Eureka Previdenza

Il sistema normativo degli indebiti

Indebiti “propri”: ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali. Gestione privata

(circ.47/2018)

Per la Gestione Privata è vigente l’articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, secondo la lettura contemplata dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Detta disciplina - che trova applicazione per i pagamenti indebiti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001, considerate le disposizioni di carattere transitorio e derogatorio intervenute successivamente, per le quali si fa rinvio al paragrafo 2.1 - prevede testualmente che “Le pensioni […] possono essere in ogni momento rettificate […] in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”.

Il sistema normativo degli indebiti

Indebiti “propri”: ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali. Gestione privata

(circ.47/2018)

Per la Gestione Privata è vigente l’articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, secondo la lettura contemplata dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Detta disciplina - che trova applicazione per i pagamenti indebiti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001, considerate le disposizioni di carattere transitorio e derogatorio intervenute successivamente, per le quali si fa rinvio al paragrafo 2.1 - prevede testualmente che “Le pensioni […] possono essere in ogni momento rettificate […] in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”.

Condizioni per l'irripetibilità dell'indebito pensionistico

La richiamata disposizione di interpretazione autentica precisa che l’indebito pensionistico è irripetibile in presenza delle seguenti condizioni:

  • le somme indebite sono state corrisposte in base a formale provvedimento definitivo;
  • il provvedimento che ha dato origine alla prestazione indebita è stato comunicato all’interessato;
  • non vi è stata omessa od incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’ente erogatore.

Pertanto, in conformità alla normativa vigente, fra le cause degli indebiti pensionistici “propri” si ravvisano sia gli errori contestuali alla liquidazione o alla ricostituzione della pensione, sia gli errori sopravvenuti, dipendenti da mutamento non segnalato della situazione di fatto o di diritto esistente al momento del provvedimento, di seguito trattati.

Errori contestuali alla liquidazione o alla ricostituzione della pensione

L’errore contestuale al provvedimento di attribuzione della pensione, da cui consegue l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite, presuppone che il vizio sia imputabile all’Istituto. Tale disciplina di favore si estende anche al caso in cui l’errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall’Istituto.

Per contro, nel caso in cui l’indebito pagamento sia determinato dall’omessa o incompleta comunicazione da parte dell’interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’Istituto, le somme di cui trattasi devono intendersi integralmente recuperabili.

L’omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall’Istituto, esclude, dunque, l’imputabilità dell’errore all’Istituto medesimo.

Pertanto, se l’interessato comunica all’Istituto circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, le Strutture territoriali competenti sono tenute a rettificare tempestivamente i provvedimenti errati, non essendo recuperabili, per quanto sopra esposto, le somme indebitamente erogate dopo la predetta comunicazione.

Errori successivi alla liquidazione o alla ricostituzione della pensione

Gli indebiti possono derivare anche da una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di ricostituzione, diversi dalle situazioni reddituali (ad esempio, scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti o dell’assegno di invalidità, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo etc.).

In tali ipotesi, qualora detti fatti sopravvenuti siano conosciuti, gli indebiti sono suscettibili di sanatoria. Viceversa, qualora gli stessi debbano essere dichiarati dall’interessato, le somme indebitamente erogate fino alla data della comunicazione devono essere recuperate in ogni caso. Non sono comunque recuperabili le somme indebite erogate successivamente alla predetta comunicazione.

Analogamente a quanto già precisato alla lettera a) in merito agli errori contestuali, le Strutture competenti, a seguito di comunicazione da parte dell’interessato, sono tenute a rettificare tempestivamente il provvedimento errato.

Pagamenti indebiti di pensione effettuati ante 2001

Pagamenti indebiti di pensione effettuati ante 2001

Come anticipato in premessa, il legislatore è più volte intervenuto nella materia in questione con disposizioni di carattere eccezionale, le quali, in deroga alle disposizioni richiamate al paragrafo 2, hanno statuito l’assoluta irripetibilità delle somme indebitamente erogate, ferme restando le fattispecie dolose previste dalla disciplina ordinaria.

