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Regio decreto legge 1827 del 4 ottobre 1935
(G.U. n. 251 del 26 ottobre 1935 - Suppl. Ord)
Oggetto: Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.Art. 1.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma. L'Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma; svolge la sua azione nella Repubblica italiana mediante il suo ordinamento amministrativo centrale e periferico.
Art. 2.
(Abrogato dal d.lg.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436).
Art. 3.
Per raggiungimento delle finalità accennate nell'articolo precedente, l'Istituto esplica le seguenti forme di attività:
1) Esercizio delle assicurazioni obbligatorie:
a) per la invalidità e per la vecchiaia;
b) per la tubercolosi;
c) per la disoccupazione involontaria;
d) (soppressa)
e) per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, secondo le leggi particolari che le governano;
f) per determinate categorie di lavoratori per le quali siano stabilite speciali norme di previdenza; e di ogni altra assicurazione obbligatoria che sia per legge affidata all'Istituto.
2) Esercizio, nei limiti fissati dal presente decreto, delle assicurazioni facoltative individuali e collettive.
Art. 4.
L'Istituto inoltre:
1) può gestire servizi assistenziali e attuare provvidenze intese a prevenire od attenuare i rischi delle assicurazioni obbligatorie e intensificare i vantaggi di queste, mediante convalescenziari, case di cura, ambulatori antitracomatosi, ed altre analoghe attività;
2) attua i compiti deferitigli nei riguardi della mutualità scolastica, e ogni altro compito che, in applicazione dell'art. 2 del presente decreto, entro la sfera di attività dell'Istituto, possa emanare da leggi o decreti speciali, e da accordi sindacali o da norme corporative;
3) può esplicare azione intesa a diffondere la pratica e l'educazione sociale della previdenza, con opportune iniziative di carattere tecnico culturale e propagandistico;
4) può stipulare accordi con le istituzioni che hanno tra i propri compiti l'assistenza sanitaria curativa e preventiva per la migliore reciproca utilizzazione dei propri ordinamenti sanitari, nell'apprestamento dell'assistenza sanitaria alle categorie di persone rientranti nella rispettiva competenza (1).
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(1) E' stata dichiarata da parte della Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369, l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nelle parti in cui non prevede le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana.
Art. 5.
L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale, per quanto riguarda i servizi sanitari, la esercita d'intesa col Ministero della sanità. A tale scopo i provvedimenti di carattere generale dell'Istituto, riguardanti l'organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare l'approvazione anche del Ministero della sanità. Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello del tesoro devono essere trasmessi i bilanci annuali, i bilanci tecnici e tutte le notizie e i ragguagli che siano da essi richiesti.
Art. 6.
La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo della Direzione regionale del lavoro.
Art. 7 - 21
(Abrogati dagli articoli 1-43 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639).
Art. 22.
Il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:
1) il presidente;
2) sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
4) un rappresentante del Ministero del tesoro;
5) un rappresentante del Ministero della sanità;
6) il capo dell'ispettorato medico del lavoro;
7) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
8) un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari designato dal Ministero della sanità;
9) il direttore generale dell'Istituto.
Art. 23.
Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi:
1) fare proposte sulle questioni generali di natura sanitaria che abbiano riferimento all'assicurazione per la tubercolosi;
2) dar parere sui piani di costruzione dei luoghi di cura indicati nell'art. 66 e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici;
3) fare proposte sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione dell'assicurazione per la tubercolosi, e dar parere su quelle che gli sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo;
4) dar parere circa eventuali modificazioni alla misura dei contributi;
5) deliberare sui ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni;
6) far proposte al Consiglio di amministrazione per la concessione di contributi, a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in favore di iniziative attuate da Consorzi provinciali antitubercolari e da Istituti universitari di tisiologia in materia di prevenzione, profilassi e studi clinico- scientifici nel campo della tubercolosi.
L'ammontare dei contributi predetti non potrà eccedere complessivamente, per ciascun esercizio, l'importo corrispondente al 50% dei contributi base riscossi nell'esercizio precedente dalla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Le deliberazioni adottate, su richiesta motivata dagli enti interessati, dal Consiglio di amministrazione per la concessione dei contributi in favore delle iniziative predette, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Art. 24.
Il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale ed è composto come segue:
1) il presidente;
2) sette esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale;
4) un rappresentante del Ministero del tesoro;
5) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
6) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
7) il direttore generale dell'Istituto.
Art. 25.
Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria:
1) dar parere sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione dei lavori pubblici prevista dall'art. 84.
