tesoreria di cui al presente articolo sono autorizzate senza oneri di interesse.
Art. 10-bis
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 412)).
Art. 11.
Ai maggiori oneri derivanti dalla conferma dei miglioramenti pensionistici previsti con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, con gli articoli 22 e 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con l'art. 4 del presente decreto-legge, valutati, per l'anno 1982, in lire 5.385 miliardi, si provvede: quanto a lire 956 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributive di cui al primo comma dell'art. 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con i contributi aggiuntivi aziendali di cui agli articoli 2, secondo comma, e 3, secondo comma, del presente decreto-legge, fermo restando per i coltivatori diretti mezzadri e coloni dei comuni non montani quante previsto alla lettera c) del secondo comma dello stesso art. 14-sexies; quanto a lire 1.827 miliardi mediante la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 773 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 783 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 269 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, e per lire 2 miliardi a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; quanto a lire 1.110 miliardi con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 841 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 183 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 86 miliardi al fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; e quanto a lire 1.492 miliardi, con misure di carattere amministrativo nonche' con quella di cui al decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e agli articoli 6, 7 e 14 del presente decreto-legge.
Art. 12.
Alle esigenze di cui all'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Art. 13.
Il numero 5) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"5) quattro funzionari dell'amministrazione dello Stato aventi la qualifica di dirigente generale od equiparata, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della sanita'".
Il secondo comma del sindacato art. 3 e' sostituito dal seguente:
"E' componente di diritto del consiglio di amministrazione il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
Art. 14.
In attesa della riforma complessiva della previdenza e del collocamento in agricoltura per la garanzia dei diritti di natura occupazionale e previdenziale, ai lavoratori agricoli di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 669, ((e' riconosciuto, dal 1 gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1982,)) il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali commisurate al numero di giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, ((...)) a condizione che siano iscritti nella lista dei disoccupati di cui all'art. 9, comma primo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per i periodi per i quali non risultino avviati al lavoro.
L'INPS non riconosce il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente nei confronti di coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione di invalidita' al compimento dell'eta' di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.
L'INPS stesso sospende il diritto alle predette prestazioni in caso di svolgimento di attivita' di lavoro extra agricolo in forma prevalente e di emigrazione all'estero. I lavoratori di cui al primo comma, che svolgono attivita' di lavoro agricolo subordinato, sono iscritti negli elenchi nominativi di cui al punto 5) dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per il numero di giornate risultanti dagli atti del collocamento e ad essi spettano le prestazioni piu' favorevoli.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982, N. 54)).
((Nel periodo)) di applicazione del presente decreto-legge, ai lavoratori di cui al primo comma, iscritti negli elenchi per almeno 151 giornate, spetta il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, purche' risultino iscritti negli elenchi nominativi compilati a norma dell'art. 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno 51 giornate nell'anno 1982 ((...)).
((Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1 gennaio 1982 in favore di coloro che denunciano, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di non avere pio il diritto alle prestazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni)).
A decorrere dal ((...)) 1 gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Ai fini delle integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle indennita' giornaliere di malattia e maternita' si prende a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si e' verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternita'. ((Per gli infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalita' previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente ed ai superstiti, si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale. Resta salva, se piu' favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo)).Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabilite le modalita' ed i termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonche' per l'applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti.
Con effetto ((dal 1 gennaio 1982)), il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, e' stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria. Ai predetti limiti si applica la disciplina di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.
Art. 15.
Il termine del 31 dicembre 1981, stabilito dagli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' prorogato fino al 31 dicembre 1982.
Art. 16.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI -
LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 21
Decreto Legge 402 del 29 luglio 1981
Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni.
Vigente al: 13-8-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Minimale di retribuzione ai fini contributivi
A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1 gennaio 1984.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge ((13 marzo 1958)), n. 250, e per i lavoratori a domicilio, e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.
L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.
Con effetto dal 1 gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto.
Art. 2.
Calcolo dei contributi volontari.Requisiti per l'ammissione alla
prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
A decorrere dal 1 aprile 1981 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello della retribuzione media della decima classe di retribuzione di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.
