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Circolare 230 del 29 settembre 1992
OGGETTO: Attivita' termale I.N.P.S..-
Decreto Ministero della Sanita' del 12 agosto 1992,
pubblicato nella G.U. del 18.8.1992. "Patologie che possono
trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di
controllo per evitare abusi".
1 - IDENTIFICAZIONE DELLE PATOLOGIE.
Si riporta, di seguito, per la parte di interesse, l'elenco
delle patologie, allegato al decreto indicato in oggetto, i cui
oneri, relativi alla fruizione delle prestazioni termali, sono a
carico della finanza pubblica.
MALATTIE REUMATICHE: osteoartrosi ed altre forme degenerative;
reumatismi extra articolari; reumatismi infiammatori in fase di
quiescenza; sindrome del Tunnel carpale.
MALATTIE DELLE VIE RESPITATORIE: sindromi rinosinusitiche
bronchiali croniche; bronchiectasie; bronchiti croniche semplici
o accompagnate a componente ostruttiva (con eclusione dell'asma
e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza
respiratoria grave e/o da cuore polmonare cronico).
Risulta evidente che le patologie osteo-articolari riconosciute
dall'I.N.P.S. per l'autorizzazione di cicli di terapia termale
sono tutte comprese nelle voci, sia pure sintetiche, del citato
elenco ministeriale; per quanto riguarda, invece, le malattie
respiratorie, dalle broncopneumopatie ostruttive sono state
esclusi sia l'enfisema avanzato - gia', peraltro, considerato
una controidicazione al trattamento termale - sia l'asma
bronchiale, intrinseco ed estrinseco: per tali patologie,
pertanto, come pure per le sindromi rinosinusitiche, comprese
nel predetto elenco, ma non previste tra quelle autorizzabili
dall'I.N.P.S., il trattamento termale non puo' essere concesso.
Nelle norme transitorie dello stesso decreto e', peraltro,
prevista la possibilita' della fruizione, fino al 31/12/1992,
di prestazioni termali, con oneri a carico della finanza
pubblica, sempreche' le stesse, in passato, siano state
riconosciute dall'Istituto ai fini della concessione delle cure:
tale possibilita' non ricorre, invece, per l'enfisema avanzato e
l'asma bronchiale, trattandosi di forme morbose esplicitamente
escluse dal citato elenco.
2 - CONTROLLI.
L'art.3 del decreto in argomento stabilisce che "gli
stabilimenti termali convenzionati con le UU.SS.LL. sono tenuti
a registrare tutte le cure erogate a mezzo di idonei sistemi di
rilevamento nominativo (manuali, meccanici o elettronici)",
precisando che "il rilevamento deve essere effettuato al'atto
dell'erogazione della prestazione"; inoltre, che "per i soggetti
autorizzati ai sensi dell'art.2 del decreto e per quelli che, a
qualsiasi titolo, fruiscono del soggiorno alberghiero totalmente
o parzialmente a carico di amministrazioni pubbliche, il
rilevamento deve comprendere l'identificazione personale
dell'assistito, da documentarsi in modi che consentano la
verifica obiettiva della sua effettiva partecipazione ad ogni
singola seduta di cure".
Per come evidente, le disposizioni di cui sopra, da attuarsi
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,
assumono rilevanza, per l'Istituto, per l'interesse a che le
cure vengano effettivamente praticate dagli assicurati e perche'
gli oneri sostenuti per il soggiorno degli stessi non vengano
vanificati.- Tale interesse, per come noto, e', in atto,
perseguito mediante direttive che prevedono l'apposizione della
firma, da parte degli assicurati, su fogli giornalieri, per
singolo tipo di cura e lo scambio, parimenti giornaliero, di
notizie fra le Terme e le strutture alberghiere, in caso di
assenza alle cure di qualche assicurato.
Tali direttive, ritenendosene la permanente idoneita' ai fini
del decreto, vengono confermate. - Peraltro, allo scopo di
evitare agli stabilimenti termali l'adozione di sistemi di
rilevamento nominativo diversificati, a seconda che i lavoratori
risultino autorizzati dall'I.N.P.S. ovvero dalle UU.SS.LL. o
dall'I.N.A.I.L., gli stessi potranno avvalersi dei sistemi
alternativi previsti dal decreto - meccanici o elettronici -
purche' "idonei".
Conseguentemente, a tutte le strutture - termali ed albeghiere-
convenzionate dovra' essere data notizia di tale possibilita'.
3 - STABILIMENTI TERMALI I.N.P.S..
Gli stabilimenti termali I.N.P.S., presso i quali vengono
erogate cure autorizzate dalle UU.SS.LL. o dall'I.N.A.I.L.,
dovranno conformarsi, in toto, alle disposizioni dell'art.3,
soprattutto, relativamente a quelle contenute nel 2 comma.
A tal fine, in considerazione del disposto di cui al precedente
art.2, 5 comma - secondo cui i benefici dallo stesso previsti
(eventuale ammissione dei lavoratori a fruire delle cure termali
al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari e diritto alle
prestazioni economiche) "non competono se la cura e' effettuata
presso uno stabilimento termale non convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale" - le Direzioni degli stabilimenti
interessati che non abbiano stipulato la convenzione dovranno
contattare immediatamente la coesistente U.S.L., per il relativo
adempimento e per l'acquisizione di benestare per le cure che,
nelle more, verranno erogate.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO G. BILLIA