2) provvedere, ove occorra, alla istituzione dei corsi di istruzione professionale e di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati, ed assegnare contributi agli enti previsti dal regolamento, che esercitino l'istruzione professionale;
3) decidere sui ricorsi concernenti il diritto all'indennità di disoccupazione e la liquidazione dell'indennità stessa;
4) ordinare la sospensione della corresponsione dell'indennità, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima, e deliberare sulla privazione della indennità nei casi contemplati dall'art. 115;
5) dar parere sull'impiego dei fondi disponibili della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;
6) dar parere, agli effetti del presente decreto, circa la compilazione degli elenchi delle lavorazioni di durata inferiore a sei mesi, e sui provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione, per le categorie di cui all'articolo 41;
7) dar parere circa la dichiarazione di obbligatorietà dell'assicurazione per particolari categorie di lavoratori agricoli;
8) dar parere circa la compilazione delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, in base alle eventuali proposte dei Comitati provinciali della previdenza sociale;
9) dar parere circa le eventuali modificazioni alla misura dei contributi;
10) determinare le norme per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti la disoccupazione indennizzata, nonché per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici, che possono occorrere per la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione;
11) provvedere al controllo della disoccupazione indennizzata e dar parere su tutte le questioni ad esso demandate dal regolamento o ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.
Art. 26.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636).
Art. 27.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636).
Art. 28.
La durata in carica dei componenti i Comitati speciali coincide con quella del Consiglio di amministrazione. Per la validità delle adunanze dei Comitati speciali è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 29.
(Abrogato dagli articoli 34-37 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639).
Art. 30.
(Abrogato dagli articoli 34-37 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639).
Art. 31.
L'Istituto provvede direttamente, a mezzo di propri uffici, ai servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata, all'istruttoria delle domande di indennità e al pagamento di esse, o può affidare i servizi predetti agli uffici pubblici di collocamento e alle amministrazioni comunali, che sono obbligate ad assumerli.
Art. 32.
Le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria costituiscono gestioni autonome e sono amministrate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo dell'Istituto.
Le assicurazioni per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati costituiscono anche esse gestioni autonome dell'Istituto e sono amministrate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato di cui agli artt. 6 e 7 della legge 9 aprile 1931, n. 456.
Art. 33.
L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia col 1º gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio deve essere compilato il bilancio consuntivo di ciascuna delle gestioni assicurative dell'Istituto.
Art. 34.
I bilanci consuntivi delle diverse gestioni devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
Art. 35.
I capitali disponibili dell'Istituto per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati:
1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
2) in cartelle emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, ed in titoli legalmente equiparati alle dette cartelle;
3) in acquisto di annualità dovute dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche e per opere di bonifica e d'irrigazione;
4) in mutui fruttiferi alle Province, ai Comuni e loro Consorzi, ai Consorzi di bonifica e di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria, con le stesse garanzie stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;
5) in anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici, e iniziative di colonizzazione demografica, alle condizioni stabilite nell'art. 84;
6) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia, ed altri Istituti di credito di notoria solidità, da designarsi dal Comitato esecutivo;
7) in operazioni di riscatto di debiti vitalizi a carico dei bilanci delle Province e dei Comuni;
8) in mutui fruttiferi ipotecari per l'edilizia popolare, ed in mutui fruttiferi ipotecari ad istituzioni igienico-sanitarie che abbiano scopo di prevenzione, di cura o di assistenza;
9) in beni immobili urbani e rustici;
10) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi o ai decreti che specificatamente le autorizzano;
11) in tutti gli altri modi che sono o saranno stabiliti con leggi o con decreti emessi su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro. La somma da destinare alle operazioni di cui ai nn. 8 e 9, non può superare la decima parte dell'ammontare complessivo dei fondi dell'Istituto.
Art. 36.
L'Istituto può affidare la custodia dei valori e il servizio di cassa alla Cassa depositi e prestiti, che non percepirà per detti servizi alcun compenso.
Art. 37.
Le assicurazioni per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per la tubercolosi, in base a i criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
(Soppresso)
Art. 38.
Non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria:
1) gli impiegati, la cui retribuzione, ragguagliata a mese superi le L. 800;
2) gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza.
Nulla è innovato alle disposizioni della legge (testo unico) 24 dicembre 1924, numero 2114, che stabiliscono l'assicurazione obbligatoria per la invalidità e per la vecchiaia dei salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni statali.
Art. 39.
Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia in conformità al presente decreto:
a) le persone della gente di mare durante il periodo di arruolamento su navi nazionali, quando per tale periodo contribuiscano alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare (1);
b) gli iscritti alla Cassa pensioni del personale delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati (1).