L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo e' ragguagliato a mese.
Con decorrenza dal 1 aprile 1981 le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori gia' occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di retribuzioni di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.
Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1 aprile 1981 sono inseriti nella classe di retribuzione della tabella di cui al comma precedente, recante lo stesso numero d'ordine della tabella precedentemente in vigore. Gli assicurati, ai quali e' stata assegnata anteriormente alla data predetta l'ultima classe di contribuzione, hanno facolta' di richiedere, con effetto dal 1 aprile 1981 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione della classe piu' elevata eventualmente loro spettante sulla base della tabella di cui al precedente comma, determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
A decorrere dall'anno 1982 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento.
Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile e' presa in considerazione la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione.
E' abrogato il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537))
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537))
Cessazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi
Con effetto dal 1 gennaio 1982 non e' consentito il rilascio di autorizzazioni alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi; con la stessa decorrenza cessano di avere efficacia le autorizzazioni concesse anteriormente alla predetta data.
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537))
Art. 6.
Perequazione automatica delle pensioni inferiori al trattamento minimo liquidate ai lavoratori autonomi
Le disposizioni dell'art. 14, comma quarto, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo liquidate a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Art. 7.
Adeguamento del contributo per l'assicurazione infortuni e malattie
professionali dovuto dai lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura
Con effetto dal 1 gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' elevata a L. 30.000 annue ed a L. 15.000 annue per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che "Per i lavoratori autonomi e concedenti di terreni a colonia e mezzadria, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge, la quota capitaria di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e'
aumentata di lire 17.000 annue a decorrere dall'anno 1982."
La stessa L. 251/1982 ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una
diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982."
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537))
Art. 9.
Adeguamento del contributo dovuto per la Cassa integrazione della gestione edilizia
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso
alla data del 31 maggio 1981 l'aliquota dei contributi dovuti alla gestione speciale per gli operai dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini e' determinata nella misura del 4,30 per cento della retribuzione lorda imponibile.
Art. 10.
Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione della gestione edilizia
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso
alla data del 31 maggio 1981 l'aliquota del contributo dovuto dalle imprese edili ed affini anche artigiane alla gestione speciale dell'edilizia istituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e' determinata nella misura dello 0,80 per cento della retribuzione lorda imponibile.
Art. 11
Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione del settore
agricolo attraverso il trasferimento di quota del contributo dovuto
alla Cassa integrazione salari operai agricoli
A decorrere dal 1 gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo e' ridotta dal 3 al 1,50 per cento.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' elevato dall' 1,25 al 2,75 per cento. ((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 11, ultimo comma) che "A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e' ridotta di 0,3 punti percentuali; l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva e' destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti
del settore agricolo."
Art. 12.
Adeguamento dei contributi sociali di malattia
A decorrere dal 1 gennaio 1981, i contributi per la assicurazione
contro le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per gli operai agricoli applicando alle retribuzioni medie provinciali stabilite ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le seguenti aliquote percentuali:
1) assicurazione contro le malattie:
a) per l'assistenza di malattia: il 2,50 per cento, di cui lo
0,30 a carico del lavoratore;
b) per il finanziamento previsto dall'art. 4, secondo comma,
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386: lo 0,22 per
cento; 2) assicurazione contro la tubercolosi: lo 0,11 per cento;
3) tutela lavoratrici madri: lo 0,10 per cento;
4) assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: lo 0,01 per
cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 il contributo sociale di malattia
dovuto per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, ai sensi del primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e' stabilito nella misura annua di L. 88.630. Tale misura e' comprensiva della rivalutazione di cui all'art. 2 del decreto predetto.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i titolari di
azienda diretto-coltivatrici sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Detto contributo e' stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e del 30 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille.(2)
Il contributo aggiuntivo di cui al precedente comma e' versato,
entro il 10 novembre di ciascun anno, al servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato.
Per il primo anno di applicazione del presente decreto, il termine
di cui al comma precedente e' posticipato al 10 gennaio 1982.
