Eureka Previdenza

Rivalutazione delle pensioni - Rinnovi annuali

Disposizioni legislative per aumenti costo vita

  • Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: “Con effetto dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”.
  • La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
  • Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che “Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra   tre   e cinque   volte   il   trattamento   minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”.
  • Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che “Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato ”.
  • Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “In considerazione della contingente   situazione   finanziaria,   la   rivalutazione     automatica   dei   trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
  • L’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 dispone che: “Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:
    1. nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre   volte   il   predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto   previsto dalla   presente   lettera,   l'aumento   di   rivalutazione   è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    2. nella misura del 95 per cento per i trattamenti   pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il   trattamento   minimo   INPS   con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per   le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto rattamento minimo   e   inferiore   a   tale   limite   incrementato   della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente   lettera,   l'aumento   di   rivalutazione   è   comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    3. nella misura del 75 per cento per i trattamenti   pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per   le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo   e   inferiore   a   tale   limite   incrementato   della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento   di   rivalutazione   è   comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    4. nella misura del 50 per cento per i trattamenti   pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il   trattamento   minimo   INPS   con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per   le pensioni di importo superiore a sei   volte   il predetto trattamento minimo e   inferiore   a   tale   limite,   incrementato   della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente   lettera,   l'aumento   di   rivalutazione   è   comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    5. nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per   ciascuno   degli   anni   2015   e   2016,   per   i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei   volte   il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
  • La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015 (pubblicata in G.U. n.18 del 6.5.2015), ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.Com’è noto, il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 stabiliva che, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica era riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato. Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 novella il predetto comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.
  • Disposizioni reintrodotte a partire dall’anno 2019:
    L’articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che:
    Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dal comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448,  è riconosciuta:
    • per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
    • per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
      • nella  misura  del  97  per  cento  per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente  pari  o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore atre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto  limite maggiorato.  Per  le  pensioni  di importo  superiore  a  quattro  volte  il  predetto  trattamento minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
      • nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  cinque volte  il  trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero,l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
      • nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a seivolte il trattamento minimo INPS.  Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a  sei  volte  il  predetto  trattamento  minimo  e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base  di  quanto  previsto  dal  presente  numero,  l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
      • nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento  di  rivalutazione  è  comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
      • nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento  di  rivalutazione  è  comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
      • nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
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