Home Pensioni Prestazioni legate al reddito Assegno sociale AS da Invalidità Civile Norme Circolari Inps CI 2012 Circolare 111 del 14 settembre 2012
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Circolare 111 del 14 settembre 2012
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OGGETTO:
Nuovi regolamenti comunitari: applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull’applicazione delle disposizioni in materia di maggiorazione sociale.
SOMMARIO:
A decorrere dal 1° aprile 2012 e dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano rispettivamente anche alla Confederazione Svizzera e ai Paesi SEE. La circolare precisa che dalle stesse date la maggiorazione sociale diviene inesportabile anche in tali Paesi, oltre che negli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia.
Premessa
Ambito di applicazione territoriale dei nuovi regolamenti comunitari
Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (articolo 70 del regolamento n. 883/2004): precisazioni in materia di maggiorazione sociale
Premessa
Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale e in particolare:
il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Pertanto, l’Istituto ha pubblicato le seguenti circolari in materia di prestazioni pensionistiche:
1) Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.
2)Circolare n. 84 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.
3) Circolare n. 86 del 2 luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni familiari.
4) Circolare n. 88 del 2 luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche.
5) Circolare n. 100 del 23 luglio 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti e pacchetti formativi.
6)Circolare n. 124 del 17 settembre 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata “Disposizioni UE sulla sicurezza sociale - I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea”.
7)Circolare n. 165 del 28 dicembre 2010. Regolamentazione comunitaria: prestazioni pensionistiche e formulario P1.
8) Circolare n. 41 del 25 febbraio 2011. Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
9)Circolare n. 51 del 15 marzo 2011. Regolamentazione comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.
10) Circolare n. 127 del 30 settembre 2011. Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.
11)Circolare n. 156 del 15 dicembre 2011. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie P in materia di pensioni, sostitutivi dei formulari della serie E200, e H (orizzontali).
12) Circolare n. 70 del 22 maggio 2012. Applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio ai Paesi membri dell’Unione europea, ai Paesi SEE e alla Svizzera.
13) Circolare n. 71 del 22 maggio 2012. Nuovi regolamenti comunitari: accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro; articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.lgs.151/2001; articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009; periodi coperti negli ordinamenti previdenziali di Paesi dell’Unione europea e di Paesi legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale.
14) Circolare n. 77 del 6 giugno 2012. Applicazione, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio.
15) Circolare n. 95 del 12 luglio 2012. Nuovi regolamenti comunitari. Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 7) - Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime comunitario e cd. importo soglia.
1. Ambito di applicazione territoriale dei nuovi regolamenti comunitari
Nelle circolari indicate in premessa è stato evidenziato che la nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica ai 27 Stati membri dell’Unione europea dal 1° maggio 2010 (vedi in particolare la circolare n. 82 del 1° luglio 2010, punto 4), alla Svizzera dal 1° aprile 2012 (vedi la circolare n. 70 del 22 maggio 2012) e ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dal 1° giugno 2012 (vedi la circolare n. 77 del 6 giugno 2012).
2. Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (articolo 70 del regolamento n. 883/2004): precisazioni in materia di maggiorazione sociale
L’articolo 70 del regolamento di base disciplina le "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" aventi caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali che di quelle previdenziali.
Le prestazioni in argomento, se elencate nell'allegato X, sono inesportabili negli Stati membri dell’Unione europea e, quindi, vengono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono in base ai criteri previsti dalla legislazione di detto Stato. Pertanto sono a carico dell'istituzione del luogo di residenza.
Nell’allegato X risultano le seguenti prestazioni italiane inesportabili:
- le pensioni sociali;
- le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;
- le pensioni e le indennità ai sordomuti;
- le pensioni e le indennità ai ciechi civili;
- l’integrazione della pensione minima;
- l’integrazione dell’assegno di invalidità;
- l’assegno sociale;
- la maggiorazione sociale.
In particolare, con riferimento alla maggiorazione sociale si ricorda (vedi la circolare n. 10 del 30 gennaio 2006) che la stessa è divenuta inesportabile negli Stati dell’Unione europea a decorrere dal 1° giugno 2005, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento CE n. 647 del 13 aprile 2005. Tale regolamento non era applicabile alla Svizzera e ai Paesi SEE.
Considerato che i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera e ai Paesi SEE, a parziale modifica delle disposizioni emanate con circolari nn. 10 del 30 gennaio 2006, 137 del 28 novembre 2006 e 138 del 28 novembre 2006, come richiamate dalla circolare n. 88 del 2 luglio 2010, punto 22, si evidenzia che le maggiorazioni sociali diventano inesportabili anche in tali Stati a decorrere rispettivamente dal 1° aprile 2012 (Svizzera) e dal 1° giugno 2012 (Paesi SEE). In particolare dalle stesse date non è più possibile attribuire il diritto alle maggiorazioni sociali previste dalla legge n. 544 del 29 dicembre 1988, e successive modifiche, e neanche corrispondere le maggiorazioni sociali già attribuite, ai soggetti residenti sul territorio di uno dei suddetti Stati.
Il Direttore Generale
Nori