Con la stessa decorrenza dal 1 gennaio 1981 il contributo
aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e' elevato dall'l,50 al 2 per cento e sono soppressi i massimali di reddito previsto dallo stesso articolo per le predette categorie e per i liberi professionisti.(2) ((4))
Con effetto dal 1 gennaio 1980 la maggiorazione del contributo
sociale di malattia dovuto in misura fissa dai liberi professionisti, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e' calcolata sul reddito derivante dall'attivita' professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.
Il contributo dovuto globalmente dagli iscritti alle casse di
previdenza dei liberi professionisti anche per l'assistenza sanitaria che sia stata gestita direttamente dalle casse medesime e' ridotto, in via definitiva, con decorrenza dal 1 gennaio 1981, nella misura percentuale determinata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La percentuale di cui al comma precedente deve dar luogo ad una
riduzione complessiva del contributo dovuto per l'anno 1981 dagli iscritti alla rispettiva cassa pari all'importo totale dei contributi dovuti dagli iscritti stessi ai sensi del sesto e settimo comma del presente articolo.
Ciascuna cassa fornisce al Ministero del tesoro, entro il termine
di tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati necessari per la determinazione della percentuale di cui all'ottavo ed al nono comma. A tale fine ciascun iscritto deve comunicare alla rispettiva cassa, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio reddito derivante dalla attivita' professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF e relativo all'anno 1980.
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AGGIORNAMENTO(2)
La L. 26 aprile 1982, n. 181 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che " A decorrere dal 1 gennaio 1982 le misure del contributo di malattia di cui all'articolo 12, comma terzo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dai titolari di aziende diretto coltivatrici, sono rispettivamente elevati dal 15 per cento al 20 per
cento e dal 30 per cento al 35 per cento."
La stessa legge, ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che "a decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dagli artigiani ed esercenti
attivita' commerciali e' elevata dal 2 ai 3 per cento."
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AGGIORNAMENTO(4)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che " A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, gia' elevata dall'articolo 14, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, dovuto dagli artigiani ed esercenti attivita' commerciali, e'
ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento."
Art. 13.
Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori
L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione
rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.(5)(6)(7)
Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma
precedente e' ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Con effetto dal 10 gennaio 1983 i commi terzo, quarto, quinto,
settimo e ottavo dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono sostituiti dai seguenti:
Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai
commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.
Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a
mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo".
Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i
provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione e' ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537))
A decorrere dal 10 gennaio 1981, le agevolazioni contributive
previste dall'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n.
160, dall'articolo 14-sexies, secondo comma, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.((8))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 dicembre 1985, n. 688 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "E' elevata da 5 a 8,50 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n.
537, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto
ministeriale."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 ha disposto (con l'art. 2, comma 12) che "E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla
data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale."
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L.14 giugno 1996, n. 318 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "A decorrere dal 1 luglio 1996, e' determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni."
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, e' fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della
rateizzazione."
Art. 14.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 1981
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 27
TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B ((1))
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E
Prontuario per il calcolo della retribuzione pensionabile
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F
CLASSI DI RETRIBUZIONE E RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE IMPONIBILE, VALIDE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Parte di provvedimento in formato grafico
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. di conversione 26 settembre 1981, n. 537 ha disposto (con
l'articolo unico) che "Alla tabella B:
alla voce: "Pesca costiera", e' soppressa la nota:
"Minimali relativi ai non iscritti alle CNPM";
dopo la voce: "Pesca costiera", e' aggiunta la seguente:
---------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------
SETTORE| | | | | | |Comandante |Primo |Secondo |Nostromo | | |e direttore|ufficiale|ufficiale |caporale |Marinaio |Mozzo |macchina |coperta |coperta |di macchina|cuoco,ecc.| | | |e macchina|capo pesca | | --------------------------------------------------------------------- Pesca | | | | | | oltre | | | | | | gli | 22.100 | 16.150 | 13.600 | 11.900 | 9.350 |8.790 stretti| | | | | | ... | | | | | |
Decreto Presidente della Repubblica 834 del 30 dicembre 1981
(in SO n.16 alla GU 18 gennaio 1982)
Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, recante delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra;
Udito, ai sensi del predetto art. 1, il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Norme per il definitivo riassetto delle pensioni di guerra
Art.1
Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1982, gli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E, dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e dell'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, vigenti alla data del 31 dicembre 1981, sono adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo risultante dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, di una quota dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. Detta quota sarà determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, in relazione al numero dei pensionati e alle risorse disponibili per la specifica destinazione.