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(1) Le due Casse sono state unificate nella "Cassa nazionale per la previdenza marinara", la quale prevede due separate gestioni: la "gestione marittimi" e la "gestione speciale".
Art. 40.
Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:
1) i lavoratori agricoli, salvo quelle categorie che siano dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, o in tutto la Repubblica italiana o in determinate località, con le norme stabilite dal regolamento ;
2) gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego;
3) i lavoratori a domicilio;
4) Abrogato dal d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.
5) il personale artistico, teatrale e cinematografico;
6) coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del codice civile;
7) coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda;
8) coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui;
9) coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi (1).
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(1) Con sentenza 16 luglio 1968, n. 103 è stata dichiarata, da parte della Corte costituzionale, l'illegittimità costituzionale del presente numero.
Art. 41.
Con decreto, promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, possono essere esonerati dall'obbligo di tale assicurazione anche limitatamente a talune località, speciali categorie di lavoratori per le quali non sia possibile un regolare controllo della disoccupazione.
Art. 42.
(Soppresso)
Art. 43.
Le categorie di lavoratori e di addetti a pubblici servizi, di cui alla lettera f) dell'art. 3 del presente decreto, sono le seguenti:
a) personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
b) personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
c) personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette;
d) personale delle gestioni delle imposte di consumo.
Art. 44.
L'istituto, quando ne sia legalmente incaricato, provvede alla organizzazione e gestione di casse o fondi di previdenza per ogni altra categoria di soggetti a regime speciale di previdenza obbligatoria od organizzata da accordi sindacali.
Art. 45.
L'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia ha per scopo principale l'assegnazione di una pensione nel caso di invalidità al lavoro o di vecchiaia. Essa ha inoltre per scopo la concessione di un assegno in caso di morte dell'assicurato e la prevenzione e la cura dell'invalidità.
L'assicurazione per la tubercolosi ha per scopo la cura degli assicurati e delle persone di famiglia mediante il ricovero in luoghi di cura, e la corresponsione della indennità temporanea ai sensi dell'art. 68. L'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.
(Soppresso)
Art. 46.
L'Istituto, sentiti i Consorzi provinciali interessati, provvede, previa approvazione del Ministero della sanità, alla costruzione ed all'arredamento degli istituti occorrenti per la cura della tubercolosi. L'Istituto può somministrare, per i fini indicati nel precedente comma le somme occorrenti, sino a concorrenza di 500 milioni di lire, prelevandole dalla gestione dell'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia. Tali somme saranno rimborsate, con i relativi interessi in un periodo non superiore ai venticinque anni, sul provento dei contributi riscossi per l'assicurazione per la tubercolosi.
Art. 47.
Si provvede agli scopi indicati nel capo precedente col contributo dai datori di lavoro e dei lavoratori.
Il datore di lavoro e responsabile, per tutte le assicurazioni obbligatorie contemplate dal presente decreto, del pagamento del contributo anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario è nullo. Dal regolamento è stabilito chi debba intendersi per datore di lavoro.
Art. 48.
I contributi per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dell'assicurato e sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato nella seguente misura: (omissis).
I contributi di cui al comma precedente sono dovuti anche nel caso in cui l'assicurato non abbia prestato la sua opera per l'intera settimana. Per determinare il contributo per coloro che sono retribuiti a mese ovvero a quindicina, il rapporto fra la retribuzione settimanale e quella mensile è di 1 a 4, e il rapporto fra la retribuzione settimanale e quella a quindicina è di 1 a 2. La parte di contributo a carico dell'assicurato è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta all'assicurato stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
Art. 49.
Per i lavoratori giornalieri di campagna i contributi assicurativi sono stabiliti per giornata o per settimana, nella misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto.
Alle modalità esecutive dell'assicurazione dei lavoratori anzidetti si provvede con disposizioni del regolamento, o con decreto promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636).
Le tabelle A e B possono essere modificate con decreto promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Comitato esecutivo.
Per le altre categorie di assicurati per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi da stabilirsi con le norme indicate nel regolamento.
Art. 50.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636).
Art. 51.
I contributi sono riscossi normalmente per mezzo di marche da applicarsi entro cinque giorni dalla scadenza del periodo di paga sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato e rilasciato dagli uffici dell'Istituto. Possono essere adottati, per determinate categorie professionali, sistemi diversi da quello sopra indicato per la riscossione dei contributi, con deliberazione del Comitato esecutivo, da approvarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 52.
