Eureka Previdenza

Prescrizione dei ratei di pensione

Termine quinquennale di prescrizione

(msg.220/2013)

Per effetto delle novità legislative, il nuovo termine di prescrizione quinquennale si applica come di seguito indicato.

Tali disposizioni si attengono ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione della riduzione del termine prescrizionale a cinque anni in materia di contributi, come operato dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, prendendo soprattutto a base di riferimento interpretativo il disposto normativo di cui all’articolo n. 252 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, norma  cui deve attribuirsi valore di regola generale, secondo  quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 6173 del 7 marzo 2008, con richiamo alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 20 del 3 febbraio 1994.

Prescrizione dei ratei di pensione

Termine quinquennale di prescrizione

(msg.220/2013)

Per effetto delle novità legislative, il nuovo termine di prescrizione quinquennale si applica come di seguito indicato.

Tali disposizioni si attengono ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione della riduzione del termine prescrizionale a cinque anni in materia di contributi, come operato dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, prendendo soprattutto a base di riferimento interpretativo il disposto normativo di cui all’articolo n. 252 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, norma  cui deve attribuirsi valore di regola generale, secondo  quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 6173 del 7 marzo 2008, con richiamo alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 20 del 3 febbraio 1994.

Ratei arretrati maturati dopo il 6 luglio 2011

Il diritto ai ratei arretrati – anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati dopo il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato articolo 38), si prescrive in cinque anni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data.

Es.: Il rateo maturato il 7 luglio 2011 si prescrive il 7 luglio 2016.

Ratei arretrati maturati entro il 6 luglio 2011

Il diritto ai ratei arretrati – anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati entro il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato articolo 38), anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data, si prescrive secondo il seguente meccanismo di “riduzione” del previgente periodo decennale di prescrizione.

  1. Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione superiore a cinque anni, detto periodo deve essere ridotto a cinque anni.
    Es.: Diritto acquisito in data 06.07.2008. In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 06.07.2018. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 3 anni e il restante periodo di 7 anni non potrà essere fruito per intero ma sarà ridotto fino al previsto limite dei 5 anni. La prescrizione maturerà, pertanto, il 06.07.2016.
    Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l’intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalità operative:
    1. considerare la data di presentazione della domanda di rateo (es. 6 luglio 2010);
    2. considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (es. 6 luglio 2000);
    3. verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (es. 9 anni, essendo decorso 1 anno dal 6 luglio 2010 al 6 luglio 2011);
    4. ridurre a cinque anni il residuo termine decennale di prescrizione da far decorre dal 6 luglio 2011 (es. il rateo del 6 luglio 2000 si prescrive il 6 luglio 2016).  
  2. Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione inferiore a cinque anni, detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.
    Es.: Diritto acquisito in data 06.07.2004. In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 06.07.2014. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 7 anni e il restante periodo di 3 anni potrà essere fruito per intero perché entro il limite dei 5 anni previsti dalla nuova normativa. La prescrizione maturerà, pertanto, il 06.07.2014.
    Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l’intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalità operative:
    1. considerare la data di presentazione della domanda di rateo (es. 6 luglio 2012);
    2. considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (es. 6 luglio 2002);
    3. verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (es. 1 anno, essendo decorsi 9 anni dal 6 luglio 2002 al 6 luglio 2011);
    4. verificare che la domanda sia stata presentata entro il termine residuale della prescrizione decennale da far decorrere dal 6 luglio 2011 (es. domanda presentata il 6 luglio 2012 entro 1 anno dal 6 luglio 2011, pertanto, il rateo di luglio 2002 non è prescritto).
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