Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Contribuzione Da riscatto Efficacia del contributo da riscatto con onere calcolato in base all'art. 13 della legge 1338/62 - Capitale di copertura
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 8773
Rendita vitalizia lavoro dipendente
Efficacia del contributo da riscatto con onere calcolato in base all'art. 13 della legge 1338/62 - Capitale di copertura
(circ.329/1973)
I riscatti con onere calcolato in base all'art. 13 della legge 1338/62, quelli a norma degli artt. 50 e 51 commi 1 e 2 della legge 153/69 e i riscatti a norma dell'art. 14 del Dlgs 503/92 hanno efficacia giuridica ed economica dall'origine (come se il contributo fosse sempre esistito).
Per i soggetti titolari di pensione e per coloro che maturano il diritto a pensione con decorrenza anteriore alla domanda di riscatto, l’onere del riscatto è composto di 2 quote (vedi circolare. n° 12 del 15.1.96):
- RISERVA MATEMATICA calcolata alla data della domanda di riscatto
- CAPITALE DI COPERTURA delle pregresse rate di pensione intercorrenti tra la decorrenza della pensione e la data del riscatto (vedi messaggio 18056 del 25/07/97)
L’importo da versare è rappresentato dalla differenza tra la pensione calcolata con i contributi esistenti e la pensione da coacervo. Detto importo può essere trattenuto sulla liquidazione della pensione e va CONTABILIZZATO AL CONTO xxxxx/yyyyyy.