2. In sede di prima applicazione del presente articolo la quota di tale indice di variazione per l'anno 1982 è pari a + 11,0 per cento.
3. L'adeguamento automatico non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del precedente primo comma, né su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensioni di guerra, diversi da quelli sopraindicati.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
5. Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981, per indennità integrativa speciale, sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non riversibile.
6. L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita e con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.
7. Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 sono conglobati negli importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle indicate nel primo comma del presente articolo.
8. Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Art. 2
Pensioni e assegni
1. Le tabelle A ed E ed i criteri per l'applicazione delle tabelle A e B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle e dai criteri allegati al presente decreto.
2. Le tabelle C, G, M, N, ed S, nonché la tabella F, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle allegate al presente decreto.
Art. 3
Assegni di cumulo
1. L'ultimo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
" L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità, sempreché si tratti di invalidità diverse d aquelle che diano titolo all'assegno di superinvalidità".
Art. 4
Perdita totale o parziale dell'organo superstite
1. Dopo il secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua di organo pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".
Art. 5
Assegno di incollocabilità
1. Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente periodo:
"Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, sempreché ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma".
Art. 6
Indennità di assistenza e di accompagnamento
1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:
lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.
384.000
lettera A-bis . . . . . . . . . . . . . . .
"
335.000
lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
296.000
lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
260.000
lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
220.000
lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
182.000
lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
143.000
lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
105.000
lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
69.000
I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A-bis; B numero 1); C; D; E numero 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4) comma secondo della lettera A; in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E lettera A-bis numero 2) i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili.
L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato".
Art. 7
Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra
1. Il primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori".
2. Al terzo comma dello stesso art. 25 le parole "Le domande di cui ai precedenti commi sono utili" sono sostituite dalle parole "La domanda di cui al precedente comma è utile".
Art. 8
Assegno integratore per anzianità di servizio
1. Al terzo comma, secondo periodo, dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole "con l'esclusione dell'aumento dei sei anni" sono soppresse.
Art. 9
Trattamento spettante alle vedove dei grandi invalidi
1. Dopo il terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è inserito il seguente comma:
"Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari all'ottanta per cento della tabella G".
Art. 10
Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32, 33 e 34
1. Il secondo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, alla vedova o agli orfani è liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, con l'aumento di anni sei nei casi in cui questo è previsto per il dante causa".
Art. 11
Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra
1. Il secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo".
Art 12
Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici
1. Il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, è elevato a L. 5.200.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1982. Tale limite si applica ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda. Il limite suddetto potrà essere successivamente modificato con le modalità previste dal secondo comma del medesimo art. 70.
Art. 13
Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale
1. L'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"E' in facoltà del Ministro del tesoro o del direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici.
Ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento più favorevole di quello liquidato, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad una nuova valutazione di tutti i presupposti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato.
Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a revocare il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o del ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge. Se l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo.
Il Ministro del tesoro provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella più ampia tutela dei diritti degli interessati".
Art. 14
Esonero dal servizio militare
1. L'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.
Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido di guerra di 1^ categoria e di 2^ categoria su richiesta del genitore.
I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio".
Art. 15
Assegni annessi alle decorazioni al valor militare
1. L'ammontare degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra e fissato a decorrere dal 1° luglio 1981, nella seguente misura annua:
medaglia d'oro al valor militare . . . . . . . . . . . . . . .
L.
3.000.000
medaglia d'argento al valore per fatti di guerra . .
"
250.000
medaglia di bronzo per fatti di guerra . . . . . . . . . .
"
100.000
croci di guerra al valor militare. . . . . . . . . . . . . . . .
"
70.000
2. Restano ferme tutte le altre norme previste dal titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente la devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare.
