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ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
Requisiti - Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
(msg. 15230/2013 e circ.154/2013)
La legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 4, comma 38, prevede la possibilità per l’interessato – al momento della presentazione di una domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI – di rendere all’Inps la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Si tratta della dichiarazione che attesta “l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa”.
Tale dichiarazione, presupposto per il riconoscimento dello “stato di disoccupazione” ovvero della “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”, una volta resa all’Inps in occasione della presentazione di una domanda di indennità ASpI, è trasmessa dall’Istituto medesimo al Servizio per l’impiego, territorialmente competente in base al domicilio del richiedente la prestazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori.
Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo l’Istituto ha provveduto ad aggiornare la modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e Mini-ASpI (SR133) pubblicata nell’apposita sezione del sito (www.inps.it) ed allegata alla presente circolare, implementando conseguentemente la procedura di presentazione della domanda telematica da parte dei cittadini, Patronati e contact center integrato.
Per gli aspetti procedurali riguardante la gestione delle dichiarazioni di immediata disponibilità vedi circolare 154/2013