I contributi di assicurazione obbligatoria possono essere riscossi, per i lavoratori agricoli, anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette. Alla riscossione dei contributi, con le forme e la procedura privilegiata anzidette, l'Istituto provvederà direttamente, ovvero a mezzo di esattori da esso nominati, a norma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401. Con decreto, da emanarsi su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le tesoro, l'Istituto può altresì essere autorizzato a valersi delle disposizioni del presente articolo per la riscossione dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali. Tale autorizzazione può essere limitata a determinate zone territoriali.
Art. 53.
(Abrogato dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662).
Art. 54.
I crediti di qualsiasi specie verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento di contributi assicurativi per il personale dipendente, hanno privilegio sulla generalità dei mobili nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato per l'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.
Art. 55.
I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, doro che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.
Art. 56.
Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:
a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:
1) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136;
2) i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;
3) i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella L. 5 luglio 1934, n. 1347;
b) agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e della determinazione della misura di esse, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare;
c) agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione e della misura e durata di essa, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) i periodi di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare. Per i detti periodi scoperti di assicurazione lo Istituto computerà come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati.
Art. 57.
(Abrogato dalla L. 4 aprile 1952, n. 218).
Art. 58.
(Abrogato dalla L. 4 aprile 1952, n. 218).
Art. 59.
Lo Stato contribuisce nelle forme seguenti alle prestazioni delle assicurazioni contemplate nel presente decreto:
a) concorre alla costituzione delle pensioni nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia con una quota di L. 100 all'anno per ogni pensione;
b) (Abrogata dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636);
c) assume a proprio carico le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati nei casi previsti dall'art. 130;
d) (Abrogata dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636);
e) concorre alla costituzione delle pensioni dell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia con una quota complementare nella misura indicata nell'art. 94, e per le categorie indicate nei nn. 1, 3 e 4 dell'art. 85.
A partire dal 1º gennaio 1935 l'Istituto rende conto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello delle tesoro delle somme pagate ogni anno per conto dello Stato a norma delle precedenti lettere b) e d) e delle rate di pensione pagate nell'anno stesso a norma delle lettere a), c) ed e) sulle rendite costituite senza copertura dei rispettivi valori capitali da parte dello Stato.
Intervenuta l'approvazione del conto, il Ministero delle tesoro autorizza il rimborso delle predette somme, da disporsi con imputazione ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I rimborsi relativi agli oneri di cui alle lettere a), b), c) ed e) del presente articolo, per i quali non sia stato eseguito l'accantonamento dei corrispondenti capitali di copertura, avranno però effetto dopo che, in base al rendiconto presentato dall'Istituto, risulterà esaurito il fondo accumulato, con i relativi interessi, presso l'Istituto stesso mediante i versamenti finora effettuati dallo Stato.
Art. 60.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)
Art. 61.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)
Art. 62.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)
Art. 63.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)
Art. 64.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)
Art. 65.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)
Art. 66.
In caso di tubercolosi gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero sanatoriale e post-sanatoriale, gestiti dall'Istituto.
Art. 67.
In caso di mancanza di disponibilità di posti nei luoghi di cura dell'Istituto si può procedere:
a) al ricovero presso istituzioni ospedaliere debitamente autorizzate, con le quali l'Istituto abbia stipulato speciali convenzioni;
b) alla cura a domicilio nei modi e nei limiti fissati dal regolamento.
Art. 68.
(Abrogato dalla L. 28 febbraio 1953, n. 86).
Art. 69.
Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.
Quali componenti la famiglia si intendono:
a) la moglie dell'assicurato;
b) il marito invalido di donna assicurata;
c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.
Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati. Il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi è fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino a compimento degli anni 20. Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente inscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26º anno di età, sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.
Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di età.
Art. 70.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)
Art. 71.
L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni è fatto dall'Istituto, il quale può a tale effetto servirsi dei propri istituti di cura, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi.
(Abrogati)
Art. 72.
(Abrogato dalla l. 21 luglio 1965, n. 903).
Art. 73.
In caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate hanno diritto ad una indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributi per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero di versamenti settimanali, nella misura sottoindicata:
(Omissis).
L'indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro. Qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente per mancato preavviso ragguagliata a giornate.
Art. 74.
Il disoccupato non ha diritto alla indennità giornaliera se non risultano versati contributi per almeno 48 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione.
I periodi di malattia tempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio. L'indennità giornaliera viene corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni se nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione risultano versati contributi per almeno 68 settimane e fino ad un massimo di 120 giorni se risultano versati contributi per almeno 72 settimane.
