Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Disoccupazione speciale edilizia Beneficiari
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Beneficiari
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Cessazione
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Compatibilità e cumulabilità con il lavoro autonomo
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Contribuzione figurativa
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Decorrenza
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Disoccupazione speciale per l’edilizia
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Equiparazione del contratto di solidarietà difensivo ex lege n. 863 del 1984 alla Cassa Integrazione straordinaria
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La domanda
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La durata
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La settimana natalizia
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Misura
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Modalità di pagamento
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Requisiti
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Scelta del trattamento
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Trasformazione della domanda di ASpI o Mobilità in domanda di DS speciale edilizia
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Disoccupazione speciale per l’edilizia
Beneficiari
E' una prestazione riservata ai lavoratori dipendenti del settore dell'edilizia e ai soci lavoratori di cooperative edili.
Ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative edili che sono stati licenziati per:
- cessazione dell'attività aziendale;
- ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
- riduzione di personale:
- fallimento di aziende edili ed affini anche del settore artigiano
Il trattamento speciale di disoccupazione non spetta
- Ai lavoratori che si dimettono volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità);
- ai lavoratori licenziati per motivi non contingenti all’azienda;
- agli extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
- ai lavoratori parasubordinati;
- agli apprendisti;
- ai dirigenti;
- ai lavoratori titolari di pensione diretta;
- ai lavoratori licenziati per fine contratto a tempo determinato.
- ai lavoratori che vengono avviati al lavoro tramite un somministratore. (Il contratto di somministrazione lavoro (Circ. 18 del 01/02/2005), è il contratto tramite il quale viene regolata la fornitura di prestatori di lavoro dall'impresa di somministrazione all'impresa utilizzatrice. L'azienda di somministrazione è inquadrata nel settore del terziario, pertanto anche nel caso in cui il somministrato presti attività lavorativa presso un'impresa edile e viene licenziato, lo stesso lavoratore non avrà diritto al trattamento speciale dell'edilizia.(Circ. 41 del 13/03/2006)