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ASDI
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Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
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Contribuzione figurativa e Assegno al Nucleo Familiare
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Decadenza
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Decorrenza e durata
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Destinatari
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Finanziamento
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Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Misura
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Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
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Presentazione della domanda
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Regime fiscale
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Requisiti
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Ricorsi amministrativi e giudiziari
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Riduzione dell’importo
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Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato
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Sospensione
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Messaggio 16217 del 6 giugno 2006
Oggetto: Legge n.81/2006. Modifica alla disciplina giuridica della retribuzione imponibile
ai fini contributivi e delle prestazioni per gli operai agricoli.
Chiarimenti in merito ai meccanismi contrattuali di graduale avvicinamento
della retribuzione ai livelli ordinari.
Si fa seguito alle disposizioni impartite con le circolari n. 57/2006 e n. 58/2006 in merito alla modifica della disciplina giuridica della retribuzione imponibile ai fini contributivi e delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato, introdotta dall'articolo 1, commi 4 e 5, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per fornire alcuni chiarimenti richiesti da Direzioni nel cui territorio vigono meccanismi contrattuali di graduale adeguamento della retribuzione alle misure previste a regime.
Come è noto, infatti, nel settore agricolo i CCNL determinano soltanto la struttura della retribuzione, ma non la sua misura, demandandone l'esatta individuazione alla contrattazione locale, normalmente a quella provinciale. In tale contesto è necessario distinguere due ipotesi:
a) retribuzioni direttamente previste dal contratto provinciale o retribuzioni di graduale adeguamento individuate mediante accordi locali, il cui contenuto è integralmente predeterminato dallo stesso contratto provinciale che ne costituisce la fonte;
b) retribuzioni contrattuali di graduale adeguamento demandate dal contratto provinciale alla contrattazione aziendale o individuale.
Nel caso di cui alla lettera a., retribuzioni inferiori a quella valida per la generalità delle imprese operanti nella provincia, ma esattamente individuate per quanto attiene alla misura ed alle circostanze alle quali conseguono, devono essere considerate compatibili col disposto dell'articolo 1 comma 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Nel caso di cui alla lettera b., all'opposto, la determinazione da parte della contrattazione aziendale o individuale di retribuzioni inferiori a quella ordinaria prevista dal contratto provinciale, sia pure per rimando di quest'ultimo, è inefficace ai fini degli obblighi contributivi e del diritto alle prestazioni.
Ciò in applicazione del principio generale introdotto dalla legge n. 389/1989, che, cioè, possano essere presi in considerazione, ai fini previdenziali, accordi collettivi di rango inferiore o contratti individuali, solo nel caso in cui da questi derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo sovraordinato.
Giova, inoltre, sottolineare, a modifica di quanto precisato nelle circolari n. 9/1983-par.3 e n. 64/1989-par.6, come in entrambi i casi la retribuzione di riferimento non possa mai essere inferiore ai minimali di legge, che per l'anno 2006 sono determinati in:
€ 36,14 per quanto attiene al minimo giornaliero,
€ 6,25 per quanto attiene al minimo orario.
Con riguardo alla conservazione del diritto alle prestazioni economiche di malattia, si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.L. 463/1983, le prestazioni stesse non spettano per periodi successivi alla cessazione del rapporto a tempo determinato. In particolare, nel caso di operai agricoli a tempo determinato, il diritto all’indennità di malattia viene meno al momento della scadenza dell’efficacia temporale degli elenchi anagrafici, coincidente con il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per quanto attiene, invece, al congedo maternità (già astensione obbligatoria), il diritto alla relativa indennità economica compete anche in caso di eventi che insorgano entro 60 giorni dalla data di cessazione dell’efficacia degli elenchi suindicati (v. circ. 157 del 16/07/1984).
Da tale principio discende che per gli eventi indennizzabili verificatisi nel 2006, ai fini della liquidazione delle indennità di cui sopra, si farà ricorso alle giornate lavorate ed alle relative retribuzioni percepite nel corrente anno soltanto nei casi in cui il requisito occupazionale minimo non si sia già perfezionato con l’iscrizione negli elenchi del 2005 (ipotesi, quest’ultima, in cui si farà riferimento ai criteri previgenti).
IL DIRETTORE IL DIRETTORE CENTRALE
DEL PROGETTO Ruggero Golino
Onofrio Paolo Aldo Poliseno