Gli stessi limiti si applicano anche al numero massimo di giornate indennizzabili a favore dello stesso assicurato nel corso di un anno solare nei diversi periodi di disoccupazione. L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennità giornaliera per il periodo di 90 giornate, può entro lo stesso anno solare essere riammesso al godimento dell'indennità per altre 30 giornate, qualora, tenuto conto dei versamenti già eseguiti, risultino a suo favore contributi per almeno 72 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della nuova disoccupazione. L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennità per il periodo massimo di 120 giorni, non può esservi riammesso se non dopo che egli possa far valere almeno 24 nuove settimane di contribuzione, e sempre che si verifichino le condizioni previste nei precedenti comma.
Art. 75.
L'assicurato per ottenere l'indennità di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento che sia stato istituito per la categoria professionale cui egli appartiene. Il regolamento stabilisce le norme per disciplinare l'azione delle sedi provinciali dell'Istituto e degli Uffici di collocamento nei riguardi della disposizione del precedente comma.
Art. 76.
La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennità.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Comitato speciale e delle Associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.
Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del Codice penale, il periodo indennizzabile è ridotto di trenta giorni dalla data di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73. Non è dovuta l'indennità di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidità.
Art. 77.
Per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento. Fermo restando quanto è disposto nel penultimo comma dell'art. 73 per il periodo di carenza, in caso di ritardata presentazione della domanda, l'indennità sarà corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quella della presentazione stessa. Nel regolamento sono stabilite le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto all'indennità e per la sospensione del diritto medesimo. Nel regolamento è disciplinata l'erogazione delle indennità di disoccupazione per le industrie nelle quali si verifichino lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e sono altresì stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possano essere considerati come disoccupazione continuata.
Art. 78.
(Soppresso)
Art. 79.
(Soppresso)
Art. 80.
(Soppresso)
Art. 81.
Nei casi in cui possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido ovvero possa essere attenuata o eliminata la invalidità già accertata, mediante opportune cure mediche o chirurgiche o con il ricovero in idoneo istituto di cura, l'Istituto può adottare tali rimedi assumendo a suo carico le spese del trattamento sanitario e del ricovero. Quando la cura o il ricovero non si propongano l'effetto di cui al precedente comma, ma solo il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato o pensionato, l'Istituto può subordinarne la concessione alla condizione di un concorso nella spesa da parte dell'assicurato o pensionato stesso.
Art. 82.
Si sospende la liquidazione o il pagamento della pensione di invalidità agli assicurati o pensionati i quali senza giustificato motivo si rifiutino di sottostare alle cure che l'Istituto ritenga necessarie ai fini del primo comma dell'articolo precedente o pongano il medico nella impossibilità di eseguirle. Qualora l'Istituto non ritenga giustificato il rifiuto a sottostare alle cure, o vi sia disaccordo circa la cura fra l'assicurato o pensionato e l'Istituto, la decisione è rimessa ad un collegio di tre medici nominati rispettivamente: uno l'Istituto, uno dall'Associazione Professionale che rappresenta l'assicurato, e uno di comune accordo fra le parti stesse o, altrimenti, dal presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 100.
Art. 83.
L'Istituto ha facoltà di gestire, oltre i luoghi di cura indicati nell'art. 66, anche ospedali, convalescenziari, stabilimenti termali, ambulatori, preventori, ed attuare altre provvidenze igienico- sanitarie aventi per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità.
Art. 84.
Allo scopo di combattere, attenuare o prevenire la disoccupazione, l'Istituto può concedere, con le necessarie cautele e garanzie, anticipazioni sulle disponibilità dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione, nei limiti di un quinto dell'ammontare di questi, per la esecuzione di lavori pubblici di interesse generale o di interesse locale, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa col Ministro per i lavori pubblici. Il rimborso di dette anticipazioni deve effettuarsi nel termine massimo di un anno dalla corresponsione della somma. L'Istituto può anche istituire o sussidiare corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio, di specializzazione e di avviamento al lavoro, a vantaggio dei disoccupati. Il pagamento dell'indennità al disoccupato potrà essere subordinato alla frequenza di tali corsi, secondo le norme stabilire dal regolamento.
(Soppresso)
Gli investimenti in dipendenza delle iniziative di cui al comma precedente non possono superare il quinto delle disponibilità dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione.
Art. 85.
Possono iscriversi nell'assicurazione facoltativa per pensioni di invalidità e di vecchiaia:
1) le persone appartenenti alle categorie soggette all'assicurazione obbligatoria, indicate nell'art. 37;
2) coloro che abbiano perduto la qualità di assicurato obbligatorio;
3) gli artigiani, i coltivatori agricoli diretti (proprietari, affittuari, coloni e mezzadri), i commercianti, gli industriali, gli esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato per imposte dirette una somma non superiore a L. 1000;
4) le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno redditi di alcuna specie per i quali paghino annualmente allo Stato, per imposte dirette, una somma superiore a L. 120;
5) gli impiegati per i quali, pur essendo stato superato il limite di stipendio stabilito dall'articolo 38, con contratto collettivo di lavoro o norma equiparata sia stato assunto l'obbligo di continuare l'assicurazione ai sensi del presente titolo.
