Eureka Previdenza

Decadenza dall'azione giudiziaria

Errata ricostituzione per fatti sopravvenuti  ed errato ricalcolo di prime liquidazioni parziali

(circ.95/2014)

 

Decadenza dall'azione giudiziaria

Errata ricostituzione per fatti sopravvenuti  ed errato ricalcolo di prime liquidazioni parziali

(circ.95/2014)

 

Errata ricostituzione per fatti sopravvenuti

Il comma 6 dell’articolo 47 deve intendersi riferito ai provvedimenti di prima liquidazione e, stante la natura eccezionale delle disposizioni in materia di decadenza, non è consentita un’applicazione estensivo-analogica dello stesso.

Pertanto, nel caso di ricostituzioni, a domanda o d’ufficio, effettuate per fatti sopravvenuti di cui al punto 2, qualora il relativo provvedimento risulti viziato da un errore di calcolo, da erronea applicazione di disposizioni di legge o non riconosca una componente della posizione contributiva, la domanda finalizzata ad ottenere il ricalcolo della prestazione e il conseguente adeguamento dell’importo in pagamento non soggiace ad alcun termine di decadenza, bensì al limite della prescrizione quinquennale relativamente al riconoscimento dei ratei pregressi.

Errato ricalcolo di prime liquidazioni parziali

Nel caso in cui un provvedimento di prima liquidazione che riconosca parzialmente la prestazione per effetto di una delle situazioni di cui al punto 1.1 sia stato oggetto di un successivo provvedimento di ricalcolo, anch’esso parziale, per effetto di una delle situazioni di cui al punto 1.1, l’azione giudiziaria finalizzata a conseguire l’integrale pagamento della prestazione rimane comunque sottoposta al termine triennale che decorre dal provvedimento di prima liquidazione (calcolato come indicato al punto 1.2).

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