Home Pensioni Prestazioni legate al reddito Assegno sociale AS da Invalidità Civile Norme Circolari Inps CI 1987 Circolare 139 del 28 maggio 1987
- Dettagli
- Visite: 33617
Circolare 139 del 28 maggio 1987
Oggetto:
Art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità. Variazione al piano dei conti.
A integrazione delle istruzioni impartite con circolare n. 53616
AGO/262 del 3 dicembre 1984 (v. paragrafo 7) (1) si forniscono, in
relazione a quesiti posti da alcune Sedi, precisazioni in ordine al
regime giuridico dell'assegno mensile di cui all'art. 5 della legge 12
giugno 1984, n. 222 (2).
1) Misura dell'assegno
L'art. 5 stabilisce che l'assegno spetta nella misura dell'analogo
assegno spettante ai titolari di rendita INAIL nei casi di invalidita'
permanente assoluta.
Quest'ultimo assegno e' corrisposto per 12 mensilita' ed e'
rivalutato, ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 maggio
1982, n. 251, nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le
rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore
industriale (3).
Ne consegue che anche l'assegno a carico dell'INPS deve essere
corrisposto per 12 mensilita'.
Per quanto concerne l'importo mensile, esso risulta tuttora fissato
a lire 315.000, misura stabilita dal decreto del Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale del 10 agosto 1985.
2) Ricovero a carico della pubblica amministrazione
La lettera a) dell'art. 5 stabilisce che l'assegno non e' dovuto in
caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della
pubblica amministrazione.
Qualora il ricovero a carico della pubblica amministrazione riguardi
una frazione di mese devono essere corrisposti al pensionato tanti
trentesimi dell'importo mensile dell'assegno per quanti sono i giorni del
mese non interessati dal ricovero.
Nel caso in cui l'ente pubblico a carico del quale ha luogo il
ricovero chieda al pensionato un parziale contributo alla relativa spesa,
deve essere corrisposto all'interessato l'importo integrale dell'assegno
indipendentemente dall'entita' del concorso: cio' in considerazione della
natura della prestazione per la quale l'art. 5 prevede, in caso di
ricovero, l'erogazione integrale o la totale sospensione e non anche la
corresponsione in misura ridotta.
3) Decesso del titolare di assegno
In caso di decesso del titolare di assegno, la rata del mese in
corso deve essere corrisposta per intero agli eredi legittimi.
4) Adempimenti delle Sedi
Ad integrazione delle istruzioni di cui al punto III della circ. n.
4396 O./82 del 10 aprile 1985 (4) si fa presente quanto segue.
Le Sedi all'atto della concessione dell'assegno - fermo restando
quanto previsto al 6 capoverso delle disposizioni sopra richiamate, per i
casi di ricovero - provvederanno ad inviare la comunicazione allegata con
la quale, oltre a portare a conoscenza dell'interessato l'importo e le
modalita' di pagamento dell'assegno, vengono rammentati allo stesso gli
eventi di cui e' tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Istituto in
quanto influenti sulla misura o sul diritto all'assegno stesso (all. 1).
Ove nel corso della erogazione dell'assegno la Sede venga a
conoscenza, o a seguito di comunicazione dell'interessato o da altra
fonte, di circostanze che comportino la sospensione, la riduzione o la
revoca dell'assegno, oltre ad assumere i relativi provvedimenti,
procedera' al recupero dell'eventuale indebito o direttamente
sull'assegno, ove ne permanga il diritto anche se in misura ridotta,
ovvero sui ratei di pensione di inabilita' - nei limiti di legge - se
l'evento non abbia comportato anche la revoca della pensione o, infine,
mediante ripetizione dell'indebito all'interessato, con le consuete
modalita', ove non vi sia spazio per un recupero neanche sulla
prestazione pensionistica.
Al fine, in ogni caso, di evitare la prosecuzione dei pagamenti
dell'assegno di cui trattasi nei casi di cessazione dal diritto a
pensione, dovranno essere istituiti opportuni collegamenti perche', al
verificarsi di un qualsiasi evento che comporti la revoca di una pensione
di inabilita' in relazione alla quale risulti concesso anche l'assegno
per l'assistenza personale e continuativa, venga immediatamente bloccata
l'emissione dei relativi titoli di pagamento.
5) Istruzioni contabili
I pagamenti continueranno ad essere effettuati con la procedura
"PAGAMENTI VARI" e con cadenza mensile.
Al fine di rilevare contabilmente l'assegno, il pagamento
dell'assegno stesso dovra' essere imputato, a seconda delle varie
gestioni interessate, (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e
lavoratori comuni), ai seguenti conti, di nuova istituzione, e
precisamente ARR 30/07; CMR 30/07 COR 30/07; e FPR 30/07 (all. 2).
Al particolare riguardo, si precisa che le somme corrisposte per il
titolo di cui sopra e finora imputate al conto GPA 51/99 dovranno essere
stornate ai rispettivi conti di competenza.
Naturalmente, cio' vale per le erogazioni effettuate nel 1987 in
quanto, per l'anno 1986, essendo ormai chiuso il relativo esercizio
suppletivo (5 febbraio 1987), sara' cura di questa Direzione Generale
eseguire gli storni ai giusti conti.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3659.
(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1787.
(3) La rivalutazione delle rendite in questione e' disciplinata
dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251.
(4) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 1212.
ALLEGATO 1
Schema di lettera avente ad oggetto: Concessione assegno di assistenza
personale e continuativa (art. 5 legge 12 giugno 1984, n.222).
- OMISSIS -
ALLEGATO 2
Variazioni al piano dei conti (allegato di cui alla lettera circolare n.
97 I.B. - n. 398 D.S.E.A.D. del 30 dicembre 1976).
- OMISSIS -