3. Gli assegni di cui al precedente primo comma, escluso quello annesso alle medaglie d'oro, sono corrisposti annualmente con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo pagamento è anticipato al 30 giugno, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Art. 16
Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra
1. Al settimo comma dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente periodo:
"In tali casi, il nuovo provvedimento del direttore generale, qualora abbia contenuto integralmente conforme a quanto deliberato dal comitato, non è soggetto ad ulteriore esame da parte del comitato medesimo".
Art. 17
Comitato di liquidazione
1. L'ultimo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito come segue:
"Alla direzione della segreteria del comitato è preposto un funzionario dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro avente la qualifica di dirigente. Il personale della segreteria del comitato è fornito dalla direzione generale delle pensioni di guerra, da cui dipende amministrativamente".
Art. 18
Funzionamento del comitato di liquidazione
1. Il quarto, il quinto ed il settimo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"Il comitato può essere sentito su questioni attinenti all'ordinamento e alla materia delle pensioni di guerra dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra.
Il presidente può convocare il comitato in adunanza generale per deliberare su questioni di massima di particolare importanza, per esprimere i pareri richiesti a termini del comma precedente, nonché quando vi sia contrasto di orientamenti tra le varie sezioni. Tale collegio è composto dal presidente del comitato, che lo presiede, dai membri della sezione speciale, di cui al primo comma del successivo art. 112, compreso il sanitario, dai vice presidenti e dai presidenti incaricati indicati nel terzo comma del presente articolo, nonché da un rappresentante di ciascuna associazione interessata, scelto tra i membri di cui al terzo comma dell'art. 102. Il presidente del comitato può disporre che intervengano nelle sedute, per essere consultati su determinate questioni, anche altri componenti del comitato. A tali sedute partecipa, con funzione consultiva, il direttore generale delle pensioni di guerra o un suo delegato.
Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederà ad adeguare, con proprio decreto, sentito il comitato di liquidazione in adunanza generale, le attuali norme relative al funzionamento ed alle procedure del comitato stesso alle sopravvenute esigenze di snellimento e di semplificazione. Tali norme potranno essere successivamente modificate dal Ministro del tesoro, sentito il comitato in adunanza generale, ogni qualvolta dovesse ravvisarsene la necessità o l'utilità".
Art. 19
Commissioni mediche per le pensioni di guerra
1. L'ultimo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo".
Art. 20
Funzionamento della commissione medica superiore
1. Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"La commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra".
2. Allo stesso art. 107 è aggiunto il seguente comma:
"Il personale della segreteria della commissione è fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, da cui dipende amministrativamente".
Art. 21
Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore
1. Il secondo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"I medici di cui al presente articolo non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dalla suddetta attività al raggiungimento del predetto limite di età. Tuttavia, per comprovate esigenze della commissione medica superiore e qualora trattisi di medici di qualificata esperienza e competenza in materia pensionistica di guerra, possono essere convenzionati medici anche se abbiano superato il 75° anno di età, ma non oltre il 78° anno di età, nel limite di 4 unità e purché non venga superato il contingente massimo dei componenti di tale commissione medica superiore di cui al successivo art. 110".
2. Alla fine del terzo comma del medesimo art. 109 sono aggiunte le seguenti parole:
"e non è incompatibile con lo svolgimento di altra attività prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale".
Art. 22
Numero complessivo massimo dei sanitari componenti le commissioni mediche periferiche e la commissione medica superiore
1. L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di centodieci unità per la commissione medica superiore e di duecentoventi unità per le commissioni mediche periferiche.
Il Ministro del tesoro può modificare, con proprio decreto, l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici.
La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente articolo".
Art. 23
Procedura speciale per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno
1. Al primo comma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole " Nei casi previsti dall'art. 81" sono aggiunte le seguenti parole "salvo quello indicato nel nono comma del presente articolo".
2. Dopo l'ottavo comma dello stesso art. 112 sono aggiunti i seguenti commi:
"Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano quando, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 81, primo comma, lettera e), venga meno nel titolare del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richieste dall'art. 70 e successive modificazioni. In tale ipotesi il provvedimento di conferimento del trattamento può essere in ogni tempo revocato, con l'ordinaria procedura amministrativa, da parte della stessa autorità che l'ha emanato.
