Eureka Previdenza

Le prestazioni a favore dei sordomuti

Pensione ai sordomuti

Requisiti:

  • età compresa tra i 18 e i 65 anni (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013) circ.35/2012
  • possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge.
  • riconoscimento della sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) con ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato;
  • Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • Per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
    • un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
    • un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).

La pensione viene corrisposta in 13 mensilità.

Ai minori titolari di indennità di comunicazione, al compimento del 18° anno, spetta la pensione ai sordomuti (msg.7382/2014)

Al compimento del 65° anno di età (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013 vedi circ.35/2012 e msg.16587/2012) la pensione diventa assegno sociale sostitutivo.

Le prestazioni a favore dei sordomuti

Pensione ai sordomuti

Requisiti:

  • età compresa tra i 18 e i 65 anni (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013) circ.35/2012
  • possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge.
  • riconoscimento della sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) con ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato;
  • Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • Per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
    • un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
    • un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).

La pensione viene corrisposta in 13 mensilità.

Ai minori titolari di indennità di comunicazione, al compimento del 18° anno, spetta la pensione ai sordomuti (msg.7382/2014)

Al compimento del 65° anno di età (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013 vedi circ.35/2012 e msg.16587/2012) la pensione diventa assegno sociale sostitutivo.

Compatibilità

Compatibilità
La pensione è compatibile con qualunque prestazione a carattere diretto, concessa  a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o  di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

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