Home Pensioni Prestazioni legate al reddito Assegno sociale AS da Invalidità Civile Norme Sentenze SE 2003
Sentenza Corte Cassazione Civile 7701 del 16 maggio 2003
Svolgimento del processo
Con ricorso al tribunale di Lucca, l’Inps ha proposto appello avverso la sentenza dei 27 novembre 1997, con la quale il pretore di Lucca aveva accolto la domanda di Mucci Pietro, il quale aveva chiesto il riconoscimento ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, del diritto a godere dei permessi retribuiti avendo un figlio gravemente handicappato, benché la moglie non fosse lavoratrice.Con sentenza del 22 ottobre 1999 il tribunale rigettava l’appello, ritenendo che non avesse fondamento la pretesa dell’Inps, secondo la quale il beneficio si applicherebbe solo nel caso che entrambi i genitori lavorino.Ricorre per cassazione l’Inps con un unico motivo di ricorso.L’intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, e vizi di motivazione, in sostanza sostenendo che i permessi retribuiti spettano solo quando entrambi i genitori siano lavoratori e non spettano invece, come nel caso di specie, quando all’assistenza del minore può provvedere il genitore non lavoratore.
Il ricorso è infondato.
Invero non pare esservi dubbio sul fatto che lo spirito della legge sia quello di non lasciare il minore gravemente handicappato in balia di se stesso neanche momentaneamente, e privo di affetto ad opera di chi lo possa assistere convenientemente anche dal punto di vista materiale.
Se questo è lo scopo della legge, ove tale convenienza non sia raggiunta, come non è raggiunta ove il congiunto non lavoratore debba provvedere da solo alla incombenza, una interpretazione conforme agli scopi della legge pretende che una altra persona possa sostituire almeno momentaneamente l’avente diritto originario.
Orbene, se questa seconda persona è un lavoratore, appare ovvio e necessario che possa godere di brevi permessi retribuiti, come la sentenza impugnata ha ritenuto.
Il ricorso va pertanto rigettato.Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione non essendosi l’intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione
Roma, 13 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 MAG. 2003