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ASDI
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Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
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Contribuzione figurativa e Assegno al Nucleo Familiare
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Decadenza
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Decorrenza e durata
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Destinatari
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Finanziamento
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Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Misura
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Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
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Presentazione della domanda
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Regime fiscale
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Requisiti
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Ricorsi amministrativi e giudiziari
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Riduzione dell’importo
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Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato
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Sospensione
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Messaggio 18185 del 9 giugno 2004
Oggetto:
Estensione della Indennità di cui all'art. 39, comma 1 della legge 28.12.2001 n.448 anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
L'articolo 3, comma 131, della legge 24.12.2003, n. 350 ha esteso, a far tempo dall'1.1.2004, i benefici di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 28.12.2001 n. 448 per i lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
Con riferimento alla indennità prevista per le patologie in oggetto, si invitano le Sedi ad attenersi - allo stato- alle disposizioni emanate per i richiedenti affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, con circolare n. 154 dell'1.10.2002.
Si fa presente che l'accertamento delle patologie di cui trattasi dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche (ASL), contenenti la espressa dicitura della malattia con indicazione anche della terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea, seguita dal richiedente.
L'Indennità di cui trattasi avrà decorrenza 1.1.2004, laddove a tale data siano presenti tutti i requisiti richiesti dalla legge (448/2001) di età, di contribuzione e di patologia.
Ove uno dei requisiti richiesti abbia riferimento a data successiva, la decorrenza dell'indennità dovrà essere riportata al primo giorno del mese successivo al verificarsi di detto evento.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni di carattere operativo e sulla eventuale revisionabilità delle patologie di cui alle precitate leggi n. 448/2001 e n. 350/2003.
IL DIRETTORE CENTRALE
NORI