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ASDI
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Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
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Contribuzione figurativa e Assegno al Nucleo Familiare
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Decadenza
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Decorrenza e durata
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Destinatari
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Finanziamento
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Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Misura
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Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
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Presentazione della domanda
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Regime fiscale
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Requisiti
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Ricorsi amministrativi e giudiziari
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Riduzione dell’importo
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Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato
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Sospensione
- Dettagli
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Messaggio 10997 del 14 maggio 2008
Oggetto:
Riconoscimento di benefici assistenziali ( assegno sociale ed invalidità civile ) ad ascendenti di cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia.
A seguito di richieste di precisazioni pervenute da alcune Direzioni provinciali, si rendono necessari ulteriori chiarimenti al messaggio n. 4602 del 25 febbraio 2008.
Come comunicato, tra l'altro, con detto messaggio, con decorrenza dall'11 aprile 2007, i cittadini comunitari ed i loro familiari a carico che risiedono regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, possono fare richiesta, in presenza degli altri requisiti, dell'assegno sociale e delle prestazioni di invalidità civile, accludendo alla domanda il certificato di iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.
I titolari di carta di soggiorno, non ancora scaduta alla data dell'11 aprile 2007, possono presentare la domanda, allegando la suddetta carta di soggiorno.
Per quanto riguarda il diritto alle prestazioni assistenziali sopra citate nei confronti degli ascendenti dei cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia, oltre all'iscrizione anagrafica presso i Comuni, è necessario il possesso del "diritto di soggiorno permanente" sul territorio italiano da almeno cinque anni ( v. art.14 del Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30 ).
Si ricorda che, ai sensi dell'art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335," l'assegno sociale è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente, ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti".
Pertanto, in sede di verifiche reddituali, si dovranno sottoporre ad esame le predette dichiarazioni, con particolare riferimento ai fenomeni dei ricongiungimenti familiari.
Alla luce di quanto sopra, codeste Sedi dovranno recuperare eventuali importi di prestazioni assistenziali, concesse in difformità a quanto richiamato.
Per effettuare il monitoraggio delle situazioni oggetto del presente messaggio, è stato predisposto...........