I titolari del trattamento di cui al precedente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire del trattamento stesso.
Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione del trattamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito, salvo che la revoca sia disposta in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato, nel qual caso, la revoca stessa ha effetto dal giorno della liquidazione".
3. All'ottavo comma dell'art. 112 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole "di cui al precedente art. 70" sono aggiunte le seguenti parole: "e successive modificazioni".
Art. 24
Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro
1. L'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Contro i provvedimenti di liquidazione o di diniego di trattamento pensionistico di guerra, emessi dal direttore generale delle pensioni di guerra o dalle direzioni provinciali del tesoro, è sempre ammesso il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione.
Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione generale delle pensioni di guerra dà notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso è pervenuto.
Il ricorso non sospende la esecutività del provvedimento impugnato.
E' in facoltà del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese.
I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita e dei motivi di diritto e di fatto addotti dall'interessato, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o più sezioni speciali, al quale l'amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato.
In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro può pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato.
I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione.
Il ricorso gerarchico ha funzione alternativa rispetto alla proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti".
Art. 25
Ricorso alla Corte dei conti
1. L'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Contro i provvedimenti in materia di pensioni di guerra è sempre ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento.
La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.
Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dal sindaco, dal segretario comunale o da loro delegati o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti morali, è esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere proseguito dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore.
L'atto di prosecuzione deve essere depositato nella segreteria della Corte dei conti nel termine perentorio di un anno dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti il processo si estingue.
Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme della legge tributaria sulle successioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dal coniuge o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque l'assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso.
La proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti in pendenza di ricorso gerarchico vale rinuncia a quest'ultimo, salvo che esso sia stato deciso in tutto o in parte favorevolmente prima che l'amministrazione abbia ricevuto in comunicazione il ricorso, nel qual caso cessa in tutto o in parte la materia del contendere.
Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del ricorso gerarchico".
Art. 26
Competenza della Corte dei conti: sezioni ordinarie
1. Il secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Il ricorso proposto contro i provvedimenti di cui al precedente comma si considera utilmente presentato rispetto ad entrambi i provvedimenti quando sia prodotto entro il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla più recente data di notificazione, ove quest'ultima si riferisca al provvedimento negativo di pensione di guerra. Qualora, invece, la suindicata notificazione abbia ad oggetto il provvedimento negativo di pensione privilegiata ordinaria, il ricorso è ricevibile anche se avanzato oltre il predetto termine, purché la pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero a seguito di domanda fatta dall'interessato per conseguire il trattamento privilegiato ordinario".
Art. 27
Notificazione dei provvedimenti
1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono soppressi.
Art. 28
Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro
1. L'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini del presente testo unico, sono sottoposti al riscontro delle ragionerie provinciali dello Stato ed al controllo della Corte dei conti".
I provvedimenti di cui al primo comma acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute e sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità in via successiva.
Sono esclusi dal riscontro e dal controllo di cui al precedente primo comma i provvedimenti adottati in via provvisoria".
Art. 29
Pagamento della pensione e degli assegni
1. L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"L'ammontare annuo delle pensioni e degli assegni di cui al presente testo unico, esclusi gli assegni una tantum, l'indennità speciale annua di cui agli articoli 25, 56 e 69 e gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, viene corrisposto agli aventi diritto con le norme stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423".
Art. 30
Riorganizzazione e potenziamento della Direzione generale delle pensioni di guerra
1. Per far fronte ai compiti e alle esigenze derivanti dall'attuazione del presente decreto, la dotazione organica dell'Amministrazione centrale del tesoro è aumentata fino a 300 unità, da assegnarsi alla Direzione generale delle pensioni di guerra.
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione alla necessità di funzionalità e di operatività dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.
3. In attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi per la copertura dei posti portati in aumento.
4. Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, di cui faranno parte fuzionari della Direzione generale delle pensioni di guerra, sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della cennata legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza delle qualifiche iniziali delle soppresse carriere alle qualifiche funzionali istituite con la legge medesima.
