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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
(circolare 142/2012)
La legge 28 giugno 2012, n. 92 (da ora “legge di riforma”), recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella G.U. n. 153 del 3/7/2012 supplemento ordinario n. 136, ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali, in conformità con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.
In particolare l’art. 2, comma 1, della legge di riforma istituisce con decorrenza 1 gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione:
- l’indennità di disoccupazione ASpi (v. infra par. 2)
- indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI (v. infra par. 3).
A questo scopo, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2013, la disposizione richiamata istituisce l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’art. 24 della Legge 9 marzo 1989 n. 88.
Le due nuove prestazioni sono destinate a sostituire a tutti gli effetti le attuali prestazioni di:
- disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;
- disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;
- disoccupazione speciale edile;
- mobilità.