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Assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti
Importo e livelli reddituali
Assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti
Importo e livelli reddituali
Periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020
Periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 (circ.66/2019)
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2017 e l'anno 2018 è risultata pari a +1,1 per cento.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 con il predetto indice.
Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Tabelle ANF validità luglio 2019 - giugno 2020
- Nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, senza inabili - Tabella 11
- Nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore, senza inabili - Tabella 12
- Nuclei familiari orfanili con soli minori non inabili - Tabella 13
- Nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, con almeno un componete inabile e nuclei familari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile - Tabella 14
- Nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore, con almeno un componete inabile e nuclei familari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile - Tabella 15
- Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile - Tabella 16
- Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili - Tabella 19
- Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli - Tabella 20A
- Nuclei monoparentali senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile - Tabella 20B
- Nuclei familiari senza figli, senza inabili - Tabella 21A
- Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote senza inabili - Tabella 21B
- Nuclei familiri senza figli con almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile - Tabella 21C
- Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui solo il richiedente sia inabile - Tabella 21D
Periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019
Periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 (circ.68/2018)
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2016 e l'anno 2017 è pari a +1,1 per cento.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 con il predetto indice.
Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Le Strutture territoriali dell’Istituto sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.
Tabelle ANF validità luglio 2018 - giugno 2019
- Nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, senza inabili - Tabella 11
- Nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore, senza inabili - Tabella 12
- Nuclei familiari orfanili con soli minori non inabili - Tabella 13
- Nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, con almeno un componete inabile e nuclei familari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile - Tabella 14
- Nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore, con almeno un componete inabile e nuclei familari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile - Tabella 15
- Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile - Tabella 16
- Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili - Tabella 19
- Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli - Tabella 20A
- Nuclei monoparentali senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile - Tabella 20B
- Nuclei familiari senza figli, senza inabili - Tabella 21A
- Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote senza inabili - Tabella 21B
- Nuclei familiri senza figli con almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile - Tabella 21C
- Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui solo il richiedente sia inabile - Tabella 21D
Periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018
Periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 (circ.87/2017)
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2017, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2015 e l'anno 2016 è risultata pari a – 0,1 per cento.
Come ricordato dal Comunicato suddetto l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.
Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 (circolare INPS n. 92/2016), nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.
Tabelle ANF validità luglio 2017 - giugno 2018
- Nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, senza inabili - Tabella 11
- Nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore, senza inabili - Tabella 12
- Nuclei familiari orfanili con soli minori non inabili - Tabella 13
- Nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, con almeno un componete inabile e nuclei familari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile - Tabella 14
- Nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore, con almeno un componete inabile e nuclei familari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile - Tabella 15
- Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile - Tabella 16
- Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili - Tabella 19
- Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli - Tabella 20A
- Nuclei monoparentali senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile - Tabella 20B
- Nuclei familiari senza figli, senza inabili - Tabella 21A
- Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote senza inabili - Tabella 21B
- Nuclei familiri senza figli con almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile - Tabella 21C
- Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui solo il richiedente sia inabile - Tabella 21D
Periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017
Periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 (circ.92/2016)
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2016, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari a – 0,1 per cento.
Come ricordato dal Comunicato suddetto, l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.
Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015), nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.
Tabelle ANF validità luglio 2016 - giugno 2017
- Nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, senza inabili - Tabella 11
- Nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore, senza inabili - Tabella 12
- Nuclei familiari orfanili con soli minori non inabili - Tabella 13
- Nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, con almeno un componete inabile e nuclei familari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile - Tabella 14
- Nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore, con almeno un componete inabile e nuclei familari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile - Tabella 15
- Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile - Tabella 16
- Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili - Tabella 19
- Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli - Tabella 20A
- Nuclei monoparentali senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile - Tabella 20B
- Nuclei familiari senza figli, senza inabili - Tabella 21A
- Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote senza inabili - Tabella 21B
- Nuclei familiri senza figli con almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile - Tabella 21C
- Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui solo il richiedente sia inabile - Tabella 21D
Periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016
Periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016 (circ.109/2015)
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Tabelle ANF validità luglio 2015 - giugno 2016
- Nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, senza inabili - Tabella 11
- Nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore, senza inabili - Tabella 12
- Nuclei familiari orfanili con soli minori non inabili - Tabella 13
- Nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, con almeno un componete inabile e nuclei familari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile - Tabella 14
- Nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore, con almeno un componete inabile e nuclei familari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile - Tabella 15
- Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile - Tabella 16
- Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili - Tabella 19
- Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli - Tabella 20A
- Nuclei monoparentali senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile - Tabella 20B
- Nuclei familiari senza figli, senza inabili - Tabella 21A
- Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote senza inabili - Tabella 21B
- Nuclei familiri senza figli con almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile - Tabella 21C
- Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui solo il richiedente sia inabile - Tabella 21D
Periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015
Periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 (circ.76/2014)
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Tabelle ANF validità luglio 2014 - giugno 2015
- Nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, senza inabili - Tabella 11
- Nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore, senza inabili - Tabella 12
- Nuclei familiari orfanili con soli minori non inabili - Tabella 13
- Nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, con almeno un componete inabile e nuclei familari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile - Tabella 14
- Nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore, con almeno un componete inabile e nuclei familari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile - Tabella 15
- Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile - Tabella 16
- Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili - Tabella 19
- Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli - Tabella 20A
- Nuclei monoparentali senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile - Tabella 20B
- Nuclei familiari senza figli, senza inabili - Tabella 21A
- Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote senza inabili - Tabella 21B
- Nuclei familiri senza figli con almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile - Tabella 21C
- Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui solo il richiedente sia inabile - Tabella 21D