Eureka Previdenza

Maggiorazione sociale legge 544/1988

Decorrenza

Per i già titolari della maggiorazione sociale di cui alla legge n.544, gli aumenti stabiliti dalla legge n.388 vengono attribuiti d’ufficio con effetto dal 1° gennaio 2001.

Coloro che non sono titolari della maggiorazione sociale, e che potrebbero beneficiarne a seguito dell’elevazione dei limiti di reddito derivante dai nuovi importi, ovvero a seguito dell’estensione alle forme di previdenza per le quali in precedenza non era prevista la maggiorazione sociale, devono presentare apposita domanda corredata da dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e contenente la comunicazione dei redditi posseduti nell’anno della domanda dal richiedente e dall’eventuale coniuge non legalmente ed effettivamente separato redatta sul modello RED.

La maggiorazione decorre, come previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n.544 del 1988, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Peraltro, secondo quanto stabilito dall’articolo 78, comma 10, della legge n.388, per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all’articolo 1 della legge n.544 del 1988, come modificato dai commi 3 e 4 dell’articolo 69, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione sociale decorre dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello di compimento dell’età prevista, qualora quest’ultima ipotesi si verifichi in data successiva.

Twitter Facebook