-
ASDI
-
Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
-
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
-
Contribuzione figurativa e Assegno al Nucleo Familiare
-
Decadenza
-
Decorrenza e durata
-
Destinatari
-
Finanziamento
-
Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
-
Misura
-
Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
-
Presentazione della domanda
-
Regime fiscale
-
Requisiti
-
Ricorsi amministrativi e giudiziari
-
Riduzione dell’importo
-
Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato
-
Sospensione
- Dettagli
- Visite: 27540
Messaggio 4233 del 23 luglio 1999
Oggetto:
CUMULO CON I REDDITI DA LAVORO DELLE PENSIONI LIQUIDATE CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 40 ANNI. CHIARIMENTI.
CON CIRCOLARE N.22 DELL'8 FEBBRAIO 1999 SONO STATI FORNITI I
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 77
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE1998, N.448, SECONDO CUI A DECORRERE DAL 1
GENNAIO 1999 IL CUMULO CON I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED
AUTONOMO DELLE PENSIONI DIRETTE CON QUALUNQUE DECORRENZA A CARICO
DEL REGIME GENERALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI, DELLE GESTIONI DEI
LAVORATORI AUTONOMI E DELLE FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE
DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA, LIQUIDATE CON
UN'ANZIANITA' PARI O SUPERIORE A 40 ANNI, E' DISCIPLINATO CON GLI
STESSI CRITERI PREVISTI PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA.
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA E' STATO
PRECISATO CHE DEVE ESSERE VALUTATA TUTTA LA CONTRIBUZIONE UTILE
PER LA MISURA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, ANCHE SE UTILIZZATA
SUCCESSIVAMENTE AL PENSIONAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DI
SUPPLEMENTI.
DA PARTE DI ALCUNE STRUTTURE SONO STATI CHIESTI CHIARIMENTI IN
ORDINE AI CRITERI DA SEGUIRE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE
PREDETTE DISPOSIZIONI PER LE PRESTAZIONI IL CUI DIRITTO RISULTI
PERFEZIONATO CON ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE MA CHE RISULTINO
CALCOLATE SULLA BASE DI UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE.
AL RIGUARDO SI PRECISA CHE CONDIZIONE SUFFICIENTE, AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN PAROLA, E' IL RAGGIUNGIMENTO
DEI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CIRCOSTANZA
CHE TALE ANZIANITA' RISULTI CONSEGUITA AI SOLI FINI DEL DIRITTO A
PENSIONE E NON PER LA MISURA DELLA PRESTAZIONE (V. ANCHE PUNTO 3
DELLA CIRCOLARE N.44 DEL 24 FEBBRAIO 1996; PUNTO 4 DEL MESSAGGIO
N.11054 DEL 1998).
* * *
CONSIDERATO CHE IL TERMINE DELLE DICHIARAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE
ALL'ANNO 1998 SCADRA' IL PROSSIMO 2 AGOSTO, ENTRO TALE DATA DEVONO
ESSERE COMUNICATI I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO DA PARTE DEI
PENSIONATI TENUTI A TALE DICHIARAZIONE, SECONDO I CRITERI DI CUI
AL MESSAGGIO N. 2372 DEL 6 LUGLIO 1999.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS