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ASDI
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Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
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Contribuzione figurativa e Assegno al Nucleo Familiare
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Decadenza
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Decorrenza e durata
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Destinatari
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Finanziamento
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Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Misura
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Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
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Presentazione della domanda
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Regime fiscale
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Requisiti
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Ricorsi amministrativi e giudiziari
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Riduzione dell’importo
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Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato
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Sospensione
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Messaggio 4363 del 21 febbraio 2008
Oggetto:
Art 2, comma 504, Legge 244/2007 (finanziaria 2008) - Accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro - Soggetti titolari del diritto all'accredito ed al riscatto
La G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285, ha pubblicato la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 ( Finanziaria per il 2008 ).
L’art. 2, comma 504, della legge citata stabilisce che le disposizioni degli articoli 25 e 35 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2008.
Il comma in esame detta una norma di interpretazione autentica che modifica parzialmente alcuni principi applicativi in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità e, in particolare, introduce la nozione di iscritto alla data del 27.4.2001.
Con riferimento a detta nozione e con riserva di meglio precisare in sede di emanazione di apposita circolare si precisa che per l’assicurazione generale obbligatoria l’iscritto in servizio è il soggetto di condizione attiva che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001 non è titolare di trattamento pensionistico.
Conseguentemente, la facoltà di accredito o riscatto è preclusa a tutti coloro che, entro la predetta data del 27.4.2001, risultino pensionati salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità che si rioccupino, considerata la particolarità dello status di pensionato titolare di assegno di invalidità.
Ne consegue che le Sedi in indirizzo dovranno attenersi alle predette disposizione ed escludere che soggetti pensionati alla data del 27.4.2001 possano chiedere l'accredito dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro o il riscatto dei periodi di congedo parentale con conseguente ricostituzione della prestazione in godimento.
IL DIRETTORE CENTRALE
M. NORI