5. E' data facoltà al Ministro del tesoro di sostituire in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale con appositi test bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.
6. Nella prima applicazione del presente decreto potrà, altresì, procedersi alla nomina, in tutto o in parte, degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979 per le qualifiche iniziali del ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro.
7. Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alla rideterminazione delle competenze delle divisioni della Direzione generale delle pensioni di guerra per adeguarle ai compiti previsti dal presente decreto.
8. Per una più effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze di pensioni, la Direzione generale delle pensioni di guerra sarà fornita di mezzi tecnici adeguati, ivi compreso il potenziamento del centro elettronico, di arredi tecnici, di attrezzature, anche archivistiche, ricorrendo, ove occorra, a moderne tecnologie e ad apposite ditte di servizi per l'effettuazione di operazioni di massa preliminari alle procedure amministrative. Per le medesime finalità potranno essere conferiti incarichi di consulenza con le procedure di cui all'art. 380 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 31
Decorrenza dei nuovi benefici
1. Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite dal presente decreto decorrono dal 1° luglio 1981.
2. Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E, previste dal presente decreto, sono attribuite, a domanda, a decorrere dal 1° luglio 1981.
3. Le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici di cui al comma precedente hanno valore di segnalazione.
4. La domanda di cui al settimo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal 1° luglio 1981, ha valore di segnalazione.
5. L'adeguamento automatico di cui al precedente art. 1 ha decorrenza dal 1° gennaio 1982.
Art. 32
Disposizioni sul personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti
1. La dotazione organica cumulativa del personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli della Corte dei conti, prevista dal secondo comma dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata fino a duecentocinquanta unità.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, provvederà con proprio decreto, a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo conto delle esigenze di funzionamento e di operatività dei vari uffici.
3. Sino a quando non sarà entrata in vigore la disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Presidente della Corte dei conti può indire speciali concorsi per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo e di quelli comunque disponibili che risultassero ancora vacanti dopo la nomina dei candidati dichiarati idonei nei concorsi pubblici precedenti.
4. Nella prima applicazione del presente decreto, dopo la ripartizione dei posti di cui al precedente secondo comma, si procederà all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche di segretario o di revisore principale e di coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
5. Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi speciali e la composizione delle commissioni esaminatrici restano discipilinati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo all'uopo conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.
6. I posti disponibili allla data di entrata in vigore del presente decreto sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo le modalità previste dalla legge 30 settembre 1978, n. 583.
7. I posti accantonati alla data del 30 giugno 1980 nella qualifica di direttore capo aggiunto di segreteria e di revisione del ruolo ordinario della carriera direttiva della Corte dei conti per effetto dell'art. 60, secondo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono resi disponibili e possono essere conferiti a decorrere dal 1° luglio 1980, con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 54 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748.
8. Negli speciali concorsi previsti dai commi precedenti, sarà operata la riserva dei posti a favore del personale in servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Art. 33
Copertura finanziaria
1. All'onere relativo all'applicazione del presente decreto, valutato in lire 302 miliardi annui, di cui 103 miliardi e 500 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1981, si provvede con le somme iscritte al cap. 6171 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1981 e 1982 in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 23 settembre 1981, n. 533.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegati
Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo
Prima categoria:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione sì da costringere a speciale alimentazione.
16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale; (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 150.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).
Seconda categoria:
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
Terza categoria:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
Quarta categoria:
1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.
7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.
9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
11) L'epilessia a meno che per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).
17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Quinta categoria:
1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
3) La perdita totale di ambo i pollici.
4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.
10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
16) Diabete mellito o insipido di media gravità.
17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Sesta categoria:
1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.
15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascrivere a categoria superiore.
16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.
17) Psico-nevrosi di media entità.
18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
Settima categoria:
1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, a meno che per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.
4) La perdita totale dei due indici.
5) La perdita totale di un pollice.
6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.
7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
22) Laparocele voluminoso.
23) Gastroduodenite cronica.
24) Esiti di resezione gastrica.