Art. 86.
Su richiesta di associazioni professionali, di casse mutue di malattia create in base a contratti collettivi di lavoro o a norme assimilate, di società di mutuo soccorso, di aziende industriali, commerciali, agricole e di amministrazioni pubbliche, l'Istituto può effettuare assicurazioni collettive di pensioni per tutti i rappresentati, iscritti o dipendenti dagli enti predetti.
Art. 87.
L'iscrizione nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia può essere fatta in una delle seguenti due forme:
1) nel ruolo della mutualità con la rinunzia, cioè, al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato;
2) nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioè, del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione. In mancanza di indicazione del ruolo, la iscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio eseguita, nel ruolo del contributi riservati.
Art. 88.
Le donne che alla data del matrimonio cessano dal rapporto di lavoro prima di aver versato 240 contributi settimanali, ma dopo averne versati almeno 48, hanno diritto, quando siano riconosciute invalide ai sensi dell'art. 61, ovvero al compimento del 55º anno di età, di liquidare con le norme dell'assicurazione facoltativa la pensione corrispondente ai contributi versati.
Fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 57 in tutti gli altri casi in cui per una persona si interrompa o cessi il rapporto di lavoro prima che siano stati versati 480 contributi settimanali, essa può ottenere che tali versamenti le siano computati utili agli effetti della liquidazione di una pensione in caso d'invalidità o per la vecchiaia, purché effettuati versamenti nell'assicurazione facoltativa nella misura e secondo le norme stabilite dal regolamento. Sono computati utili agli effetti dei precedenti due comma anche i versamenti fatti alla Cassa nazionale di previdenza, anteriormente al 1º luglio 1920.
Art. 89.
La liquidazione della pensione per vecchiaia può essere effettuata, quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti:
1) che abbia compiuto almeno dieci anni di iscrizione;
2) che abbia compiuta l'età di 66 anni se uomo, e di 60 anni se donna, o se appartenga a speciali categorie di lavoratori addetti a industrie pericolose o insalubri indicate nel regolamento. Quando l'assicurato abbia raggiunto il 70º anno di età, ha facoltà di conseguire la liquidazione della pensione, anche senza avere compiuto dieci anni d'iscrizione.
Art. 90.
La liquidazione della pensione per invalidità può effettuarsi quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti:
1) che abbia compiuto almeno cinque anni di iscrizione;
2) che sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 61.
(Abrogato dalla L. 4 aprile 1952, n. 218).
Art. 91.
Gli assicurati obbligatori e coloro i quali hanno i requisiti per l'iscrizione nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, qualora si trovino nelle condizioni di età o di invalidità richieste per la liquidazione della pensione nell'assicurazione facoltativa medesima, possono costituirsi una rendita vitalizia immediata mediante versamento del valore capitale corrispondente.
Art. 92.
La determinazione delle quote di pensione per i versamenti effettuati nell'assicurazione facoltativa viene fatta in base a tariffe deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'iscritto può fare versamenti in qualunque tempo e in qualunque misura, con le norme stabilite nel regolamento.
Art. 93.
Le pensioni di invalidità e di vecchiaia liquidate in base ai versamenti facoltativi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.
Art. 94.
(Abrogato dalla l. 4 aprile 1952, n. 218).
Art. 95.
Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte dell'iscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma costituita dai versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, sarà assegnata nell'ordine e con le norme seguenti:
a) al coniuge;
b) ai figli legittimi o naturali;
c) agli ascendenti;
d) agli altri discendenti non compresi sotto la lettera b) e ai fratelli e alle sorelle, purché, tanto per i discendenti quanto per i fratelli e per le sorelle, concorrano queste due condizioni: che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro; che vivessero a carico del defunto.
Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre ai figli; se, in mancanza dei figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sarà interamente assegnata al coniuge.
In mancanza del coniuge la somma sarà interamente, e in parti eguali, assegnata ai figli, e in mancanza di questi, agli ascendenti, e, in mancanza degli uni e degli altri, sarà interamente, e in parti eguali, assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera d). Per avere diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo, deve esserne fatta domanda all'Istituto, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'iscritto.
Art. 96.