L’articolo 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l’articolo 38, commi da 7 a 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, hanno dettato, con effetto retroattivo e in via transitoria, una disciplina sostitutiva, che si applica alle eventuali fattispecie residuali di pagamenti indebiti erogati fino al 31 dicembre 2000, avuto riguardo al momento di esecuzione del pagamento non dovuto[1].

In particolare, a norma del citato articolo 1, comma 260 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si procede al recupero delle prestazioni indebite per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 qualora l’interessato, in assenza di dolo, sia stato percettore di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro. Qualora lo stesso risulti aver conseguito un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo superiore a 8.263,31 euro, non si fa luogo al recupero nei limiti di un quarto dell’importo riscosso e il recupero stesso si effettua solo sui tre quarti della somma riscossa (articolo 1, comma 261 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Analogamente, secondo il citato ’articolo 38, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si procede al recupero delle prestazioni indebite di cui trattasi qualora l’interessato, in assenza di dolo, sia stato percettore di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro. Qualora lo stesso risulti aver conseguito un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di importo superiore a 8.263.31 euro, non si fa luogo al recupero nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.

In proposito si rammenta che, secondo le indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero del lavoro in ordine all’applicazione della sanatoria introdotta dalla legge n. 662/96, ai fini della determinazione di tale reddito imponibile non si deve tenere conto del reddito della casa di abitazione. Parimenti, non vanno valutati ai predetti fini i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, nonché le competenze arretrate soggette a tassazione separata, in quanto non facenti parte della base imponibile di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Al riguardo, si ricorda che la Suprema Corte, con la decisione n. 4809 del 7 marzo 2005 resa a Sezioni Unite, ha affermato che la sanatoria prevista dall’articolo 38 della legge n. 448/2001 non si applica agli indebiti pensionistici verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1996 e non totalmente recuperati, qualora non risultino recuperabili alla luce della disciplina di cui alla legge n. 662/96. Ne consegue che, per effetto della citata sentenza, le prestazioni erogate prima del 1° gennaio 1996, se non recuperate in tutto o in parte, sono ripetibili integralmente ovvero per la parte residua secondo i criteri posti dalla legge n. 448/2001 solo qualora risultino ripetibili anche secondo i criteri previsti dalla precedente legge n. 662/1996.

In merito agli indebiti ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2001, e già oggetto di parziale sanatoria ai sensi dell’articolo 1, commi da 260 a 265, della legge n. 662/1996, non deve essere operata una ulteriore riduzione di un quarto dell’importo da riscuotere ai sensi dell’articolo 38 della legge n. 448/2001, ma deve soltanto essere verificato l’ammontare del reddito ai fini della continuazione dell’azione di recupero.

Da ultimo, si rammenta che non rientrano nella sanatoria disciplinata dalla normativa in esame le tipologie di indebiti di cui al seguente elenco:

  • gli indebiti da prestazioni di invalidità civile;
  • gli indebiti relativi a trattenute per attività lavorativa non operate;
  • gli indebiti  per ritenute IRPEF non versate;
  • gli indebiti dichiarati ripetibili con sentenze passate in giudicato;
  • gli indebiti derivanti da pagamenti di pensione che sono stati effettuati in attuazione di sentenza provvisoriamente esecutiva (divenuti senza titolo a seguito di successiva sentenza favorevole all’Istituto).

Per completezza di esposizione si precisa che quanto disposto dai richiamati articolo 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ’articolo 38, commi da 7 a 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica agli indebiti costituitisi su prestazioni INVCIV.

Per le prestazioni di invalidità civile trova invece applicazione la sanatoria di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legge 30/09/2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326/2003, che prevede la non ripetibilità delle somme relative a prestazioni di invalidità civile indebitamente percepite dai soggetti privi dei requisiti reddituali.

Detta disposizione rileva solo per eventuali fattispecie residuali, atteso che la stessa, per espressa previsione normativa, si applica esclusivamente agli indebiti sorti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge.

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