Eureka Previdenza

Assegno sociale derivante da invalidità civile

Criteri di accertamento del reddito

E’ stata posta all’attenzione dei competenti Ministeri la posizione di coloro che non hanno ottenuto la  liquidazione dell’assegno sociale sostitutivo della invalidità civile al compimento del 65° anno di età per superamento, nello stesso anno di compimento dei 65 anni, dei limiti di reddito stabiliti per legge, riferiti all’anno precedente, per corresponsione di arretrati.

Assegno sociale derivante da invalidità civile

Criteri di accertamento del reddito

E’ stata posta all’attenzione dei competenti Ministeri la posizione di coloro che non hanno ottenuto la  liquidazione dell’assegno sociale sostitutivo della invalidità civile al compimento del 65° anno di età per superamento, nello stesso anno di compimento dei 65 anni, dei limiti di reddito stabiliti per legge, riferiti all’anno precedente, per corresponsione di arretrati.

Le indicazioni dei Ministeri competenti

Le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con risposta del 27/5/2003 prot. N. 782/VII PP/NOM, ha evidenziato, in premessa, la circostanza che il superamento del limite reddituale, intervenuto nell’anno di compimento del 65° anno di età – vale a dire contestualmente alla sostituzione della pensione di invalidità civile con l’assegno sociale ed al subentro dell’INPS nella gestione del trattamento – avrebbe comportato per gli interessati, pur permanendo lo stato di invalidità, lo stralcio della posizione attiva, per il venir meno delle condizioni reddituali per accedere alla prestazione economica.

L’originario diritto all’assistenza economica collegata al particolare “status “ permane comunque, sebbene siano mutati la prestazione ed il soggetto erogatore.

Pertanto, come avvalorato anche dalla giurisprudenza, lo “status “ di invalido civile è l’esclusivo fondamento della prestazione sostitutiva ex art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.118, agli invalidi civili ultrasessantacinquenni.

Il mutamento del “ nomen iuris “ della prestazione, al raggiungimento del 65° anno di età, ha rilevanza meramente economica, in quanto è diretto a parametrare l’importo della pensione degli invalidi civili a quello della pensione o dell’assegno sociale della generalità dei soggetti che invalidi non sono, fermi restando i requisiti reddituali e le modalità di computo dei redditi previsti prima del compimento dei 65 anni di età.

Secondo il parere ministeriale, l’INPS, nell’esercizio delle funzioni di erogazione dei trattamenti di invalidità civile, attribuite dall’art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, ove la prestazione sia revocata ( rectius sospesa ), se si rideterminano le condizioni reddituali che lo consentono, deve ripristinarla.

Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro, subentrato, in attuazione dell’art. 42, comma 9, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, al Ministero dell’Interno nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, con lettera del 26 novembre 2003 prot.n. 391105, ha ritenuto che “ il diritto alle provvidenze di invalidità civile si costituisce con il riconoscimento sanitario dello status di invalido civile, mentre la mancanza del requisito reddituale si pone come elemento ostativo, non del riconoscimento del diritto al beneficio, ma della erogazione dello stesso “

Disposizioni applicative

Disposizioni applicative

In relazione a quanto esposto, le Sedi provvederanno immediatamente alla sospensione della provvidenza per l’anno interessato, dandone adeguata e preventiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, avranno cura di richiedere una nuova domanda di ripristino della provvidenza dal primo giorno dell’anno successivo corredata da dichiarazione reddituale presuntiva di rientro nei limiti reddituali per l’anno considerato.

Per quanto attiene eventuali cause in corso sulla specifica questione, si invita a chiedere la cessazione della materia del contendere, con pagamento della prestazione da quando è cessata la situazione reddituale ostativa.

Nello stesso modo, fermo restando quanto disposto con circolare n.86 del 27/4/2000 in merito al reddito da prendere in considerazione per l’accertamento o la verifica delle condizioni reddituali (reddito percepito dall’interessato nell’anno precedente in rapporto al limite stabilito per l’anno di riferimento della prestazione ), anche per gli ultrasessantacinquenni sono applicabili le disposizioni indicate dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, come sopra riportate per coloro che compiono il 65° anno di età.

Conclusivamente e ad integrazione di quanto comunicato con messaggio n. 1338 del 12/11/1994, laddove vengano superati i limiti di reddito previsti dalla legge per un periodo di tempo determinato, l’erogazione della pensione sociale ovvero dell’assegno sociale ad invalidi civili ultrasessantacinquenni dovrà essere sospesa fino a che permanga tale situazione, per poi essere riattivata non appena il reddito rientri nei limiti previsti, a far tempo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della sospensione, secondo le modalità indicate nel primo capoverso.

Ove, invece, il limite reddituale sia superato non per cause contingenti ma in via definitiva ( ad es. per liquidazione di altro trattamento pensionistico a carico dell’invalido),  la pensione ovvero l’assegno sociale, erogati ad invalidi civili, vanno revocati con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento di superamento dei redditi.

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