L'Istituto è autorizzato ad effettuare assicurazioni facoltative per la tubercolosi, nei limiti e alle condizioni che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dei competenti Comitati speciali, ed approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 97.
(Abrogato dagli artt. 44-47, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639).
Art. 98.
(Abrogato dagli artt. 44-47, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639).
Art. 99.
(Abrogato dagli artt. 44-47, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639).
Art. 100.
(Omissis)
Art. 101.
(Omissis)
Art. 102.
(Omissis)
Art. 103.
(Omissis)
Art. 104.
(Omissis)
Art. 105.
(Omissis)
Art. 106.
(Omissis)
Art. 107.
(Omissis)
Art. 108.
(Abrogato dal d.lg. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804).
Art. 109.
Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento ed i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria in esecuzione del presente titolo. Gli atti o scritti ed i documenti che venissero prodotti dalle parti sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso. Nel regolamento sono stabiliti i diritti dovuti per le sentenze.
Art. 110.
Agli effetti della legge penale sono equiparate ai valori di bollo le marche emesse in esecuzione del presente decreto. Chiunque contraffà od altera le tessere assicurative o scientemente fa uso di tessere contraffatte od alterate, o le pone in vendita o altrimenti in circolazione, è punito con la multa da lire 20.000 a lire 200.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Alla stessa pena indicata nel comma precedente soggiace chi fa uso di marche annullate o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione o fa uso illecito di tessere in bianco o ne rende possibile l'uso illecito.
Art. 111.
Qualora siasi omessa in tutto o in parte una o più delle assicurazioni contemplate dal presente decreto, o non siasi provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, o i contributi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro:
1) è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato;
2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1;
3) è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.00.
Il Comitato esecutivo dell'Istituto può ridurre la somma di cui al n. 2 del comma precedente quando sia presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 112.
Art. 112.
(Omissis)
Art. 113.
Il datore di lavoro che trattiene alle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è stabilita dal presente decreto la trattenuta, è punito con sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato.
Art. 114.
I datori di lavoro e in genere coloro che sono preposti ai lavori, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini di funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 600.000.
Art. 115.
Chi indebitamente riscuote con alterazioni di dati o con altri modi dolosi l'indennità di disoccupazione è punito con una multa dal doppio al decuplo dell'indennità o delle parti di indennità indebitamente percepite, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Indipendentemente da tali pene, il responsabile, su determinazione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, sarà privato dell'indennità di disoccupazione per la durata massima di 120 giornate in occasione delle concessioni a lui spettanti nel biennio successivo alla data di accertamento dell'indebita riscossione. Uguale privazione dell'indennità di disoccupazione, salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale, è applicabile a carico di chi con alterazioni di dati o altri fatti fraudolenti tenta di ottenere l'indennità di disoccupazione.
Art. 116.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni che rientrino nelle assicurazioni contemplate nel presente decreto è punito con la multa da lire 20.000 a lire 1.000.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Art. 117.
Nel regolamento può essere stabilita la pena della sanzione amministrativa fino a lire 400.000 per la inosservanza delle disposizioni del presente decreto, per la quale non sia già stabilita una pena speciale. La pena della sanzione amministrativa nella misura preveduta nel precedente comma, può essere stabilita per la inosservanza delle disposizioni del regolamento.
Art. 118.
I proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto e al regolamento per l'esecuzione di esso sono devoluti a beneficio dell'Istituto.
Art. 119.
Nelle province annesse, nelle quali è obbligatoria l'assicurazione malattie ai sensi del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, la riscossione dei contributi pertinenti all'Istituto è eseguita dall'Istituto stesso insieme con quella dei contributi di cui all'art. 10 del Regio decreto-legge citato, con le norme e i privilegi in vigore per le Casse di malattia.
Art. 120.
(Omissis)
Art. 121.
La denominazione di Istituto nazionale della previdenza sociale non può essere assunta da alcuna impresa, società o istituto. A richiesta dell'Istituto sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica a modificare le denominazioni degli enti le quali presentino elementi di omonimia pregiudizievoli per l'Istituto stesso.
Art. 122.
L'Istituto fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono e saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie. Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e a tutte le altre forme di assicurazione gestite dall'Istituto non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.
Sono esenti dalle tasse di registro e bollo, di concessione governativa e da qualsiasi altra tassa o spesa, i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano rinvestiti i capitali dell'Istituto, i registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico, gli atti di notorietà, e gli altri documenti, atti e contratti che possono occorrere tanto all'Istituto per la propria attività e per il raggiungimento dei propri fini, conformemente al presente decreto e ad ogni altra legge presente e futura, quanto ai privati per realizzare i benefici ad essi spettanti in base alle assicurazioni gestite dall'Istituto.
