Home Pensioni Argomenti di carattere generale Prescrizione dei ratei di pensione Norme Circolari Inps CI 1989 Circolare 164 del 24 luglio 1989
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Circolare 164 del 24 luglio 1989
ALLEGATO 1
OGGETTO: Prescrizione delle rate di pensione. Sentenza della Corte
Costituzionale n.283 del 17 maggio 1989. Illegittimita'
costituzionale dell'art.11 della legge 11 marzo 1988, n.67.
Con circolare n.170 del 4 agosto 1988, sono state impartite
le istruzioni applicative dell'art.11 della legge 11 marzo 1988,
n.67 il quale, interpretando autenticamente l'art.129, 1øcomma, del
R.D.L. n.1827/1935, ha stabilito che l'articolo stesso - a mente del
quale "le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno
della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto" - va
interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica
anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento.
La questione di legittimita' del predetto art.11 e' stata
sottoposta alla Corte Costituzionale con ordinanza del Pretore di
Parma il quale ha sottolineato "il carattere solo formalmente
interpretativo e sostanzialmente innovativo della norma denunciata,
atteso che, per consolidata giurisprudenza, la prescrizione breve di
cui all'art.129 del R.D.L. n.1827/1935 era precedentemente ritenuta
operante per le sole rate di pensione gia' liquidate e poste in
PAGAMENTO."
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione
sollevata dal Pretore di Parma osservando che per effetto della
normativa in esame "la prescrizione (breve) di cui all'art.129,
legge del 1935 viene a dispiegare i suoi effetti in tutte le fasi,
comunque, del procedimento inteso alla liquidazione. Il che,
disposto peraltro a distanza d'oltre un cinquantennio da una
incontroversa applicazione della norma circoscritta alle somme gia'
in riscossione, e' elemento rivelatore di concreta irrazionalita':
identicamente disciplinandole, si rendono omogenee posizioni
oggettivamente difformi e cioe' la fase, non ancora esaurita, della
liquidazione (o della riliquidazione) con la ben diversa fattispecie
della riscossione".
In considerazione dei motivi anzidetti, la Corte
Costituzionale, con sentenza n.283 del 17 maggio 1989 (all.1) ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.11 della legge 11
marzo 1988, n.67.
Per effetto della sentenza di incostituzionalita' l'art.129,
comma 1ø del R.D.L. n.1827/1935 deve tornare ad applicarsi in
conformita' all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in
materia presso la Corte di Cassazione e recepito dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto con deliberazione n.148 del 22 giugno
1979: per cui mentre alle rate di pensione gia' messe in pagamento si
applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art.129, alle
rate non ancora liquidate si applica la prescrizione ordinaria
decennale di cui all'art.2946 c.c.
Conformemente a tale principio la prescrizione quinquennale
deve trovare applicazione nei casi di tardiva riscossione da parte
del pensionato delle rate di pensione o delle maggiori somme
spettanti a titolo di ricostituzione poste in pagamento
DALL'ISTITuto.
La prescrizione ordinaria decennale deve trovare
applicazione nei casi di presentazione della domanda di pensione o
di ricostituzione a distanza di oltre dieci anni dalla data di
decorrenza della pensione o della ricostituzione; deve trovare
altresi' applicazione nell'eventualita' che le rate di pensione o le
maggiori somme spettanti a titolo di ricostituzione (a domanda o
d'ufficio) siano poste in pagamento a distanza di oltre dieci anni
dalla loro scadenza virtuale senza che da parte dell'interessato
siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.
In conformita' a tali principi la prescrizione decennale
deve trovare applicazione anche nei casi di liquidazione o
ricostituzione di pensione conseguenti a sentenze della Corte
COSTITUZIOnale.
La prescrizione decennale deve trovare infine applicazione
nei casi di richiesta di pagamento delle rate maturate e non
riscosse presentata dagli aventi causa del pensionato a distanza di
oltre dieci anni dalla data di scadenza delle rate stesse.
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Le presenti istruzioni - che sostituiscono quelle impartite
con la circolare n.170 del 4 agosto 1988 e con il successivo
messaggio n.10659 del 14 novembre 1988 - devono trovare applicazione
per i casi futuri e per quelli in corso di trattazione: i casi gia'
definiti in difformita' saranno riesaminati, a domanda degli
interessati, e definiti conformemente.
IL DIRETTORE GENERALE