Eureka Previdenza

Messaggio 4090 del 18 febbraio 2008

Oggetto:
Cittadino straniero ammesso allo “Status di protezione sussidiaria” – accesso all’assegno sociale e alle provvidenze d’invalidità civile.
Con il messaggio n. 2226 del 29.1.2008, sono state fornite informazioni, sull’introduzione nel nostro ordinamento dello “Status di protezione sussidiaria” previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, recante norme minime di protezione internazionale.
Sono ammessi a beneficiare della predetta norma i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea, ovvero apolidi, pur non nelle condizioni per il riconoscimento della qualifica di rifugiato politico, nei cui confronti è accertato il rischio effettivo di subire un grave danno, con il ritorno nel paese di origine.
Ai titolari dello status di protezione sussidiaria viene rilasciato un “ permesso di soggiorno per protezione sussidiaria” che ha validità triennale e consente di godere dello stesso trattamento riservato ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale e sanitaria.
Pertanto, al pari dei rifugiati politici, al cittadino straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del predetto permesso di soggiorno, è riconosciuto il diritto all’assegno sociale e alle provvidenze d’invalidità civile.
Sono ammessi a godere degli stessi diritti del titolare dello status di protezione sussidiaria anche i familiari, componenti il nucleo familiare già costituito prima dell’arrivo nel territorio nazionale e comprensivo del coniuge e dei figli minori a carico.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORI

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