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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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L'assegno al nucleo familiare dei pensionati
La modalità di pagamento
L'assegno per il nucleo familiare è concesso a domanda.
Il pagamento è effettuato insieme alla rata di pensione.
Il pagamento al coniuge del pensionato
A decorrere dal 1.1.2005 il coniuge del pensionato avente diritto alla corresponsione dell’assegno al nucleo familiare può ottenere l’erogazione della predetta prestazione anche se non è titolare, a sua volta, di un trattamento pensionistico.
Il diritto e l’importo dell’assegno al nucleo familiare sono, comunque, determinati in relazione alla domanda presentata dal pensionato mentre la facoltà riconosciuta al coniuge del pensionato si riferisce unicamente al pagamento della prestazione (circ. 77 del 16.6.2005).
La richiesta di pagamento da parte del coniuge può essere presentata anche successivamente alla richiesta dell’assegno per il nucleo presentazione del pensionato utilizzando i modelli:
- ANF/PENS – B 559 se la riscossione è richiesta presso Istituto Bancario;
- ANF/PENS – P 559 se la riscossione è richiesta presso Ufficio Postale.