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Messaggio 2093 del 28 gennaio 2008
Oggetto:
Invalidità civile. Decorrenza degli interessi legali da corrispondere sugli importi dovuti a titolo di provvidenze economiche.
E’ noto che la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, all’art. 1, comma 783, ha introdotto una significativa innovazione in tema di decorrenza degli interessi legali, modificando il “dies a quo” computabile per il decorso dei 120 giorni per la corresponsione degli oneri accessori sulle competenze liquidate dall’Istituto a titolo di prestazioni previdenziali.
Con la norma citata e’ stato dunque modificata la storica disciplina in materia, regolata dall’art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991 che, nel nuovo testo coordinato e riformato, risulta cosi’ formulato:
“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, gia’ in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria al fine dell’esame della domanda.”
La disciplina strettamente attinente alle competenze liquidate a titolo di prestazioni previdenziali, si estende, in via analogica, anche alle altre competenze erogate dall’Istituto ad altro titolo, quindi, anche alle provvidenze economiche in materia di invalidità civile.
Relativamente agli interessi legali afferenti i trattamenti economici di invalidità civile appare opportuno un breve “excursus” sulla storia normativa e regolamentare che li ha disciplinati nel tempo.
In origine l’INPS, nella fase di erogazione delle provvidenze economiche - di cui, nella maggior parte del territorio, ha curato mediante stipula di apposite Convenzioni, anche l’attività di concessione e liquidazione - ha applicato in tema di oneri accessori, la normativa in vigore presso il Ministero dell’Interno (art. 4, punto 1 e art. 5 punto 2, del DPR 21 settembre 1994, n.698) che fissava come “dies a quo” per il computo degli interessi, il 181° giorno dalla data di ricezione della copia dell’istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario da parte della Commissione medica competente; detto termine veniva sospeso per un massimo di 60 giorni nel caso di richiesta all’interessato di produrre ulteriore documentazione sanitaria.
Nel corso degli anni, trasferita all’INPS la gestione della materia e in gran parte del territorio, anche l’affidamento dell’esercizio del potere concessorio, la richiesta dei cittadini di equiparare - in tema di interessi legali - i 180 giorni contemplati dalla citata specifica normativa in materia, ai tradizionali 120 giorni previsti dal legislatore per le prestazioni previdenziali, e’ divenuta sempre più pressante, anche attraverso lo strumento del ricorso giudiziario: di fronte a questa mole di ricorsi “seriali”, l’Istituto e’ stato sistematicamente soccombente.
Si andava intanto delineando, da parte della magistratura di legittimità un orientamento contrario ai criteri seguiti dall’Istituto, nel senso di riconoscere il diritto agli oneri accessori, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa anche per le provvidenze agli invalidi civili .
Tale orientamento veniva definitivamente confermato per effetto della sentenza n. 10955/2002 emanata dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale stabiliva che “…il credito per rivalutazione e interessi legali dovuti su ratei di prestazione delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa di prestazione…”
Era dunque ormai pacifico che il diritto agli interessi e rivalutazione monetaria, ove dovuta, avesse origine dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Alla luce del disposto legislativo della legge finanziaria 2007 illustrato in premessa, nel caso che la pratica amministrativa possa considerarsi completa di documentazione, il computo degli interessi legali sulle competenze spettanti a titolo di provvidenze di invalidità civile partirà quindi dalla data di ricezione protocollata della domanda presentata alla ASL.
Con la medesima istanza, l’interessato chiede anche (art. 1 D.P.R. n.698/94) se pure genericamente, la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione che gli verrà riconosciuta
Relativamente alla compiutezza della domanda amministrativa, va rilevato che dal momento che il cittadino non conosce in premessa il grado di invalidità che gli verrà riconosciuto e la conseguente provvidenza economica cui avrà diritto, a differenza delle altre tipologie di prestazioni, dovrà attendere la regolare richiesta di documentazione afferente il tipo di prestazione concessogli, comprese le autocertificazioni relative ai vari “status” personali che l’Amministrazione non e’ in grado di conoscere ( situazioni reddituali, di ricovero in istituti, ecc.).
Pertanto la documentazione amministrativa potrà considerarsi perfezionata quando il cittadino avrà fornito all’Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza collegato al riconoscimento dello stato invalidante e, quindi, alla data di ricezione (protocollata) dell’ultimo documento pervenuto a corredo della pratica. Da quella data che dovrà essere indicata in procedura, partirà il computo dei 120 giorni per la corresponsione degli interessi legali sulle competenze spettanti.
L’Istituto, in qualità di Ente erogatore delle provvidenze in materia di invalidità civile, dovrà monitorare sull’osservanza dei predetti criteri da parte degli altri Enti gestori del procedimento, segnalando la circostanza all’attenzione dei medesimi, specialmente in quelle zone del territorio dove l’esercizio del potere concessorio e’ affidato ad Enti diversi dall’INPS (ASL, Regioni, Comuni).
In tema di interessi legali un accenno, sia pure non direttamente collegato con le problematiche in esame, appare doveroso in merito alla liquidazione di provvidenze di invalidità civile derivanti da sentenze.
Il riconoscimento di prestazioni in esecuzione di sentenze emesse dalla magistratura dovrebbe essere destinato ad una “corsia preferenziale “ di produzione ma gli adempimenti di liquidazione subiscono costantemente ritardi che - presso alcune Sedi del territorio con rilevanti criticità in tema di contenzioso giudiziario in materia (Campania, Puglia, Sicilia, Lazio, Calabria ) - registrano punte massime che sfiorano anche i 24 mesi.
Le problematiche relative all’area del contenzioso giudiziario in materia di invalidità civile hanno formato oggetto di numerose relazioni agli Organi deliberanti e di specifiche disposizioni di natura organizzativa ed operativa impartite alle strutture periferiche al fine di arginare il proliferare di azioni esecutive a danno dell’Istituto e contenere i rilevanti oneri derivanti da esecuzioni passive.
Al riguardo si ribadiscono i criteri illustrati a suo tempo con circolare n. 37 dell’11 febbraio 2002 (resa nota con messaggio n. 000003 del 15/02/2002) e, successivamente, con messaggio n. 6297 del 23/02/2005 della Segreteria del Direttore Generale.
IL DIRETTORE DEL PROGETTO INVALIDITA’ CIVILE
Valfranco Fortuni
IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZION I
Mauro Nori