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ASDI
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Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
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Contribuzione figurativa e Assegno al Nucleo Familiare
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Decadenza
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Decorrenza e durata
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Destinatari
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Finanziamento
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Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Misura
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Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
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Presentazione della domanda
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Regime fiscale
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Requisiti
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Ricorsi amministrativi e giudiziari
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Riduzione dell’importo
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Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato
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Sospensione
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Messaggio 6726 del 28 febbraio 2005
Oggetto:
Maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Precisazioni.
In relazione a quesiti pervenuti in materia di accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.25, comma 2, del D.Lvo n.151/2001 si forniscono le seguenti precisazioni.
- Requisito di 260 contributi (cinque anni di contribuzione)
E’ stato precisato con circolare n. 61 che tale requisito deve essere posseduto al momento della domanda di accredito e deve riferirsi a contribuzione versata in costanza di lavoro subordinato nell’AGO e non si può procedere alla totalizzazione con eventuale contribuzione versata nelle gestioni autonome ART/COM e CD/CM.
- Diritto all’accredito
Per avere diritto all’accredito e per stabilirne la durata si deve fare riferimento al primo contributo obbligatorio immediatamente successivo al periodo da accreditare, ovvero in mancanza di contribuzione , al primo contributo precedente l’evento.
Se prima e dopo l’evento il soggetto può vantare soltanto contribuzione versata in relazione ad attività autonoma , anche se titolare del requisito dei cinque anni versati in costanza di lavoro subordinato non ha titolo all’accredito.
Anche in presenza soltanto di contribuzione versata a favore delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si deve procedere all’accredito figurativo della maternità a partire dall’1.7.1972 (D.P.R. 31.12.1971 n.1403).
Per quanto riguarda le lavoratrici a domicilio le norme concernenti l’astensione obbligatoria per determinati periodi anteriori e posteriori al parto e la relativa copertura figurativa è stata prevista dalla legge 1204/71.
L’accredito figurativo in favore delle addette ai lavori agricoli è riconosciuto a decorrere dal 4 gennaio 1951 ai sensi della legge 26 agosto 1950, n.860.
Ciò in quanto il periodo di riferimento non può essere antecedente alla data di costituzione della gestione interessata.
Se, invece, prima o dopo l’evento può vantare contribuzione versata in costanza di lavoro subordinato e sempre in presenza del requisito dei cinque anni ha diritto all’accredito.
Al riguardo si precisa che con circolari n. 102/2002 e n.61/2003 è stato chiarito che detti periodi di maternità possono essere accreditati nella medesima durata prevista per gli eventi intervenuti nel corso di un rapporto lavorativo e nei confronti delle medesime categorie di soggetti tutelati dalla normativa vigente al momento dell’evento.
IL DIRETTORE CENTRALE
NORI