25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
27) Isteronevrosi di media gravità.
28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.
29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.
Ottava categoria:
1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.
5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.
11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
14) Bronchite cronica.
15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare. 16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).
18) Gastrite cronica.
19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
21) Emorroidi voluminose procidenti.
22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
23) Cistite cronica.
24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
26) Ernie viscerali non contenibili.
27) Emicastrazione.
28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
31) Otite media purulenta cronica semplice.
32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabli di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
34) Dacriocistite purulenta cronica.
35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).
Tabella B
Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto
1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.
2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.
4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici.
5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.
6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.
9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.
11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.
12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
13) La distonia spastica diffusa del colon.
14) Ernie viscerali contenibili.
15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno.
17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.
18) L'epifora.
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A E B
a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, n. 2 e dalla lettera F n. 8. Ovviamente in tali lettere (B n. 2 ed F n. 8) vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista o meno la necessità della degenza continua o quasi continua a letto.
Le parole "grave"; e "notevole", usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità e ascritta. Con l'espressione ";assoluta, totale, completa", applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.
b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà piu elevata proporzionalmente alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.
c) L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.
La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.
Le frazioni del virus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali. Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:
V = 10/10
V = 9/10
V = 8/10
V = 7/10
V = 6/10
V = 5/10
V = 4/10
V = 3/10
V = 2/10
V = 1/10 (5/50)
Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.
Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l'occhio a 50 cm da esso.
Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.
Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.
Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.
d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dello equilibrio statico e dinamico.
e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1a, 2a, 5a, 7a e 8a della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.
In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3a, 4° e 6a) per equivalenza.
f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per cause della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite.
Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.
Col termine "organo" deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).
Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).
Con la dizione "perdita parziale" dell'organo superstite ("... venga a perdere... in parte l'organo superstite") si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.
Va altresì considerato alla stregua di "organi pari" quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente).
g) Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.
Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.
h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla 7a prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base all'entità dell'enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media - marcata - grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.
Tabella C
Trattamento spettante ai mutilati ed invalidi di guerra
Categorie
Importo annuo
1a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.
2.644.200
2a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
2.379.600
3a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
2.115.000
4a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
1.851.000
5a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
1.586.400
6a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
1.321.800
7a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
1.057.800
8a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
793.200
Tabella E
Assegni di superinvalidità
A)
1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché duri tale trattamento.
(Annue: L. 7.200.000)
A-bis)
1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.
(Annue: L. 6.480.000)
B)
1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 5.760.000)
C)
1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
(Annue: L. 5.040.000)
D)
1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
(Annue: L. 4.320.000)
E)
1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.
2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
(Annue: L. 3.600.000)
F)
1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 2.880.000)
G)
1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2) La disarticolazione di un'anca.
3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
(Annue: L. 2.160.000)
H)
1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare.
5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
(Annue: L. 1.440.000)
Tabella F
Assegno per cumulo di infermità
Natura del cumulo
Importo annuo
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B . . . . . . . . . . . .
L.
9.978.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
7.599.600
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
4.180.200
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
3.139.800
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella A . . . . . . . . . .
"
2.379.600
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A . . . . . . . .
"
2.142.000
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella A . . . . . . . . . .
"
1.903.200
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella A . . . . . . . . .
"
1.665.600
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella A . . . . . . . . .
"
1.428.000
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella A . . . . . . . . . .
"
1.189.800
Per una seconda infermità della settima categoria della tabella A . . . . . . . . .
"
951.600
Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella A . . . . . . . . .
"
714.000
Trattamento annuo spettante ai congiunti dei caduti
Soggetti di diritto
Importo annuo
Tabella G: Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.
1.477.200
Tabella M: Genitori, collaterali ed assimilati - Pensioni normali . . . . . . . . . . .
"
805.800
Tabella S: Genitori - Pensioni speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
790.800
Trattamento spettante alle vedove ed orfani degli invalidi deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata
Soggetti di diritto
Importo annuo
Tabella N: Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico:
2a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.
778.200
3a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
693.000
4a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
622.800
5a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
565.800
6a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
523.200
7a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
495.000
8a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
481.200