Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Argomenti di carattere generale Titolare di pensione liquidata in una gestione dei lavoratori autonomi
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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Titolare di trattamento di pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi
Nulla è innovato per quanto concerne le domande di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Dette domande - in presenza dei requisiti di legge - sono suscettibili di accoglimento secondo le richiamate disposizioni (circolare n.60006 Prs del 5 agosto 1974 e circolare n. 91 del 15.5.2002 p. 4).
Al riguardo si richiama l’articolo 2-ter del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n.114, secondo cui “Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette”.