Sono pure esenti dalle tasse di bollo, di registro, di successione ed ipotecarie, le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute all'Istituto per atto tra vivi e per causa di morte. I frutti annuali dei fondi dell'Istituto sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile. I beni dell'Istituto sono esenti dalla tassa di manomorta. Restano ferme le esenzioni fiscali concesse da leggi speciali alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ora Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
Art. 123.
L'Istituto è ammesso di diritto al gratuito patrocinio quando concorra la condizione prevista dal n. 2 dell'art. 15 della legge approvata col R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282.
Art. 124.
Le quote di concorso e le somme comunque devolute ad incremento dei conti individuali degli iscritti, le pensioni, nonché gli assegni, i sussidi e le indennità da corrispondersi come prestazioni assicurative in forza del presente decreto non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile. Sono esenti dalla tassa di successione le somme dovute agli eredi e beneficiari, ai termini del presente decreto.
Art. 125.
(Abrogato dal r.d. 3 giugno 1940, n. 1344).
Art. 126.
Gli atti e contratti stipulati dall'Istituto per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Qualora però tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualità dovute dallo Stato o di altri crediti di qualunque natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di registro di cui all'art. 28 della tariffa allegato A del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.
Art. 127.
Le domande di prestazioni contemplate nel presente decreto debbono essere presentate dall'interessato agli uffici dell'Istituto.
Art. 128.
Le pensioni, gli assegni, e le indennità spettanti in forza del presente decreto non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili, eccezione fatta per le pensioni, che possono essere cedute, sequestrate e pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l'importo di queste.
L'Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli assegni e le indennità di cui al precedente comma, l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti della autorità giudiziaria (1).
Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario (2).
________
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1969, n. 22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui attribuisce all'I.N.P.S. il diritto di trattenere sulle pensioni l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
(2) Con sentenza 30 novembre 1988, n. 1041, la Corte costituzionale, si è pronunciata per l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni I.N.P.S.
Art. 129.
Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto.
L'azione per conseguire l'assegno di morte di cui all'art. 65 si prescrive nel termine di un anno dalla data della morte dell'assicurato; l'assegno non riscosso entro cinque anni dalla data della liquidazione è prescritto a favore dell'Istituto.
L'azione per conseguire l'assegno di maternità si prescrive nel termine di un anno dalla data del parto o dell'aborto. In caso di procedimento penale contro la donna, per infanticidio o per procurato aborto, la prescrizione decorre dalla data del provvedimento definitivo di proscioglimento.
Fino a quella data rimane sospeso il pagamento dell'assegno. Cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'indennità di disoccupazione ovvero di riscuotere l'indennità già concessagli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione indennizzabile, ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l'assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al pagamento dell'indennità o senza che si sia presentato per la riscossione dell'indennità concessagli.
Art. 130.
(Abrogato dalla L. 25 aprile 1961, n. 355).
Art. 131.
Gli impiegati dell'Istituto sono equiparati agli impiegati dello Stato agli effetti delle imposte dirette, delle riduzioni ferroviarie e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.
Art. 132.
(Omissis)
Art. 133.
(Omissis)
Art. 134.
(Omissis)
Art. 135.
(Omissis)
Art. 136.
(Omissis)
Art. 137.
(Omissis)
Art. 138.
(Omissis)
Art. 139.
(Omissis)
Art. 140.
Il Governo è autorizzato a emanare le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto. Finché tali norme non saranno emanate, rimangono in vigore i regolamenti attuali, insieme a ogni altra vigente disposizione esecutiva, in quanto non siano contrari al presente decreto o con esso incompatibili.
Art. 141.
Sono abrogate le leggi e i Regi decreti seguenti:
Testo unico di legge approvato con R.D. 30 maggio 1907, n. 376;
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184;
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158;
R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1132;
Legge 13 dicembre 1928, n. 2900;
R.D.L. 14 gennaio 1932, n. 275, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 852;
R.D.L. 27 marzo 1933, n. 371, convertito nella legge 3 gennaio 1934, n. 166;
R.D. 1º marzo 1934, n. 766, che approva lo statuto dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
E' abrogata altresì ogni altra disposizione contraria al presente decreto o con esso incompatibile.
Art. 142.
Con decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, sarà stabilita la data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo V del presente decreto, rimanendo in vigore fino a tale data le attuali norme relative alla risoluzione delle controversie.
Con lo stesso decreto potranno essere emanate le norme transitorie ed ogni norma occorrente per l'attuazione delle anzidette disposizioni.
Art. 143.
Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.