Eureka Previdenza

Lavoratori con contribuzione Inps e Enpals

Casi particolari

(msg.3324/2014)

L’articolo 4 ter del DSL 6/1993 convertito nella Legge 17/03/1993, n. 63 ha previsto la possibilità di cumulare la contribuzione riferita ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con i contributi di altre forme di assicurazione obbligatoria e, pertanto, anche per detta contribuzione valgono le regole di cumulo previste tra il Fondo Lavoratori dipendenti  e la Gestione ex-Enpals.

Si rammenta, inoltre, che in presenza di lavoratori che risultino titolari di contribuzione presso la gestione ex Enpals, il Fondo Lavoratori Dipendenti, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Istituto, è possibile utilizzare la contribuzione ex-Enpals a condizione che la stessa sia determinante per il raggiungimento del requisito pensionistico presso una delle  gestioni speciale dei lavoratori autonomi. In particolare l’accertamento del requisito, ai fini del diritto a pensione dell’interessato, dovrà essere condotto valutando:

  1. in primo luogo, l’eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici attraverso l’unificazione dei contributi accreditati presso la gestione ex Enpals  ed il Fondo Lavoratori Dipendenti, secondo le regole prima indicate;
  2. qualora detta verifica dia esito negativo, l’eventuale conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione della gestione speciale e del F.P.L.D. dell’Istituto;
  3. in via residuale, il conseguimento del diritto a pensione attraverso l’utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse gestioni.  In questi casi, al fine della valutazione dello stato assicurativo per la concessione del trattamento previdenziale, si richiamano le istruzioni operative impartite con i messaggi INPS n. 36579 del 28/04/1994 e n. 14371 del 01/06/2007.

Si ribadisce, inoltre, che nel caso di presenza di contribuzione ex Enpals e contribuzione Inps AGO-FPLD, ai soli fini del diritto alla pensione di inabilità, non trova più applicazione la disciplina dettata dall'articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971, ma si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 (Circolare n. 140/2013).  Si rinvia, infine, alle istruzioni fornite con msg. 15738/2013 per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012.

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